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TUS

Titolo VIII · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Art. 215 — Valori limite di esposizione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 215 è brevissimo: due commi di puro rinvio tecnico, che però reggono l’intero Capo V sulle radiazioni ottiche artificiali (ROA).

Co. 1 — I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’Allegato XXXVII, parte I. Co. 2 — I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell’Allegato XXXVII, parte II.

Il legislatore, recependo la direttiva europea sulle radiazioni ottiche, ha scelto di non scrivere i numeri nella norma ma di collocarli in un allegato tecnico: tabelle di limiti espressi in grandezze radiometriche (irradianza, radianza, esposizione radiante), differenziati per lunghezza d’onda, durata dell’esposizione e organo bersaglio (occhi e cute). I limiti derivano dalle raccomandazioni scientifiche internazionali e sono costruiti per prevenire gli effetti nocivi accertati: danni fotochimici e termici alla cornea e alla retina, cataratta, eritemi e ustioni cutanee.

Cosa significa in pratica

I valori limite dell’art. 215 sono la soglia invalicabile del sistema: sotto quei livelli il rischio per occhi e pelle è considerato controllato, sopra no. A differenza di rumore e vibrazioni, per le ROA il decreto non prevede “valori di azione” intermedi: c’è un solo riferimento, il valore limite, e tutta la valutazione dell’art. 216 ruota attorno al confronto con esso.

Nella pratica aziendale il percorso è questo:

  1. Censimento delle sorgenti: saldatura ad arco, lampade germicide UV, forni e colate incandescenti, lampade per polimerizzazione, fototerapia, corpi illuminanti speciali, sorgenti laser di marcatura, taglio o misura.
  2. Prima scrematura: molte sorgenti di uso comune (illuminazione ordinaria d’ufficio, videoterminali, fotocopiatrici) sono classificate “giustificabili” dalla prassi tecnica, cioè intrinsecamente incapaci di avvicinare i limiti: per queste basta darne conto nel DVR senza misurazioni.
  3. Misura o calcolo per le sorgenti critiche: dove il superamento è possibile — tipicamente saldatura e laser di classe elevata — si misurano o si calcolano i livelli di esposizione e li si confronta con le tabelle dell’Allegato XXXVII.
  4. Misure di prevenzione: se il confronto evidenzia rischi, scattano gli obblighi dell’art. 217 (schermature, cabine, procedure, DPI oculari e facciali con filtri adeguati, segnaletica e delimitazione delle aree).

Un esempio concreto: in una carpenteria metallica l’arco di saldatura supera i limiti per l’UV attinico già a distanze di diversi metri e in tempi molto brevi. Nessuna misurazione sofisticata cambierà questo dato: la conformità all’art. 215 si ottiene con schermi, tende inattiniche, maschere con filtro corretto e formazione degli addetti — e proteggendo anche i colleghi che transitano vicino alla postazione, non solo il saldatore.

Per i laser, il riferimento pratico è la classificazione del fabbricante: dalla classe 3B in su il superamento dei limiti oculari è possibile anche per esposizioni accidentali istantanee, quindi servono aree controllate, interblocchi e occhiali con protezione specifica per la lunghezza d’onda della sorgente. Trovi un inquadramento complessivo del rischio nella pagina dedicata alle radiazioni ottiche artificiali.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: garantisce che l’esposizione resti entro i limiti dell’Allegato XXXVII; in caso di superamento adotta misure immediate e ne rimuove le cause (art. 217).
  • Personale qualificato: esegue misurazioni e calcoli secondo le norme di buona tecnica, come richiesto dalla valutazione dell’art. 216.
  • Medico competente: attiva la sorveglianza sanitaria dell’art. 218, con controlli mirati in caso di esposizioni superiori ai limiti o di effetti riscontrati su occhi e cute.
  • Lavoratori e preposti: usano correttamente schermi e DPI e rispettano le delimitazioni delle aree a rischio, vigilando sulle prassi operative.

Errori comuni

  1. Cercare i numeri nell’articolo. L’art. 215 non contiene alcun valore: i limiti stanno solo nell’Allegato XXXVII, e vanno letti nella tabella giusta (parte I o parte II) in base al tipo di sorgente.
  2. Applicare i limiti alla luce solare. Il Capo V riguarda le sole sorgenti artificiali; il rischio UV per chi lavora all’aperto esiste ma segue la valutazione generale dell’art. 28.
  3. Misurare tutto, anche l’ovvio. Spendere in campagne di misura su sorgenti giustificabili distoglie risorse dalle sorgenti davvero critiche, come saldatura e laser di classe elevata.
  4. Fidarsi di DPI generici. Un occhiale scuro qualsiasi non equivale a un filtro conforme: la protezione va scelta in funzione della lunghezza d’onda e del livello di esposizione della specifica sorgente.

Domande frequenti sull’art. 215

Che differenza c'è tra radiazioni incoerenti e radiazioni laser ai fini dei valori limite?

Le radiazioni incoerenti sono quelle emesse da sorgenti comuni come lampade, archi di saldatura, corpi incandescenti: i loro limiti sono nella parte I dell'Allegato XXXVII. Le radiazioni laser sono emissioni coerenti, concentrate su lunghezze d'onda ben definite e con densità di potenza molto elevate: per loro vale la parte II dell'allegato, con limiti distinti per occhi e cute in funzione di lunghezza d'onda e durata dell'esposizione.

La luce del sole rientra nei valori limite dell'art. 215?

No. Il Capo V del Titolo VIII si applica solo alle radiazioni ottiche artificiali, come chiarisce il campo di applicazione dell'art. 213. L'esposizione alla radiazione UV solare di chi lavora all'aperto resta però un rischio da valutare nel DVR ai sensi dell'art. 28, con misure di protezione dedicate, anche se fuori dal perimetro dei limiti dell'Allegato XXXVII.

Chi verifica in azienda che i valori limite non siano superati?

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione prevista dall'art. 216, che richiede misurazioni o calcoli eseguiti da personale qualificato secondo le norme tecniche. Nella pratica ci si avvale di tecnici competenti in ROA, che confrontano i livelli di esposizione con i limiti dell'allegato e ne documentano l'esito nel DVR.

Cosa deve fare il datore di lavoro se i valori limite risultano superati?

Deve adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei limiti, individuare le cause del superamento e adeguare le misure di prevenzione per evitare che si ripeta, come previsto dall'art. 217. Il superamento comporta inoltre l'attivazione della sorveglianza sanitaria con le modalità dell'art. 218.

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