Salta al contenuto
TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 104 — Modalità attuative di particolari obblighi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 104 è una norma di raccordo. Il Titolo I del decreto contiene obblighi pensati per l’azienda stabile, con un organico e una sede fissi; il cantiere invece nasce, cambia composizione e si chiude, spesso nel giro di poche settimane. L’art. 104 indica come alcuni di quegli obblighi si considerano adempiuti in questo contesto.

Le due disposizioni di maggiore impatto pratico sono queste:

  • nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’art. 102, cioè la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul piano di sicurezza e coordinamento, costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione periodica dell’art. 35, salvo motivata richiesta del RLS;
  • i datori di lavoro, quando il contratto di affidamento dei lavori prevede che il committente o il responsabile dei lavori organizzi un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b), cioè dalla designazione dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.

Si tratta quindi di semplificazioni condizionate: valgono solo se ricorrono i presupposti che la norma indica, e non eliminano gli obblighi di fondo, che restano quelli del Titolo I.

La riunione periodica nei cantieri brevi

L’art. 35 impone, nelle aziende con più di 15 lavoratori, una riunione almeno annuale tra datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS. In un cantiere di qualche mese una riunione annuale ha poco senso, e il momento in cui l’impresa si confronta davvero con il RLS sui rischi del cantiere è un altro: la consultazione sul PSC prima della sua accettazione.

L’art. 104 valorizza proprio quel momento. Se il cantiere dura meno di 200 giorni lavorativi, la consultazione dell’art. 102 vale come riunione periodica. Due condizioni vanno però tenute ferme:

  1. la soglia si calcola sulla durata presunta dei lavori, cioè su quella prevista all’inizio, non su quella effettiva a consuntivo;
  2. la consultazione deve essere stata svolta davvero, e conviene documentarla: un PSC accettato senza traccia del coinvolgimento del RLS non dimostra nulla.

Resta salva la motivata richiesta del RLS. Se il rappresentante, ad esempio per una variante che introduce lavorazioni non previste o per un incidente avvenuto in cantiere, chiede una riunione specifica motivandola, la semplificazione non opera e la riunione va convocata. Nella pratica è utile un breve verbale della consultazione che riporti la data, la versione del PSC esaminata, le osservazioni del RLS e le risposte dell’impresa: è il documento che, in caso di controllo, dimostra sia l’adempimento dell’art. 102 sia l’equivalenza con la riunione periodica. Sui contenuti e sul verbale della riunione periodica vedi la guida sulla riunione periodica.

Il servizio comune per le emergenze

Il secondo caso nasce da un’esigenza concreta dei cantieri con più imprese. Se ognuna designasse i propri addetti al primo soccorso e all’antincendio, in uno stesso cantiere convivrebbero più squadre di emergenza, con il rischio di sovrapposizioni o di vuoti.

Per questo l’art. 104 consente di affidare l’organizzazione al committente o al responsabile dei lavori. L’esonero dell’impresa però scatta solo se:

  • il servizio comune è previsto nel contratto di affidamento dei lavori;
  • copre pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
  • è effettivamente organizzato e funzionante in cantiere.

Esempio: in un cantiere per la costruzione di un centro commerciale, il committente prevede nei contratti di appalto un presidio di emergenza comune, con addetti formati presenti per tutto l’orario di lavoro e procedure di evacuazione unificate. Le imprese esecutrici che lavorano sotto quel contratto sono esonerate dalla designazione dei propri addetti. Un subappaltatore che entra in cantiere con un contratto che non richiama il servizio comune, invece, non beneficia dell’esonero e deve provvedere da sé.

Per i criteri di designazione degli addetti e la loro formazione, vedi la guida sulla designazione degli addetti alle emergenze.

Obblighi e soggetti coinvolti

SoggettoCosa comporta l’art. 104
Datore di lavoro dell’impresa esecutricePuò considerare assolta la riunione periodica nei cantieri sotto i 200 giorni lavorativi e, se il contratto lo prevede, è esonerato dalla designazione degli addetti alle emergenze
RLSÈ consultato sul PSC; può chiedere la riunione periodica con richiesta motivata
Committente o responsabile dei lavoriSe lo prevede nei contratti, organizza il servizio comune di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
Coordinatore per l’esecuzioneVerifica che le procedure di emergenza del cantiere siano coerenti con il PSC e conosciute da tutte le imprese

Il Capo I del Titolo IV è stato poi integrato dall’art. 104-bis, che rinvia a un decreto ministeriale per modelli semplificati di piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera, fermi restando i relativi obblighi.

Errori comuni

  1. Applicare la soglia dei 200 giorni a consuntivo. Conta la durata presunta: un cantiere previsto per un anno non diventa “breve” perché i lavori finiscono prima.
  2. Considerare assolta la riunione senza aver consultato il RLS. L’equivalenza presuppone che la consultazione dell’art. 102 sia stata fatta e documentata.
  3. Ignorare la richiesta motivata del RLS. Quando arriva, la semplificazione non opera più.
  4. Dare per scontato il servizio comune di emergenza. L’esonero vale solo se il servizio è previsto nel contratto e funziona davvero in cantiere.
  5. Confondere l’art. 104 con la valutazione del rumore. La stima delle emissioni sonore con dati standard è materia dell’art. 103.

Domande frequenti sull’art. 104

  • Nei cantieri brevi bisogna fare la riunione periodica dell'art. 35?

    Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul piano di sicurezza e coordinamento, prevista dall'art. 102, vale come adempimento dell'obbligo di riunione periodica. Fa eccezione il caso in cui il RLS chieda la riunione con una richiesta motivata.

  • Il RLS può pretendere comunque la riunione periodica?

    Sì. L'equivalenza tra consultazione sul PSC e riunione periodica opera salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Se il RLS indica le ragioni per cui ritiene necessaria la riunione, ad esempio una lavorazione nuova o un rischio emerso durante i lavori, il datore di lavoro deve convocarla.

  • Quando l'impresa è esonerata dall'organizzare le emergenze?

    Quando il contratto di affidamento dei lavori prevede che il committente o il responsabile dei lavori organizzi un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. In quel caso il datore di lavoro dell'impresa è esonerato dalla designazione degli addetti alle emergenze prevista dall'art. 18, comma 1, lettera b), ma solo nei limiti di quanto il servizio comune copre davvero.

  • L'art. 104 riguarda la valutazione del rumore?

    No. La stima dell'emissione sonora di macchine e attrezzature con livelli standard riconosciuti è disciplinata dall'art. 103. L'art. 104 si occupa invece di come alcuni obblighi organizzativi del Titolo I, la riunione periodica e la gestione delle emergenze, si applicano nel contesto particolare del cantiere.