Guida · Valutazioni · 11 min di lettura
Valutazione del rumore: fonometrie e misure
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il rumore è uno dei rischi fisici più diffusi e sottovalutati: agisce lentamente, non lascia segni immediati e per questo viene spesso liquidato con una frase di rito nel DVR. La valutazione fatta bene, invece, parte dal ciclo di lavoro reale e arriva a numeri difendibili. Vediamo come costruirla passo dopo passo.
Passo 1 — Inquadra l’obbligo nel Testo Unico
Il rumore è un agente fisico disciplinato dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/2008. L’art. 190 impone al datore di lavoro di valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore, il che significa stimare i livelli, individuare le mansioni esposte e decidere le misure. La valutazione del rumore è parte integrante del DVR: non è un documento a sé, ne è un allegato tecnico.
Passo 2 — Impara le grandezze e i valori di riferimento
Due parametri governano tutto:
- LEX,8h: il livello di esposizione giornaliera, normalizzato su otto ore, in dB(A);
- ppeak: la pressione acustica di picco, in dB(C), per i rumori impulsivi.
L’art. 189 fissa tre soglie che scandiscono gli obblighi:
- valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C) di picco;
- valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C) di picco;
- valori limite di esposizione: 87 dB(A) e 140 dB(C) di picco.
I valori limite si intendono tenendo conto dell’attenuazione degli otoprotettori; i valori di azione, no. Superarli fa scattare obblighi crescenti: dall’informazione, alla messa a disposizione dei DPI, fino all’uso obbligatorio e alla sorveglianza sanitaria.
Passo 3 — Ricostruisci il ciclo di lavoro
Prima di misurare serve capire chi fa cosa e per quanto tempo. Costruisci i profili di esposizione omogenei: gruppi di lavoratori che condividono mansione, macchine e tempi. In una carpenteria, per esempio, l’operatore alla smerigliatrice, il saldatore e l’addetto al carroponte hanno esposizioni molto diverse, anche se lavorano nello stesso capannone. Per ciascun profilo annota le sorgenti, i tempi di esposizione effettivi e le eventuali pause: il calcolo dell’LEX,8h pesa i livelli sui tempi, quindi tempi sbagliati producono numeri sbagliati.
Passo 4 — Esegui le fonometrie a regola d’arte
Quando la valutazione richiede la misura, la fonometria va condotta con strumentazione idonea e tarata e con metodo tracciabile secondo la buona tecnica di settore (le norme UNI EN ISO applicabili). In pratica:
- usa un fonometro integratore o un dosimetro conforme, con verifica del calibratore prima e dopo le misure;
- misura in condizioni rappresentative delle lavorazioni tipiche, non nei momenti più tranquilli;
- ripeti le misure per ciascun profilo omogeneo e per il numero di cicli necessario a garantire stabilità del dato;
- verbalizza data, postazioni, tempi, sorgenti attive e incertezza di misura.
Il tecnico che firma il rapporto deve possedere competenze adeguate: la valutazione dei rischi resta responsabilità del datore di lavoro, ma la parte strumentale è tipicamente affidata a un professionista qualificato in acustica.
Passo 5 — Calcola l’esposizione e classifica le mansioni
Combina i livelli misurati con i tempi per ottenere l’LEX,8h di ogni profilo, applicando le formule di logaritmica somma energetica previste dalla tecnica di riferimento; considera a parte i picchi. Poi colloca ciascuna mansione rispetto alle tre soglie dell’art. 189. Il risultato è una tabella che, per ogni gruppo omogeneo, indica il livello stimato, la fascia di appartenenza e gli obblighi conseguenti.
Passo 6 — Definisci le misure di prevenzione
Le misure seguono la gerarchia dell’art. 192: prima si agisce alla fonte, poi sull’ambiente, infine sulla persona. Nell’ordine:
- ridurre il rumore all’origine (macchine più silenziose, manutenzione, smorzamento);
- interventi tecnici e organizzativi (cabinati, schermi fonoassorbenti, rotazione delle mansioni, riduzione dei tempi);
- otoprotettori (art. 193): messi a disposizione oltre i valori inferiori di azione, a uso obbligatorio oltre quelli superiori.
Superati i valori superiori di azione occorre anche predisporre un programma di misure tecniche e organizzative volto a ridurre l’esposizione e delimitare/segnalare le aree con accesso limitato dove ciò è tecnicamente fattibile.
Passo 7 — Attiva formazione e sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti vanno informati e formati sui rischi e sul corretto uso dei DPI uditivi. La sorveglianza sanitaria (art. 196) è obbligatoria per chi supera i valori superiori di azione ed è estesa, su richiesta del lavoratore o del medico competente, anche a chi supera quelli inferiori. Coordina quindi la valutazione con il medico competente e con la sorveglianza sanitaria aziendale.
Checklist della valutazione rumore
- Profili di esposizione omogenei individuati per mansione e ciclo
- Tempi di esposizione effettivi documentati per ciascun profilo
- Fonometrie con strumento tarato e calibrazione pre/post verificata (dove necessarie)
- LEX,8h e picco calcolati e confrontati con i valori dell’art. 189
- Misure di prevenzione secondo la gerarchia dell’art. 192
- Otoprotettori scelti, forniti e a uso obbligatorio dove previsto
- Formazione e informazione dei lavoratori esposti erogate
- Sorveglianza sanitaria attivata per i profili che la richiedono
- Relazione tecnica allegata al DVR, con data e firma del valutatore
Domande frequenti
La fonometria è sempre obbligatoria?
No. L'obbligo è valutare l'esposizione al rumore (art. 190); la misurazione strumentale è necessaria quando la valutazione non può essere fatta con altri metodi affidabili, tipicamente perché si stima un superamento dei valori inferiori di azione. In ambienti palesemente silenziosi, come un ufficio, si può motivare l'assenza di rischio significativo senza fonometrie, purché la conclusione sia documentata.
Ogni quanto va rifatta la valutazione del rumore?
Non c'è una cadenza fissa: la valutazione va aggiornata a fronte di modifiche significative che la rendano superata (nuove macchine, cambio di lay-out o di cicli di lavoro) e comunque quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità (art. 181). In molte realtà si adotta prudenzialmente una revisione periodica pluriennale, ma è la variazione delle condizioni a determinare l'obbligo.
Gli otoprotettori vanno solo consegnati o anche imposti?
Dipende dal livello. Superati i valori inferiori di azione i DPI uditivi vanno messi a disposizione; superati i valori superiori di azione il loro uso diventa obbligatorio e il datore di lavoro deve fare quanto possibile per garantirne l'impiego (art. 193). In entrambi i casi servono scelta idonea, addestramento e verifica dell'efficacia.