Scheda rischio
Amianto
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il rischio in breve
L’amianto è un minerale fibroso un tempo diffusissimo per la sua resistenza al calore e ai materiali. Il pericolo nasce quando le fibre, sottilissime, si liberano nell’aria e vengono inalate: si depositano in profondità nell’apparato respiratorio e possono provocare asbestosi, tumore del polmone e mesotelioma. Sono patologie a latenza molto lunga, spesso di decenni, per le quali non esiste una soglia di sicurezza biologicamente certa. Per questo l’amianto è classificato tra gli agenti cancerogeni.
In Italia l’estrazione, la produzione e la vendita di amianto sono vietate da tempo, ma il materiale resta presente in opera in moltissimi manufatti: coperture e canne fumarie in cemento-amianto (il cosiddetto eternit), coibentazioni di tubazioni e caldaie, pannelli, guarnizioni. Il rischio, oggi, è quasi sempre un rischio di manutenzione, demolizione e bonifica, non di produzione.
Cosa dice la norma
L’amianto è disciplinato dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, dedicato alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Il Capo si applica a tutte le attività che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione a fibre di amianto: manutenzioni, rimozioni, smaltimento, bonifica dei siti.
I riferimenti principali:
- La valutazione del rischio e l’accertamento della presenza di amianto (art. 249).
- La notifica all’organo di vigilanza per le attività che espongono all’amianto (art. 250).
- Il valore limite di esposizione che non può essere superato (art. 254): il dato numerico va sempre letto nel testo vigente, anche in ragione dell’aggiornamento della disciplina europea in materia.
- Il piano di lavoro per demolizione e rimozione (art. 256).
Le attività di bonifica sono inoltre riservate a imprese in possesso dei requisiti abilitativi previsti dalla normativa di settore: la sola conformità al Testo Unico non basta.
Come si valuta
- Individuare i materiali sospetti. Prima di qualsiasi intervento su edifici o impianti datati, occorre verificare la presenza di materiali contenenti amianto. In caso di dubbio il campione va analizzato in laboratorio: un tetto grigio “che sembra fibrocemento” non è una diagnosi.
- Classificare il materiale. La valutazione distingue tra matrici compatte (come il cemento-amianto), che rilasciano fibre soprattutto se lavorate o degradate, e matrici friabili (coibentazioni, spruzzati), molto più pericolose perché cedono fibre alla minima sollecitazione.
- Stimare l’esposizione. Dove si prevede dispersione di fibre si eseguono misurazioni ambientali secondo le metodiche tecniche di riferimento, a cura di personale qualificato, per verificare il rispetto del valore limite dell’art. 254.
- Scegliere la strategia. A seconda dello stato di conservazione, la valutazione orienta verso rimozione, incapsulamento o confinamento, e definisce le misure per l’intervento.
Le misure, in ordine di priorità
- Non disturbare ciò che è integro. Un manufatto in buono stato e non friabile può essere gestito con controllo periodico e programma di manutenzione, evitando lavorazioni che liberino fibre.
- Pianificare l’intervento. Per demolizione e rimozione serve il piano di lavoro dell’art. 256: descrive metodi, durata, misure di contenimento (aree confinate, depressione, umidificazione), gestione dei rifiuti e decontaminazione. Va trasmesso all’organo di vigilanza prima dell’avvio.
- Contenere alla fonte. Bagnatura dei materiali, aspirazione, incapsulamento e confinamento riducono la dispersione delle fibre molto più di qualsiasi protezione individuale.
- Proteggere chi opera. I lavoratori usano indumenti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati; per la scelta è utile la guida alla protezione delle vie respiratorie, inserita in un più ampio sistema di gestione dei DPI. I rifiuti vanno confezionati, etichettati e smaltiti come rifiuti pericolosi.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti all’amianto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 259) e iscritti nel registro degli esposti, con cartella sanitaria e di rischio conservata per i tempi lunghi imposti dalla latenza delle malattie. Il protocollo del medico competente tiene conto della natura cancerogena dell’agente: valgono qui, in quanto compatibili, anche i principi della protezione da agenti cancerogeni e mutageni. Gli esiti collettivi anonimi devono rientrare nella valutazione, chiudendo il cerchio tra medicina del lavoro e prevenzione.
Errori comuni
- Presumere invece di analizzare. Decidere “a occhio” se un materiale contiene amianto è la premessa di un’esposizione incontrollata: in caso di dubbio si campiona.
- Aggredire il friabile come il compatto. Trattare una coibentazione spruzzata con le stesse cautele di una lastra di fibrocemento moltiplica la dispersione di fibre.
- Saltare il piano di lavoro. Iniziare la rimozione senza il piano dell’art. 256 e senza le abilitazioni richieste espone a conseguenze sanzionatorie oltre che al rischio per la salute.
- Dimenticare i rifiuti. L’amianto rimosso resta pericoloso: gestirlo come materiale ordinario vanifica tutte le cautele adottate durante l’intervento.
Domande frequenti
L'amianto è ancora usato? Perché è un rischio se è vietato?
La produzione, l'importazione e la commercializzazione dell'amianto sono vietate in Italia dai primi anni Novanta, ma enormi quantità restano installate in edifici e impianti: coperture in cemento-amianto, coibentazioni, canne fumarie, guarnizioni. Il rischio non nasce dalla presenza in sé, bensì dalle lavorazioni che liberano fibre — manutenzioni, rotture, demolizioni e bonifiche.
Serve un piano di lavoro per rimuovere una copertura in eternit?
Sì. I lavori di demolizione o rimozione dell'amianto richiedono un piano di lavoro ai sensi dell'art. 256, trasmesso all'organo di vigilanza territoriale prima dell'inizio delle attività. I lavori possono partire trascorso il periodo previsto dalla norma dalla presentazione, salvo diversa indicazione dell'organo di vigilanza.
Chi lavora sull'amianto va sottoposto a sorveglianza sanitaria?
Sì. I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e iscritti nel registro degli esposti, con cartella sanitaria e di rischio conservata secondo i tempi lunghi previsti dalla norma, data la latenza pluridecennale delle patologie correlate.
Approfondisci
- ArticoloArt. 249 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 256 — Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- ArticoloArt. 259 — Sorveglianza sanitaria
- RischioAgenti cancerogeni e mutageni
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