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TUS

Scheda rischio

Amianto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

L’amianto è un minerale fibroso un tempo diffusissimo per la sua resistenza al calore e ai materiali. Il pericolo nasce quando le fibre, sottilissime, si liberano nell’aria e vengono inalate: si depositano in profondità nell’apparato respiratorio e possono provocare asbestosi, tumore del polmone e mesotelioma. Sono patologie a latenza molto lunga, spesso di decenni, per le quali non esiste una soglia di sicurezza biologicamente certa. Per questo l’amianto è classificato tra gli agenti cancerogeni.

In Italia l’estrazione, la produzione e la vendita di amianto sono vietate da tempo, ma il materiale resta presente in opera in moltissimi manufatti: coperture e canne fumarie in cemento-amianto (il cosiddetto eternit), coibentazioni di tubazioni e caldaie, pannelli, guarnizioni. Il rischio, oggi, è quasi sempre un rischio di manutenzione, demolizione e bonifica, non di produzione.

Cosa dice la norma

L’amianto è disciplinato dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, dedicato alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Il Capo si applica a tutte le attività che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione a fibre di amianto: manutenzioni, rimozioni, smaltimento, bonifica dei siti.

I riferimenti principali:

  • La valutazione del rischio e l’accertamento della presenza di amianto (art. 249).
  • La notifica all’organo di vigilanza per le attività che espongono all’amianto (art. 250).
  • Il valore limite di esposizione che non può essere superato (art. 254): il dato numerico va sempre letto nel testo vigente, anche in ragione dell’aggiornamento della disciplina europea in materia.
  • Il piano di lavoro per demolizione e rimozione (art. 256).

Le attività di bonifica sono inoltre riservate a imprese in possesso dei requisiti abilitativi previsti dalla normativa di settore: la sola conformità al Testo Unico non basta.

Come si valuta

  1. Individuare i materiali sospetti. Prima di qualsiasi intervento su edifici o impianti datati, occorre verificare la presenza di materiali contenenti amianto. In caso di dubbio il campione va analizzato in laboratorio: un tetto grigio “che sembra fibrocemento” non è una diagnosi.
  2. Classificare il materiale. La valutazione distingue tra matrici compatte (come il cemento-amianto), che rilasciano fibre soprattutto se lavorate o degradate, e matrici friabili (coibentazioni, spruzzati), molto più pericolose perché cedono fibre alla minima sollecitazione.
  3. Stimare l’esposizione. Dove si prevede dispersione di fibre si eseguono misurazioni ambientali secondo le metodiche tecniche di riferimento, a cura di personale qualificato, per verificare il rispetto del valore limite dell’art. 254.
  4. Scegliere la strategia. A seconda dello stato di conservazione, la valutazione orienta verso rimozione, incapsulamento o confinamento, e definisce le misure per l’intervento.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Non disturbare ciò che è integro. Un manufatto in buono stato e non friabile può essere gestito con controllo periodico e programma di manutenzione, evitando lavorazioni che liberino fibre.
  2. Pianificare l’intervento. Per demolizione e rimozione serve il piano di lavoro dell’art. 256: descrive metodi, durata, misure di contenimento (aree confinate, depressione, umidificazione), gestione dei rifiuti e decontaminazione. Va trasmesso all’organo di vigilanza prima dell’avvio.
  3. Contenere alla fonte. Bagnatura dei materiali, aspirazione, incapsulamento e confinamento riducono la dispersione delle fibre molto più di qualsiasi protezione individuale.
  4. Proteggere chi opera. I lavoratori usano indumenti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati; per la scelta è utile la guida alla protezione delle vie respiratorie, inserita in un più ampio sistema di gestione dei DPI. I rifiuti vanno confezionati, etichettati e smaltiti come rifiuti pericolosi.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti all’amianto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 259) e iscritti nel registro degli esposti, con cartella sanitaria e di rischio conservata per i tempi lunghi imposti dalla latenza delle malattie. Il protocollo del medico competente tiene conto della natura cancerogena dell’agente: valgono qui, in quanto compatibili, anche i principi della protezione da agenti cancerogeni e mutageni. Gli esiti collettivi anonimi devono rientrare nella valutazione, chiudendo il cerchio tra medicina del lavoro e prevenzione.

Errori comuni

  1. Presumere invece di analizzare. Decidere “a occhio” se un materiale contiene amianto è la premessa di un’esposizione incontrollata: in caso di dubbio si campiona.
  2. Aggredire il friabile come il compatto. Trattare una coibentazione spruzzata con le stesse cautele di una lastra di fibrocemento moltiplica la dispersione di fibre.
  3. Saltare il piano di lavoro. Iniziare la rimozione senza il piano dell’art. 256 e senza le abilitazioni richieste espone a conseguenze sanzionatorie oltre che al rischio per la salute.
  4. Dimenticare i rifiuti. L’amianto rimosso resta pericoloso: gestirlo come materiale ordinario vanifica tutte le cautele adottate durante l’intervento.

Domande frequenti

L'amianto è ancora usato? Perché è un rischio se è vietato?

La produzione, l'importazione e la commercializzazione dell'amianto sono vietate in Italia dai primi anni Novanta, ma enormi quantità restano installate in edifici e impianti: coperture in cemento-amianto, coibentazioni, canne fumarie, guarnizioni. Il rischio non nasce dalla presenza in sé, bensì dalle lavorazioni che liberano fibre — manutenzioni, rotture, demolizioni e bonifiche.

Serve un piano di lavoro per rimuovere una copertura in eternit?

Sì. I lavori di demolizione o rimozione dell'amianto richiedono un piano di lavoro ai sensi dell'art. 256, trasmesso all'organo di vigilanza territoriale prima dell'inizio delle attività. I lavori possono partire trascorso il periodo previsto dalla norma dalla presentazione, salvo diversa indicazione dell'organo di vigilanza.

Chi lavora sull'amianto va sottoposto a sorveglianza sanitaria?

Sì. I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e iscritti nel registro degli esposti, con cartella sanitaria e di rischio conservata secondo i tempi lunghi previsti dalla norma, data la latenza pluridecennale delle patologie correlate.

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