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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 104 — Modalità di attuazione della valutazione del rumore

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 104 è una norma brevissima, di raccordo tra la disciplina dei cantieri e quella degli agenti fisici. In sintesi:

Nei cantieri temporanei o mobili, la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione al rumore può essere eseguita facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente (art. 6), riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Tutto qui. La norma non crea un nuovo obbligo: apre una strada alternativa per adempiere a un obbligo che esiste già, quello della valutazione del rischio rumore prevista dal Titolo VIII e in particolare dall’art. 190.

Cosa significa in pratica

Il problema che l’art. 104 risolve è concreto e chi lavora in edilizia lo conosce bene: il cantiere è un ambiente che cambia ogni settimana. Le squadre ruotano, le fasi si sovrappongono, la demolizione lascia il posto ai getti e poi alle finiture. Pretendere una campagna fonometrica puntuale per ogni fase di ogni cantiere — magari di pochi giorni — sarebbe spesso impraticabile e, soprattutto, poco rappresentativa: quando arriva il fonometro, la lavorazione misurata è già finita.

Per questo il legislatore ammette una valutazione per dati di letteratura: l’impresa può stimare l’esposizione dei propri lavoratori combinando due elementi:

  1. i livelli sonori standard delle lavorazioni e delle attrezzature (ad esempio: demolizione con martello, taglio con flessibile, uso della sega circolare), tratti da studi riconosciuti dalla Commissione consultiva permanente;
  2. i tempi di esposizione effettivi delle mansioni, ricostruiti sulla base dell’organizzazione reale del lavoro.

Due condizioni rendono valida questa scorciatoia. La prima è la qualità della fonte: non basta un valore trovato in rete o dichiarato da un fornitore; servono studi e misurazioni con validità riconosciuta, come le banche dati di comparto sviluppate dagli organismi paritetici dell’edilizia. La seconda è la tracciabilità: la fonte va citata espressamente nel documento di valutazione. Una stima senza riferimento documentale è, ai fini ispettivi, una stima non verificabile — cioè una valutazione debole.

Attenzione a non confondere questo articolo con il precedente. L’art. 103 serve prima del cantiere: permette di prevedere le emissioni sonore in fase di pianificazione, ad esempio per costruire il PSC e organizzare le lavorazioni rumorose. L’art. 104 serve per i lavoratori: è la modalità con cui il datore di lavoro dell’impresa esecutrice adempie alla valutazione del rischio rumore richiesta dal Titolo VIII, i cui esiti confluiscono nel DVR e nel POS.

Infine, il limite implicito della norma: la stima per dati standard regge finché lo scenario reale assomiglia a quello della banca dati. Attrezzature molto diverse, lavorazioni particolari, tempi di esposizione anomali riportano al metodo ordinario, cioè alle misurazioni fonometriche previste dal Titolo VIII. Restano in ogni caso dovute tutte le misure conseguenti alla valutazione: confronto con i valori di azione e i valori limite, otoprotettori, sorveglianza sanitaria, formazione — su questo l’art. 104 non concede alcuno sconto, e le violazioni degli obblighi di valutazione restano presidiate dall’apparato sanzionatorio del Titolo VIII (art. 219).

Domande frequenti sull’art. 104

Nei cantieri la valutazione del rumore con dati standard sostituisce le fonometrie?

Può sostituirle, a condizione di usare studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente e di citare nel documento la fonte utilizzata. Se le lavorazioni reali si discostano in modo significativo dagli scenari della banca dati, la stima non è più rappresentativa e occorre integrarla con misurazioni sul campo.

Che differenza c'è tra l'art. 103 e l'art. 104?

L'art. 103 riguarda la previsione dei livelli di emissione sonora di macchine e attrezzature in fase preventiva, utile ad esempio per redigere i piani di sicurezza. L'art. 104 riguarda invece la valutazione del rischio rumore dei lavoratori, cioè l'adempimento richiesto dal Titolo VIII: due momenti diversi che attingono allo stesso tipo di dati standard riconosciuti.

Dove si trovano i livelli di rumore standard utilizzabili?

In studi e banche dati di settore la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, come quelli sviluppati per il comparto edile dagli organismi paritetici. Il punto essenziale è documentale: nel documento di valutazione deve comparire la fonte esatta da cui i valori sono stati tratti.

Un'impresa edile deve comunque applicare il Titolo VIII sul rumore?

Sì. L'art. 104 non esonera dagli obblighi del Capo II del Titolo VIII: valori limite, sorveglianza sanitaria, DPI uditivi, informazione e formazione restano dovuti. La norma semplifica solo il modo in cui i livelli di esposizione possono essere stimati, tenendo conto della variabilità tipica delle lavorazioni di cantiere.

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