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TUS

Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto · Sezione II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 254 — Valore limite

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 254 fissa il tetto massimo di esposizione professionale alle fibre di amianto e disciplina cosa accade quando quel tetto viene superato. In sintesi:

Co. 1 — Il valore limite di esposizione è 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo su otto ore (TWA). Il datore di lavoro provvede affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione superiore. Co. 2 — In caso di superamento, il datore di lavoro individua le cause e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione; il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori. Co. 3 — Per verificare l’efficacia delle misure adottate si procede immediatamente a una nuova determinazione della concentrazione di amianto nell’aria. Co. 4-5 — Se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il limite serve un DPI delle vie respiratorie, il suo uso non può essere permanente e va limitato, per ciascun lavoratore, al minimo strettamente necessario; durante il lavoro con il respiratore vanno previste pause adeguate all’impegno fisico e alle condizioni climatiche, definite con il coinvolgimento dei lavoratori interessati.

Un’avvertenza di attualità: a livello europeo è stata approvata una revisione della direttiva amianto che riduce drasticamente il valore limite (verso 0,01 fibre/cm³), con obbligo di recepimento negli ordinamenti nazionali. Prima di impostare un cantiere di bonifica o un piano di monitoraggio, verifica sempre il testo vigente dell’articolo e lo stato del recepimento italiano.

Cosa significa in pratica

Il valore limite è il numero attorno a cui ruota tutta la gestione operativa del rischio amianto. La valutazione del rischio dell’art. 249 stima l’esposizione attesa, il monitoraggio dell’art. 253 la misura sul campo, e l’art. 254 dice qual è la soglia che non si può mai superare e cosa fare se succede.

Attenzione però a un equivoco pericoloso: 0,1 fibre/cm³ non è un livello “sicuro”. Per l’amianto, agente cancerogeno, non esiste una soglia sotto la quale il rischio si azzera: il limite è un tetto normativo, non un lasciapassare. Per questo l’art. 251 impone comunque di ridurre l’esposizione al minimo possibile — numero di lavoratori esposti, durata delle lavorazioni, metodi che non generano polvere — anche quando le misurazioni sono ampiamente sotto il limite.

Nella pratica di un’impresa di bonifica il meccanismo funziona così. Immagina un cantiere di rimozione di una copertura in cemento-amianto: il piano di lavoro prevede incapsulamento preventivo, smontaggio senza rottura delle lastre e campionamenti personali sugli operatori. Se un campionamento restituisce un valore oltre il limite, il datore di lavoro non può limitarsi a “rifare la misura sperando che vada meglio”: deve fermarsi e capire perché (una lastra frantumata? l’incapsulante steso male? un confinamento che perde?), correggere la causa e rimisurare subito per dimostrare che la correzione funziona. Il lavoro nella zona prosegue solo con protezioni adeguate — tipicamente confinamento e respiratori — mentre si riporta la situazione sotto controllo.

Il secondo pilastro pratico riguarda i respiratori. Il decreto è esplicito: il DPI delle vie respiratorie è l’ultima risorsa, non lo strumento con cui si “compra” il rispetto del limite. Un’organizzazione che programma turni interi in maschera, tutti i giorni, sta violando la norma anche se le misurazioni dentro il facciale risultano tranquillizzanti. L’uso del respiratore va limitato al minimo strettamente necessario e intervallato da pause commisurate alla fatica e al clima: lavorare in tuta e semimaschera ad agosto sotto una copertura metallica è fisicamente gravoso, e la norma pretende che l’organizzazione del lavoro ne tenga conto, coinvolgendo i lavoratori nella definizione dei tempi. Sulla scelta del dispositivo giusto e sull’addestramento obbligatorio, vedi le guide sui respiratori e facciali filtranti e sui DPI di terza categoria.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: garantisce che nessun lavoratore superi il valore limite; in caso di superamento indaga le cause, adotta le misure correttive, fa ripetere le misurazioni e autorizza la prosecuzione del lavoro solo con protezioni adeguate. Nei lavori di demolizione o rimozione dell’art. 256 queste regole si traducono nel piano di lavoro presentato all’organo di vigilanza.
  • Dirigente: attua le disposizioni del datore di lavoro nell’organizzazione del cantiere ed è destinatario delle stesse sanzioni.
  • RSPP e consulenti: supportano la strategia di campionamento e l’interpretazione dei risultati analitici, che devono provenire da laboratori qualificati.
  • Lavoratori e RLS: sono coinvolti nella definizione delle pause quando si lavora con i respiratori e ricevono i risultati delle misurazioni secondo le regole del Capo III.
  • Medico competente: tiene conto dei livelli di esposizione nella sorveglianza sanitaria dell’art. 259.

Errori comuni

  1. Trattare il limite come soglia di sicurezza. “Siamo sotto 0,1, quindi va tutto bene” è l’errore concettuale più diffuso: gli obblighi di minimizzazione dell’esposizione restano pieni anche con valori bassi.
  2. Rimisurare senza correggere. Dopo uno sforamento, ripetere il campionamento senza aver individuato e rimosso la causa non sana nulla: la norma chiede prima le misure correttive, poi la verifica strumentale.
  3. Respiratore come soluzione strutturale. Pianificare l’intera lavorazione confidando nel fattore di protezione della maschera, senza tentare riduzioni alla fonte (bagnatura, incapsulamento, tecniche a umido), ribalta la gerarchia delle misure voluta dal decreto.
  4. Dimenticare le pause. Turni continuativi in maschera e tuta, specie con caldo intenso, violano l’articolo anche se il limite è rispettato: le pause vanno programmate e documentate nel piano di lavoro.
  5. Campionamenti non rappresentativi. Misurare in aree o momenti “comodi” invece che sulle mansioni e nelle fasi più critiche rende la verifica del limite inattendibile e indifendibile in sede ispettiva.

Domande frequenti sull’art. 254

Qual è il valore limite di esposizione all'amianto?

Il limite è di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata su un periodo di riferimento di otto ore (TWA). La misurazione delle fibre aerodisperse segue le regole dell'art. 253, con conteggio in microscopia secondo il metodo raccomandato dall'OMS. A livello europeo è stata approvata una revisione della direttiva amianto che riduce in modo significativo il limite (verso 0,01 fibre/cm³), con obbligo di recepimento nazionale: verifica sempre lo stato del recepimento italiano e il testo vigente.

Cosa deve fare il datore di lavoro se il valore limite viene superato?

Deve individuare le cause del superamento e adottare il prima possibile le misure per riportare l'esposizione sotto il limite. Il lavoro nella zona interessata può proseguire solo con misure adeguate di protezione dei lavoratori, e l'efficacia degli interventi va verificata subito con una nuova determinazione della concentrazione di fibre nell'aria.

Se le misurazioni sono sotto il limite, si può lavorare senza altre precauzioni?

No. Il valore limite è un tetto invalicabile, non una soglia di sicurezza sanitaria: per l'amianto non esiste un livello di esposizione certamente privo di rischio. Restano quindi pieni gli obblighi di riduzione dell'esposizione al minimo possibile previsti dall'art. 251, oltre a misure igieniche, formazione e sorveglianza sanitaria dove dovute.

Si può rispettare il limite facendo lavorare stabilmente gli operatori con il respiratore?

No. L'art. 254 ammette i DPI delle vie respiratorie solo quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi: il loro uso non può essere permanente e va limitato, per ciascun lavoratore, al minimo strettamente necessario. Durante il lavoro con il respiratore vanno previste pause adeguate all'impegno fisico e alle condizioni climatiche.

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