Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione V — Sorveglianza sanitaria
Art. 39 — Svolgimento dell'attività di medico competente
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
Dopo che l’art. 38 ha definito chi può fare il medico competente (titoli e requisiti), l’articolo 39 stabilisce come deve svolgere l’incarico. In sintesi:
Co. 1 — L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico dell’ICOH (Commissione internazionale di salute occupazionale). Co. 2 — Il medico competente può operare in tre forme: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Co. 3 — Incompatibilità assoluta: il dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. Co. 4 — Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per svolgere tutti i suoi compiti, garantendone l’autonomia. Co. 5 — Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri. Co. 6 — Nelle aziende con più unità produttive, nei gruppi di imprese o quando la valutazione dei rischi lo richieda, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Cosa significa in pratica
L’articolo 39 risolve tre questioni molto concrete che ogni azienda incontra quando attiva la sorveglianza sanitaria.
Prima questione: con che contratto si lavora col medico? Il comma 2 lascia libertà: puoi convenzionarti con una società di servizi o una struttura sanitaria, incaricare un libero professionista, o — nelle realtà più grandi — assumere il medico come dipendente. La forma giuridica non cambia nulla sul piano degli obblighi: il medico “in convenzione” tramite società ha gli stessi doveri dell’art. 25 di quello assunto internamente, dal sopralluogo annuale agli ambienti di lavoro fino alla cartella sanitaria. Quando valuti un’offerta di un fornitore di “pacchetti sicurezza”, verifica sempre chi è la persona fisica che assumerà l’incarico e i suoi requisiti ex art. 38: la nomina, come spiega la guida alla nomina del medico competente, riguarda un professionista individuato per nome, non un marchio.
Seconda questione: il medico deve poter lavorare davvero. Il comma 4 è la norma più sottovalutata dell’articolo: il datore di lavoro deve mettere il medico in condizione di svolgere tutti i suoi compiti, garantendone l’autonomia. Tradotto in pratica aziendale: consegnargli il DVR e le informazioni sui rischi, permettergli il sopralluogo negli ambienti di lavoro, programmare le visite senza comprimerle in tempi irrealistici, e soprattutto non interferire sui giudizi di idoneità. Un datore di lavoro che “suggerisce” l’esito di una visita o sceglie il medico più accomodante sta violando lo spirito del comma 1: il richiamo al codice etico ICOH significa che il medico risponde prima di tutto alla tutela della salute del lavoratore, non alle convenienze di chi lo paga.
Terza questione: aziende complesse. Il comma 6 dà una soluzione organizzativa alle imprese multi-sito e ai gruppi: più medici competenti, uno per stabilimento o area geografica, con un coordinatore che uniforma protocolli sanitari, modulistica e criteri di giudizio. Senza coordinamento, capita che due stabilimenti dello stesso gruppo applichino protocolli diversi alla stessa mansione — una disomogeneità difficile da difendere in sede ispettiva.
Il comma 3, infine, tutela la terzietà del sistema: chi lavora negli uffici pubblici di vigilanza (tipicamente i servizi di prevenzione delle ASL) non può fare il medico competente da nessuna parte in Italia, per evitare che il controllore diventi consulente dei controllati.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: sceglie la forma di collaborazione, garantisce condizioni di lavoro e autonomia al medico (co. 4), sostiene gli oneri degli accertamenti specialistici (co. 5) e, nei casi del co. 6, valuta la nomina di più medici con un coordinatore. Resta suo l’obbligo di nomina ex art. 18, sanzionato dall’apparato del Capo IV.
- Medico competente: opera secondo i principi della medicina del lavoro e il codice etico ICOH; i suoi obblighi operativi sono nell’art. 25 e i suoi requisiti nell’art. 38, con le sanzioni specifiche previste dall’apparato sanzionatorio del Titolo I a suo carico.
- Medici specialisti: intervengono solo per accertamenti diagnostici mirati, su scelta concordata; non sostituiscono il medico competente nel giudizio di idoneità.
- Medico coordinatore: figura organizzativa interna al gruppo di medici nominati, punto di riferimento per protocolli uniformi e per il dialogo con il servizio di prevenzione e protezione.
Errori comuni
- Nominare la società anziché il medico. Il contratto può essere con una struttura esterna, ma l’incarico di medico competente è personale: nomina e comunicazioni devono indicare il professionista, con verifica dei titoli ex art. 38.
- Comprimere l’autonomia del medico. Pressioni sui giudizi di idoneità, sopralluoghi negati o visite “a cottimo” in tempi impossibili violano il comma 4 e minano la difendibilità dell’intera sorveglianza sanitaria.
- Scaricare i costi degli accertamenti integrativi. Gli esami specialistici richiesti dal medico competente sono a carico del datore di lavoro: farli pagare al lavoratore, o pretendere che li faccia col proprio medico di base, non è ammesso.
- Multi-sito senza coordinamento. Nominare medici diversi per ogni sede senza un coordinatore, quando dimensioni e rischi lo richiederebbero, produce protocolli disallineati e giudizi contraddittori sulla stessa mansione.
Domande frequenti sull’art. 39
Il medico competente deve essere un dipendente dell'azienda?
No. L'art. 39 ammette tre forme: dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, libero professionista, oppure dipendente del datore di lavoro. Nella pratica la forma più diffusa è la collaborazione libero-professionale o tramite società di servizi; la scelta non incide sugli obblighi e sulle responsabilità del medico.
Un medico che lavora nella ASL può fare il medico competente per un'azienda privata?
Dipende dall'ufficio di appartenenza. Il dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente: l'incompatibilità è assoluta, perché chi controlla le aziende non può contemporaneamente esserne consulente. Per i medici pubblici non addetti alla vigilanza valgono invece le ordinarie regole sulle autorizzazioni dell'ente di appartenenza.
Chi paga gli accertamenti specialistici richiesti dal medico competente?
Il datore di lavoro. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri. Come per tutta la sorveglianza sanitaria, nessun costo può ricadere sul lavoratore.
Quando serve nominare più medici competenti e il medico coordinatore?
Nelle aziende con più unità produttive, nei gruppi di imprese o quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. È una facoltà, non un obbligo automatico: la scelta va motivata sull'organizzazione reale dell'azienda e il coordinatore garantisce uniformità di protocolli e giudizi.
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