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TUS

Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Art. 255 — Operazioni lavorative particolari

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 255 è composto da un solo comma e regola uno scenario limite: le operazioni su amianto in cui, nonostante le misure tecniche preventive adottate per contenere la concentrazione di fibre nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite dell’art. 254. In questi casi il datore di lavoro deve adottare misure rafforzate di protezione:

a) fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie; b) affiggere cartelli che segnalino la previsione di superamento del valore limite di esposizione; c) adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; d) consultare i lavoratori o i loro rappresentanti (art. 50) sulle misure da adottare, prima di procedere a tali attività.

La logica è chiara: il valore limite resta la soglia da non superare in via ordinaria, ma il legislatore riconosce che in alcune lavorazioni — tipicamente le fasi più critiche delle bonifiche — il superamento è tecnicamente prevedibile. Quando accade, la protezione si sposta interamente sull’ultima linea di difesa: DPI respiratori, segregazione dell’area e coinvolgimento preventivo dei lavoratori.

Cosa significa in pratica

L’art. 255 non è una deroga che “autorizza” a lavorare sopra il limite: è una norma di chiusura del sistema. Prima vengono le misure dell’art. 251 (numero minimo di esposti, processi che non producono polvere, aspirazione localizzata); poi il controllo dell’esposizione con le misurazioni dell’art. 253; solo quando, fatte tutte queste cose, la previsione tecnica dice che il limite verrà comunque superato, scattano le quattro misure dell’art. 255.

Un esempio concreto. Un’impresa di bonifica deve rimuovere coibentazioni friabili da tubazioni in un vano tecnico: anche con confinamento e umidificazione del materiale, il piano di lavoro prevede picchi di concentrazione oltre 0,1 fibre/cm³ durante lo strappo del materiale. In quella fase:

  • gli addetti indossano respiratori adeguati al livello di picco atteso — nella pratica delle bonifiche, elettrorespiratori con filtri ad alta efficienza o sistemi ad adduzione d’aria, mai semplici facciali filtranti scelti “a catalogo”. La scelta va motivata rispetto alle concentrazioni previste (sul punto, vedi la guida ai respiratori e facciali filtranti);
  • l’area viene segnalata con cartelli che indicano espressamente la previsione di superamento del limite, così che nessun altro lavoratore vi acceda inconsapevolmente;
  • il confinamento (statico e dinamico, con estrattori e depressione) impedisce che le fibre escano dall’area di lavoro contaminando il resto dell’edificio;
  • i lavoratori o il RLS sono stati consultati prima dell’avvio, sulle misure previste: tempi di permanenza nell’area, rotazioni, tipo di DPI, procedure di decontaminazione.

Un punto operativo spesso sottovalutato: i respiratori di questo tipo sono DPI di terza categoria, quindi l’uso presuppone addestramento specifico documentato. E poiché il lavoro con questi dispositivi è fisicamente gravoso, la pianificazione deve prevedere pause e limitazione dei tempi di indossamento, coerentemente con i principi generali del Capo III.

L’art. 255 va letto insieme all’art. 256: i lavori di demolizione e rimozione dell’amianto hanno una disciplina propria (piano di lavoro da presentare all’organo di vigilanza), e proprio in quei cantieri si verificano più spesso le condizioni che attivano le misure rafforzate di questo articolo. La valutazione del rischio dell’art. 249 è la sede in cui il superamento va previsto, non scoperto a lavori in corso.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente, secondo le rispettive attribuzioni): destinatario diretto dei quattro obblighi del comma 1; nella pratica delle bonifiche li traduce nel piano di lavoro e nelle procedure operative.
  • Lavoratori addetti: utilizzano i DPI forniti e rispettano le procedure di accesso e decontaminazione, secondo gli obblighi generali dell’art. 20.
  • RLS: deve essere consultato preventivamente sulle misure da adottare, ai sensi della lettera d) e in coerenza con l’art. 50; la consultazione va documentata con data certa anteriore all’avvio.
  • Organo di vigilanza: nei lavori di rimozione e demolizione verifica la coerenza tra piano di lavoro, misure dell’art. 255 e quanto poi realmente attuato in cantiere.

Errori comuni

  1. Trattare l’art. 255 come un’autorizzazione a superare il limite. Il superamento deve restare l’eccezione tecnica prevedibile di fasi specifiche, non la condizione ordinaria del lavoro: se il limite viene superato per carenza di misure di contenimento, la violazione riguarda a monte gli artt. 251 e 254.
  2. Respiratore scelto senza calcolo del fattore di protezione. Un facciale filtrante usa-e-getta durante lo strappo di friabile è un DPI inadeguato: equivale, in sede ispettiva e giudiziaria, a non averlo fornito.
  3. Cartellonistica generica. Il cartello “vietato l’accesso” non basta: la norma chiede di segnalare specificamente che si prevede il superamento del valore limite, informazione essenziale per chi opera nelle vicinanze.
  4. Consultazione del RLS a posteriori. Firmare un verbale di consultazione a lavori iniziati non sana l’obbligo: la lettera d) pretende il confronto prima di procedere.
  5. Confinamento curato solo verso l’interno. La lettera c) guarda anche fuori: estrattori mal posizionati o percorsi di uscita non decontaminati disperdono fibre verso aree dove lavorano colleghi non protetti, moltiplicando gli esposti.

Domande frequenti sull’art. 255

Quando si applica l'art. 255 invece delle normali misure di prevenzione per l'amianto?

Si applica nei casi eccezionali in cui, nonostante tutte le misure tecniche di contenimento, è prevedibile che la concentrazione di fibre nell'aria superi il valore limite dell'art. 254 (0,1 fibre per centimetro cubo su 8 ore). È il tipico scenario delle fasi più critiche di una bonifica, come la rimozione di materiali friabili: la norma non autorizza il superamento come routine, ma impone protezioni rafforzate quando è tecnicamente inevitabile.

Quale protezione respiratoria serve in queste operazioni?

La norma richiede un dispositivo di protezione delle vie respiratorie adeguato al livello di esposizione previsto: nelle fasi più critiche delle bonifiche si utilizzano tipicamente elettrorespiratori o respiratori a adduzione d'aria, non semplici facciali filtranti. Trattandosi di DPI di terza categoria, l'uso richiede addestramento specifico, e il fattore di protezione va scelto in base alle concentrazioni attese misurate ai sensi dell'art. 253.

La consultazione dei lavoratori è davvero obbligatoria prima di iniziare?

Sì, ed è un obbligo preventivo: la lettera d) del comma 1 impone di consultare i lavoratori o i loro rappresentanti (RLS) sulle misure da adottare prima di procedere alle attività. Una consultazione fatta a lavori già iniziati, o solo documentale, non soddisfa la norma: in sede ispettiva viene verificata la data del confronto rispetto all'avvio delle operazioni.

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