D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXVIII
Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli, punti di pericolo e vie di circolazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XXVIII
Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina la segnaletica di salute e sicurezza e, con l’art. 163, obbliga il datore di lavoro ad adottarla quando i rischi residui non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche e organizzative. Le prescrizioni tecniche stanno negli Allegati da XXIV a XXXII: l’Allegato XXVIII copre due situazioni molto concrete che ogni azienda con reparti, magazzini o piazzali conosce bene:
- la segnalazione degli ostacoli e dei punti di pericolo contro cui si può urtare, inciampare o da cui possono cadere oggetti o persone;
- la segnalazione delle vie di circolazione dei veicoli all’interno dei luoghi di lavoro.
È, in sostanza, l’allegato della segnaletica “dipinta”: bande giallo-nere sugli spigoli e strisce a terra per le corsie, in complemento ai cartelli dell’Allegato XXV e nel rispetto dei colori di sicurezza definiti dall’Allegato XXIV.
Segnalazione di ostacoli e punti di pericolo
Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di caduta di oggetti e di caduta di persone, l’allegato prescrive l’uso di bande a strisce alternate inclinate di circa 45°, in due combinazioni cromatiche equivalenti:
| Elemento | Prescrizione |
|---|---|
| Colori ammessi | Giallo e nero oppure rosso e bianco, alternati |
| Geometria | Strisce inclinate di circa 45°, di dimensioni tra loro simili |
| Dimensioni della segnalazione | Commisurate alle dimensioni dell’ostacolo o del punto di pericolo da segnalare |
| Campo di applicazione | Aree edificate dell’azienda a cui i lavoratori hanno accesso durante il lavoro |
Esempi tipici in azienda: il pilastro a bordo corsia in un magazzino, la trave ribassata sopra un passaggio, il gradino isolato all’uscita del reparto, la rampa di carico con rischio di caduta dal bordo, la buca o la fossa di manutenzione in officina. La banda non elimina il pericolo: lo rende percepibile a colpo d’occhio, anche in condizioni di attenzione ridotta.
Dove l’ostacolo è eliminabile, l’eliminazione viene prima della segnalazione: la gerarchia delle misure di prevenzione non si rovescia dipingendo uno spigolo di giallo e nero.
Segnalazione delle vie di circolazione
Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo rendono necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, scelto in rapporto al colore del pavimento.
Il tracciamento non è un esercizio grafico: le strisce vanno disposte tenendo conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che circolano e qualsiasi oggetto o impianto presente nelle vicinanze, e tra veicoli e pedoni. In un magazzino servito da carrelli elevatori, questo significa dimensionare le corsie sui mezzi realmente in uso (ingombro, raggio di sterzata, carichi sporgenti) e separare fisicamente o graficamente i flussi pedonali, in coerenza con la valutazione del rischio di investimento da mezzi in movimento.
Le vie permanenti situate all’aperto nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, a meno che non siano già delimitate da marciapiedi o barriere appropriate: è il caso tipico dei piazzali di manovra e delle aree di carico e scarico nei siti di logistica e magazzino.
Le prescrizioni dell’Allegato XXVIII si integrano con i requisiti strutturali delle vie di circolazione previsti dall’Allegato IV per i luoghi di lavoro (larghezze, ubicazione, protezioni): l’Allegato IV dice come devono essere le vie, il XXVIII come devono essere segnalate.
Come applicarlo in pratica
Un percorso operativo collaudato per mettere a norma un sito produttivo:
- Mappatura: dalla valutazione dei rischi si ricavano i punti di urto, inciampo e caduta e i tratti a promiscuità uomo-mezzo.
- Priorità alle misure tecniche: eliminare l’ostacolo, proteggere il dislivello, separare i flussi con barriere dove possibile.
- Progetto della segnaletica orizzontale: corsie veicoli, percorsi pedonali, attraversamenti, aree di sosta e deposito, con colori a contrasto rispetto alla pavimentazione.
- Bande sugli ostacoli residui: giallo/nero o rosso/bianco a 45° su pilastri, spigoli, dislivelli e sporgenze non eliminabili.
- Informazione e vigilanza: i lavoratori vanno informati sul significato della segnaletica (art. 164) e i preposti devono far rispettare i percorsi, a partire dai conducenti dei carrelli elevatori.
- Manutenzione: la segnaletica a pavimento si consuma; vernici usurate o coperte da depositi equivalgono a segnaletica assente.
Errori comuni
- Strisce solo dove il pavimento è nuovo: la segnaletica va tracciata dove serve al rischio, non dove rende esteticamente; un tratto di corsia interrotto vanifica l’intero percorso.
- Corsie sottodimensionate: tracciare corsie che i mezzi reali non riescono a rispettare (carichi larghi, raggi di curvatura) produce violazioni sistematiche e tolleranza diffusa.
- Percorsi pedonali “di facciata” che terminano contro una scaffalatura o obbligano ad attraversamenti ciechi: il tracciato va progettato sui flussi effettivi, con visibilità agli incroci.
- Colore sbagliato rispetto al fondo: strisce gialle su pavimento ocra o bianche su cemento chiaro non sono “ben visibili” come richiede l’allegato; il contrasto è un requisito, non un dettaglio.
- Bande a 45° usate come decorazione: applicarle ovunque, anche dove non c’è pericolo, abitua i lavoratori a ignorarle. La segnalazione deve corrispondere a un rischio individuato.
- Nessuna manutenzione programmata: inserire il rifacimento periodico della segnaletica orizzontale nei piani di manutenzione evita il degrado progressivo che i sopralluoghi degli organi di vigilanza rilevano con frequenza.
Per le figure, le proporzioni esatte e ogni dettaglio applicativo fa fede il testo ufficiale dell’Allegato XXVIII consultabile su Normattiva; la violazione degli obblighi di segnaletica è sanzionata secondo le disposizioni del Titolo V a carico di datore di lavoro e dirigente.
Domande frequenti
Le strisce a terra dei percorsi pedonali devono essere per forza gialle?
No. L'allegato richiede strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, scelto in rapporto al colore del pavimento. Su un pavimento industriale grigio il giallo è la scelta più comune, ma su fondi chiari può risultare più leggibile un altro colore ad alto contrasto, purché la funzione del tracciato resti immediatamente riconoscibile.
Quando è obbligatorio tracciare a terra le vie di circolazione?
Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendono necessario per la tutela dei lavoratori, tipicamente dove veicoli e pedoni condividono gli stessi spazi: magazzini con carrelli elevatori, piazzali di carico, reparti attraversati da mezzi. Se la promiscuità non esiste, ad esempio in un ufficio, l'obbligo non scatta; la valutazione dei rischi è lo strumento con cui si motiva la scelta.
Che differenza c'è tra la segnalazione dell'Allegato XXVIII e i cartelli dell'Allegato XXV?
L'Allegato XXV disciplina i cartelli su supporto, con forma, colori e pittogrammi codificati; l'Allegato XXVIII disciplina la segnalazione applicata direttamente sull'ostacolo o sul pavimento, come bande a strisce inclinate e tracciati delle corsie. Spesso le due misure convivono: una zona con carrelli in movimento può avere sia il cartello triangolare di avvertimento sia i percorsi pedonali tracciati a terra.
Le bande giallo-nere vanno messe su ogni spigolo dell'azienda?
No. Vanno segnalati gli ostacoli e i punti di pericolo che comportano rischio reale di urto, inciampo o caduta di oggetti nelle aree edificate a cui i lavoratori hanno accesso durante il lavoro, individuati con la valutazione dei rischi. Segnalare tutto indiscriminatamente diluisce l'attenzione e riduce l'efficacia della segnaletica sui pericoli effettivi.
Approfondisci
- ArticoloArt. 163 — Obblighi del datore di lavoro
- AllegatoAllegato XXIV — Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- AllegatoAllegato XXV — Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- AllegatoAllegato IV — Requisiti dei luoghi di lavoro
- RischioInvestimento da mezzi in movimento
- SettoreLogistica e magazzini
- GuidaCarrelli elevatori: uso sicuro, formazione e verifiche