Titolo III · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 76 — Requisiti dei DPI
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 76 stabilisce quali caratteristiche deve avere un dispositivo di protezione individuale per poter essere legittimamente impiegato in azienda. Tre commi, molto densi:
Co. 1 — I DPI devono essere conformi alla disciplina europea di prodotto: il comma, riscritto dal D.Lgs. 17/2019, rinvia oggi al Regolamento (UE) 2016/425 (in origine il riferimento era al D.Lgs. 475/1992). In concreto: marcatura CE, dichiarazione di conformità e nota informativa del fabbricante. Co. 2 — I DPI devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. Co. 3 — In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, i dispositivi devono essere tra loro compatibili e mantenere, anche nell’uso combinato, la propria efficacia contro ciascun rischio.
La norma va letta insieme all’art. 74, che definisce cosa è (e cosa non è) un DPI, e all’art. 77, che traduce questi requisiti in obblighi operativi del datore di lavoro.
Cosa significa in pratica
L’articolo 76 è il ponte tra due mondi: la disciplina di prodotto, che governa come i DPI vengono progettati, certificati e immessi sul mercato, e la disciplina di utilizzo, che governa come vengono scelti e usati in azienda. Il messaggio al datore di lavoro è duplice.
Primo: niente marcatura CE, niente DPI. Un guanto, un’imbracatura o un facciale filtrante privi di marcatura, di dichiarazione di conformità o di nota informativa non possono entrare in azienda, qualunque sia il prezzo o la disponibilità. Il Regolamento (UE) 2016/425 classifica i dispositivi in tre categorie di rischio crescente: per la terza categoria — quella che protegge da morte o danni gravi e irreversibili, come anticaduta e respiratori — la certificazione è più severa e l’uso in azienda richiede anche addestramento obbligatorio.
Secondo: la conformità di prodotto non basta. Il comma 2 sposta l’attenzione dal catalogo al contesto reale. Qualche esempio concreto:
- una mascherina filtrante marcata CE ma con classe di protezione insufficiente per la concentrazione di polveri presente in reparto è conforme al comma 1 e viola il comma 2, lettera a);
- guanti in lattice forniti a un lavoratore con allergia nota trascurano le esigenze di salute della lettera c): serve l’alternativa in nitrile;
- scarpe di sicurezza di taglia sbagliata o un’imbracatura non regolabile sulla corporatura dell’operatore violano la lettera d), perché il DPI deve potersi adattare a chi lo indossa;
- indumenti alta visibilità pensati per l’interno, usati in un cantiere stradale sotto la pioggia, non sono adeguati alle condizioni del luogo di lavoro (lettera b).
C’è poi il criterio spesso dimenticato della lettera a): il DPI non deve introdurre un rischio maggiore di quello che elimina. Guanti troppo spessi vicino a organi in rotazione, otoprotettori che isolano completamente chi lavora dove i segnali acustici di allarme sono vitali, occhiali che si appannano su una scala: in tutti questi casi la protezione mal scelta diventa essa stessa un pericolo.
Il comma 3, infine, affronta un problema quotidiano nei lavori a rischi multipli: i DPI indossati insieme devono funzionare insieme. Il caso classico è il cantiere: elmetto, occhiali, otoprotettori e facciale filtrante sullo stesso operatore. Se le cuffie non si montano sul casco, se la stanghetta degli occhiali rompe la tenuta del semifacciale, la protezione teorica crolla. La soluzione pratica è scegliere sistemi integrati o combinazioni dichiarate compatibili dal fabbricante, e provarle sul campo prima dell’acquisto in serie.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: sceglie e fornisce DPI che rispettino tutti i requisiti dell’art. 76, sulla base della valutazione dei rischi e dei criteri dell’art. 77, aiutandosi con gli elenchi indicativi dell’Allegato VIII. Una procedura ordinata di scelta, consegna e gestione dei DPI è il modo più semplice per documentare il rispetto della norma.
- Fabbricanti, importatori e distributori: rispondono della conformità del prodotto secondo il Regolamento (UE) 2016/425; il datore di lavoro deve pretendere da loro documentazione completa in italiano.
- RSPP e medico competente: supportano la selezione tecnica, in particolare per ergonomia, esigenze di salute individuali e compatibilità tra dispositivi.
- Lavoratori: usano i DPI ricevuti conformemente a formazione e istruzioni (art. 78) e segnalano difetti e problemi di comfort, che spesso sono il primo indizio di un requisito dell’art. 76 non rispettato.
Errori comuni
- Fermarsi alla marcatura CE. L’acquisto “a catalogo” senza confronto con la valutazione dei rischi soddisfa il comma 1 ma non il comma 2: la classe di protezione va dimensionata sul rischio reale.
- Taglia unica per tutti. Ordinare un solo modello e una sola taglia ignora le lettere c) e d) del comma 2: i DPI si assegnano alla persona, non al magazzino.
- Ignorare le incompatibilità. Comprare separatamente casco, cuffie e occhiali di marchi diversi senza verificarne l’abbinamento è la violazione tipica del comma 3.
- Conservare DPI senza nota informativa. La nota del fabbricante contiene limiti d’uso, durata e istruzioni di manutenzione: perderla significa non poter dimostrare (né sapere) se il dispositivo è ancora efficace.
- Non ascoltare chi li indossa. Lamentele ricorrenti su comfort e vestibilità non sono capricci: un DPI che non viene indossato perché inadatto riporta il problema esattamente dentro l’art. 76.
Domande frequenti sull’art. 76
La marcatura CE basta a rendere un DPI conforme all'art. 76?
No, è solo il punto di partenza. La marcatura CE attesta la conformità del prodotto al Regolamento (UE) 2016/425, cioè il requisito del comma 1; il datore di lavoro deve poi verificare che quel DPI sia adeguato ai rischi effettivi, alle condizioni del luogo di lavoro e alla persona che lo indosserà, come chiede il comma 2. Un DPI marcato CE ma sbagliato per quel rischio non soddisfa l'articolo 76.
Cosa significa che i DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore?
Significa che il dispositivo va scelto e, dove possibile, adattato alla persona: taglia corretta, compatibilità con occhiali da vista, condizioni fisiche particolari segnalate dal medico competente. Un DPI scomodo o mal calzante viene tolto appena possibile, e un DPI non indossato equivale, ai fini della tutela, a un DPI mai fornito.
Come si gestisce l'uso contemporaneo di più DPI, ad esempio casco, otoprotettori e occhiali?
Il comma 3 richiede che i dispositivi siano tra loro compatibili e che ciascuno mantenga la propria efficacia anche nell'uso simultaneo. In pratica conviene scegliere sistemi progettati per integrarsi, come cuffie da montare sul casco o occhiali compatibili con il facciale filtrante, e verificare nelle note informative dei fabbricanti che l'abbinamento non degradi la protezione.
Chi risponde se un DPI acquistato risulta non conforme?
La conformità del prodotto è responsabilità del fabbricante e degli altri operatori economici secondo il Regolamento (UE) 2016/425. Il datore di lavoro risponde però della scelta: deve acquistare DPI marcati CE, con dichiarazione di conformità e nota informativa, e verificarne l'adeguatezza al rischio ai sensi dell'art. 77. Non può invocare la buona fede se ha fornito dispositivi palesemente inidonei o privi di marcatura.
Approfondisci
- ArticoloArt. 74 — Definizioni
- ArticoloArt. 75 — Obbligo di uso
- ArticoloArt. 77 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 78 — Obblighi dei lavoratori
- AllegatoAllegato VIII — Dispositivi di protezione individuale: indicazioni generali e schema per l'inventario dei rischi
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione
- NormaRegolamento (UE) 2016/425 — I DPI immessi sul mercato