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TUS

Titolo V

Art. 161 — Campo di applicazione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 161 è la porta d’ingresso del Titolo V, dedicato alla segnaletica di salute e sicurezza. Delimita cosa il titolo regola e cosa lascia fuori:

Co. 1 — Il Titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Co. 2 — Le disposizioni non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni derivanti da altra normativa in materia di immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose, prodotti e/o attrezzature (l’etichettatura del prodotto), salvo esplicito riferimento alla segnaletica utilizzata sul luogo di lavoro.

Non c’è un obbligo operativo in questo articolo: è una norma di perimetro. Gli obblighi veri e propri arrivano subito dopo, con le definizioni dell’art. 162, gli obblighi del datore di lavoro dell’art. 163 e la formazione dell’art. 164.

Cosa significa in pratica

Sapere dove finisce il Titolo V serve a non applicare le regole sbagliate al problema giusto. La segnaletica di sicurezza sul lavoro è quella che comunica un messaggio di prevenzione all’interno dell’azienda: il cartello di divieto di fumo, il segnale di uscita di emergenza, la banda giallo-nera su un dislivello, l’avviso di obbligo di casco all’ingresso del reparto, i colori delle tubazioni. Tutto questo mondo è governato dal Titolo V e dai relativi allegati tecnici (a partire dall’Allegato XXIV sulle prescrizioni generali).

Le due esclusioni del comma 2 servono a evitare sovrapposizioni con altre discipline.

  • Traffico. I segnali che regolano la circolazione stradale, ferroviaria, fluviale, marittima e aerea seguono i rispettivi codici, non il Testo Unico. Il punto delicato è il confine: la strada pubblica è del Codice della Strada, ma il piazzale interno di un magazzino dove convivono carrelli elevatori e pedoni resta un luogo di lavoro. Se lì tracci passaggi pedonali, corsie per i muletti e segnali di precedenza per proteggere i lavoratori, quella segnaletica va gestita come misura di sicurezza, non come mera cartellonistica stradale.
  • Immissione sul mercato. L’etichetta di pericolo che il produttore appone sul fusto di solvente per venderlo segue il Regolamento CLP, non il Titolo V. Ma quando quel fusto entra nel tuo deposito e tu segnali l’area con il cartello di sostanza infiammabile, o etichetti un contenitore di travaso privo dell’etichetta originale, stai facendo segnaletica di sicurezza sul lavoro: lì il Titolo V torna pienamente applicabile.

L’esempio classico che chiarisce la differenza è quello di un’officina. La marcatura CE e il libretto della smerigliatrice riguardano l’immissione sul mercato (fatta salva dal comma 2); il cartello di obbligo di occhiali affisso sul banco di molatura è invece segnaletica di sicurezza a tutti gli effetti, e ricade nel Titolo V.

Un aspetto spesso trascurato: la segnaletica non sostituisce mai le misure di prevenzione tecniche e organizzative, le integra. Un cartello di attenzione al gradino non mette in regola un dislivello non protetto. Questa gerarchia, che il Titolo V presuppone e l’art. 163 esplicita, è il senso stesso di un campo di applicazione ampio ma non onnicomprensivo.

Obblighi e soggetti coinvolti

L’art. 161 non individua obblighi diretti, ma fissando il perimetro determina chi dovrà rispettare gli articoli successivi.

  • Datore di lavoro: è il destinatario degli obblighi del Titolo V. Deve individuare, nell’ambito della valutazione dei rischi, dove la segnaletica è necessaria e adottarla secondo l’art. 163. Il ruolo del datore di lavoro resta centrale anche qui.
  • Preposto: vigila sull’effettivo rispetto della segnaletica e sul suo mantenimento in efficienza.
  • Lavoratori: sono tenuti a osservare le indicazioni dei segnali e a non rimuoverli o renderli illeggibili.

Il perimetro tracciato dal comma 1 è volutamente esteso: riguarda tutti i luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/2008, senza soglie dimensionali o di settore. Anche microimprese, studi professionali e uffici rientrano nel campo di applicazione, sia pure con esigenze di segnaletica più contenute.

Errori comuni

  1. Confondere segnaletica di sicurezza ed etichettatura di prodotto. Pensare che l’etichetta CLP sul contenitore originale “basti” a coprire anche gli obblighi interni: il travaso in un recipiente non etichettato è una violazione del Titolo V, non del CLP.
  2. Trattare i percorsi interni come pura viabilità stradale. Escludere del tutto piazzali e corridoi di magazzino perché “è traffico” ignora che la protezione dei pedoni dai mezzi è segnaletica di sicurezza a pieno titolo.
  3. Ridurre il Titolo V ai soli cartelli. Il campo di applicazione comprende anche colori di sicurezza, segnali luminosi e acustici, comunicazioni verbali e segnali gestuali: fermarsi ai cartelli affissi al muro è una lettura parziale della norma.
  4. Ritenere gli uffici esclusi. Non esiste alcuna esenzione dimensionale: vie di esodo, uscite di emergenza e presidi antincendio vanno segnalati anche nella piccola realtà terziaria.

Domande frequenti sull’art. 161

La segnaletica stradale interna al piazzale aziendale rientra nel Titolo V?

La segnaletica che regola il traffico stradale in senso proprio è esclusa dal Titolo V dal comma 2. Tuttavia, quando nel piazzale o nei percorsi interni servono segnali per proteggere i lavoratori a piedi da mezzi in movimento, quella parte va comunque trattata come segnaletica di sicurezza ai sensi dell'art. 163 e valutata nel DVR.

Le etichette di pericolo sui prodotti chimici sono disciplinate dall'art. 161?

No. L'etichettatura per l'immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose è fatta salva dal comma 2 e segue le proprie regole (il Regolamento CLP). Il Titolo V si occupa invece della segnaletica apposta nei luoghi di lavoro, ad esempio i cartelli sui depositi o sulle tubazioni interne.

Il Titolo V si applica anche alle piccole imprese e agli uffici?

Sì. Il campo di applicazione riguarda tutti i luoghi di lavoro rientranti nel D.Lgs. 81/2008, senza soglie dimensionali. Anche un ufficio deve avere la segnaletica di sicurezza pertinente ai rischi presenti, tipicamente vie di esodo, uscite di emergenza e presidi antincendio.

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