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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXIV

Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XXIV

Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, e l’art. 163 obbliga il datore di lavoro a impiegarla quando i rischi residui non possono essere eliminati con misure tecniche o organizzative. L’Allegato XXIV è la “grammatica” di tutto il sistema: definisce cosa significano i colori, quali tipi di segnali esistono e quali requisiti di efficacia deve rispettare qualunque segnalazione, dal cartello di divieto in officina al segnale acustico di evacuazione. Gli allegati successivi (dal XXV al XXXII) scendono poi nel dettaglio dei singoli mezzi: cartelli, tubazioni, attrezzature antincendio, ostacoli e vie di circolazione, segnali luminosi, acustici, verbali e gestuali.

I colori di sicurezza

Il cuore dell’Allegato è la tabella dei colori, che associa a ciascun colore un significato univoco. È il motivo per cui in qualunque azienda d’Europa un cartello rosso vieta e un cartello verde indica la salvezza.

ColoreSignificatoEsempi in azienda
RossoDivieto; pericolo-allarme; materiali e attrezzature antincendio”Vietato fumare”; alt, arresto, sgombero; ubicazione di estintori e idranti
Giallo / giallo-arancioAvvertimento”Attenzione carrelli in movimento”, carichi sospesi, pavimento scivoloso
AzzurroPrescrizione (obbligo)“Obbligo casco”, “Indossare protezioni acustiche”
VerdeSalvataggio o soccorso; situazione di sicurezzaUscite di emergenza, percorsi di esodo, cassetta di primo soccorso; ritorno alla normalità

Il colore da solo può costituire una segnalazione (una fascia gialla e nera su un gradino), ma nella maggior parte dei casi si combina con forma geometrica e pittogramma secondo l’Allegato XXV.

Segnaletica permanente e occasionale

L’Allegato distingue due modalità di segnalazione, ciascuna con i mezzi ammessi.

Segnaletica permanente, per messaggi stabili nel tempo:

  • cartelli per divieti, avvertimenti e obblighi, e per l’ubicazione dei mezzi di salvataggio e antincendio;
  • etichettatura di contenitori e tubazioni contenenti sostanze pericolose (Allegato XXVI);
  • cartelli o colore di sicurezza per i rischi di urto e caduta;
  • colore di sicurezza per tracciare le vie di circolazione di mezzi e pedoni.

Segnaletica occasionale, per eventi limitati nel tempo:

  • segnali luminosi e acustici per allarmi e sgombero urgente;
  • comunicazione verbale per richiamare persone a un’azione specifica;
  • segnali gestuali per guidare manovre pericolose, tipicamente le operazioni con gru e apparecchi di sollevamento.

A parità di efficacia i mezzi sono in parte intercambiabili (ad esempio colore di sicurezza o cartello per un rischio di inciampo) e in parte complementari: segnale luminoso più acustico, gestuale più verbale. La scelta va fatta in sede di valutazione dei rischi, non improvvisata reparto per reparto.

Requisiti di efficacia

L’Allegato XXIV impone che la segnaletica funzioni davvero, non che esista sulla carta:

  1. Numero e posizione adeguati in funzione dell’entità del rischio e del campo da coprire.
  2. Niente affollamento: troppi cartelli vicini si annullano a vicenda; vanno evitati anche due segnali luminosi confondibili o un segnale acustico coperto dal rumore di fondo.
  3. Manutenzione, pulizia e verifica regolari di cartelli, lampade e dispositivi, con sostituzione quando l’efficacia decade.
  4. Alimentazione di emergenza per i segnali che richiedono energia elettrica, salvo che il rischio cessi con l’interruzione dell’energia.
  5. Formazione: l’art. 164 richiede che lavoratori e RLS conoscano il significato dei segnali, specie di quelli gestuali e verbali.

Il buon funzionamento della segnaletica di emergenza va coordinato con il piano di emergenza ed evacuazione: un percorso di esodo segnalato ma ostruito, o un allarme che nessuno riconosce, sono non conformità classiche in sede di verifica.

Errori comuni

  1. Usare la segnaletica come scorciatoia: appendere un cartello “attenzione pavimento sconnesso” invece di riparare il pavimento viola la logica dell’art. 163, che ammette la segnaletica solo per il rischio residuo.
  2. Colori sbagliati o “creativi”: un obbligo su fondo giallo o un divieto su fondo verde non è una svista grafica, è segnaletica non conforme che confonde i lavoratori.
  3. Cartelli sbiaditi o coperti: scaffalature, tende e vegetazione davanti ai segnali di esodo vanificano l’obbligo; la verifica periodica dell’efficacia è parte della prescrizione.
  4. Segnali gestuali non codificati: in cantiere e nei piazzali le manovre con gru richiedono gesti convenzionali noti a manovratore e segnalatore, con formazione documentata; l’ubicazione di estintori e mezzi antincendio va invece segnalata in modo permanente e visibile.

Per i requisiti dimensionali, colorimetrici e fotometrici puntuali (percentuali minime di colore sui cartelli, caratteristiche dei segnali luminosi e acustici) il riferimento resta il testo ufficiale degli Allegati XXIV–XXXII e le norme tecniche richiamate.

Domande frequenti

La segnaletica di sicurezza sostituisce le misure di prevenzione?

No. L'art. 163 impone la segnaletica quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche e organizzative. Un cartello di avvertimento non esonera dal mettere in sicurezza la fonte del pericolo: è una misura complementare, mai sostitutiva.

Che colore deve avere un cartello che impone l'uso dei DPI?

Azzurro: è il colore di sicurezza della prescrizione, cioè dell'obbligo di un comportamento o di un dispositivo di protezione. Il rosso indica divieti, pericolo-allarme e attrezzature antincendio; il giallo l'avvertimento; il verde salvataggio, soccorso e situazioni di sicurezza.

I lavoratori devono essere formati sulla segnaletica?

Sì. L'art. 164 obbliga il datore di lavoro a informare i lavoratori e il RLS su tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica e a garantire una formazione adeguata, in particolare sul significato dei segnali e sui comportamenti da tenere. Per segnali gestuali e comunicazione verbale serve un apprendimento specifico.

La segnaletica luminosa deve funzionare anche in caso di black-out?

Sì, in linea generale: l'Allegato XXIV richiede che i segnali che necessitano di una fonte di energia dispongano di alimentazione di emergenza, a meno che con l'interruzione dell'energia venga meno anche il rischio segnalato. È il caso tipico dell'illuminazione delle vie di esodo durante un'emergenza.

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