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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione VI — Gestione delle emergenze

Art. 45 — Primo soccorso

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 45 apre alla gestione concreta dell’emergenza sanitaria in azienda ed è costruito su tre commi:

Co. 1 — Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza. Deve considerare anche le altre persone presenti nei luoghi di lavoro (visitatori, clienti, appaltatori) e stabilire i rapporti necessari con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Co. 2 — Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti di adeguamento, in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio. Co. 3 — Con appositi decreti ministeriali sono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del DM 388/2003.

La struttura è quella tipica del Testo Unico: l’articolo fissa l’obbligo di risultato (un’organizzazione di primo soccorso adeguata), mentre i dettagli tecnici vivono in un provvedimento attuativo, il DM 388/2003.

Cosa significa in pratica

L’art. 45 non ti chiede di comprare una cassetta di pronto soccorso e archiviare la pratica: ti chiede di costruire una catena di soccorso che funzioni davvero quando qualcuno si fa male. La catena ha quattro anelli, e la vigilanza li verifica tutti:

  1. Le persone. Servono addetti al primo soccorso designati ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. b) e formati con il corso del DM 388/2003: 16 ore per le aziende di gruppo A, 12 ore per i gruppi B e C, con aggiornamento triennale della parte pratica. La copertura deve essere effettiva su ogni turno e ogni sede.
  2. Le attrezzature. Cassetta di primo soccorso per i gruppi A e B, pacchetto di medicazione per il gruppo C, con i contenuti minimi degli allegati al DM 388/2003, integrati se il medico competente lo ritiene necessario. Vanno tenute complete, accessibili, segnalate e con i prodotti non scaduti.
  3. Le procedure. Chi chiama il 112, chi accoglie l’ambulanza al cancello, come si raggiunge un infortunato in un capannone di 10.000 mq o su una copertura: sono i “rapporti con i servizi esterni” del comma 1, da formalizzare nel piano di emergenza insieme alle misure dell’art. 43.
  4. Il mezzo di comunicazione. In un cantiere senza copertura telefonica, in un ambiente rumoroso o per un lavoratore isolato, la possibilità concreta di dare l’allarme è parte dell’obbligo, non un dettaglio.

Due scelte del legislatore meritano attenzione. La prima: l’organizzazione va tarata anche sulle persone diverse dai lavoratori. Un supermercato deve poter soccorrere un cliente, una scuola uno studente, un’azienda manifatturiera il tecnico della ditta esterna in manutenzione. La seconda: il medico competente, dove nominato, va sentito prima di decidere. Nella pratica il suo contributo riguarda la scelta e l’integrazione dei presidi, i contenuti della formazione rispetto ai rischi specifici (ustioni chimiche, folgorazione, intossicazioni) e le procedure per eventuali antidoti o lavaggi oculari.

Esempio concreto: un’officina metalmeccanica di 25 addetti su due turni. Gruppo B, quindi corso da 12 ore; servono almeno due addetti per turno (per coprire assenze), cassetta conforme all’allegato 1 del DM 388/2003 vicino alle lavorazioni, procedura scritta per l’allertamento del 112 con indicazione dell’indirizzo esatto e del punto di accesso dei mezzi di soccorso, e istruzioni specifiche per i traumi da schegge e le ustioni da contatto individuate nel DVR.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario dell’obbligo organizzativo del comma 1; designa gli addetti (art. 18), ne assicura la formazione e mette a disposizione attrezzature e procedure.
  • Dirigente: attua l’organizzazione del primo soccorso nell’ambito delle proprie attribuzioni ed è co-destinatario delle sanzioni.
  • Medico competente: va sentito ove nominato; collabora alla predisposizione del servizio di primo soccorso anche ai sensi dell’art. 25.
  • Addetti al primo soccorso: lavoratori designati ex art. 18 e formati ex DM 388/2003; per l’art. 43, co. 3, non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.
  • RLS: consultato sulla designazione degli addetti alle emergenze (art. 50).
  • Lavoratori tutti: segnalano le situazioni di emergenza e si attengono alle procedure aziendali.

Errori comuni

  1. Un solo addetto “di carta”. Nominativo unico che copre più sedi o più turni: nelle ore in cui è assente, l’organizzazione di primo soccorso semplicemente non esiste.
  2. Aggiornamento triennale dimenticato. Il corso non è “una tantum”: la parte pratica va ripetuta ogni tre anni, e in sede ispettiva l’attestato scaduto pesa come una formazione mancante.
  3. Cassetta non gestita. Presidi scaduti, contenuto saccheggiato e mai reintegrato, cassetta chiusa a chiave “per evitare sprechi”: tutte situazioni che vanificano l’adempimento formale.
  4. Gruppo INAIL sbagliato. Classificarsi in gruppo B o C senza verificare indici infortunistici e attività svolta: un’azienda di gruppo A ha formazione più lunga e l’obbligo di raccordo con l’ASL.
  5. Nessuna procedura per i soccorsi esterni. Il 112 arriva ma nessuno sa indicare l’ingresso, il cancello è chiuso, l’infortunato è su un impianto in quota senza un piano di recupero: il comma 1 chiede esattamente di aver pensato prima a questi scenari.

Domande frequenti sull’art. 45

Quanti addetti al primo soccorso servono in azienda?

Il decreto non fissa un numero: chiede che il primo soccorso sia garantito in ogni luogo di lavoro e in ogni momento dell'attività. In pratica servono tanti addetti quanti ne occorrono per coprire turni, sedi, reparti, ferie e malattie; un solo nominativo in un'azienda su due turni non basta, perché nel turno scoperto l'obbligo è di fatto violato.

Il datore di lavoro può nominare se stesso addetto al primo soccorso?

Sì, nelle piccole imprese l'art. 34 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, dandone preventiva informazione al RLS. Deve però frequentare il corso previsto dal DM 388/2003 per il gruppo di appartenenza dell'azienda e mantenere l'aggiornamento triennale come qualsiasi altro addetto.

Cosa distingue i gruppi A, B e C del DM 388/2003?

Il DM 388/2003 classifica le aziende in base ad attività, numero di lavoratori e indici infortunistici INAIL: nel gruppo A rientrano le realtà a rischio più elevato, nel gruppo B le aziende con tre o più lavoratori non ricomprese in A, nel gruppo C quelle con meno di tre lavoratori. Dal gruppo dipendono la durata del corso degli addetti, i presidi obbligatori (cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione) e, per il gruppo A, l'obbligo di comunicazione all'ASL.

Il defibrillatore (DAE) è obbligatorio per l'art. 45?

L'art. 45 e il DM 388/2003 non lo impongono in via generale: obblighi puntuali esistono solo per contesti specifici, come gli impianti sportivi. Resta però una misura che il datore di lavoro può adottare all'esito della valutazione dei rischi, soprattutto in siti isolati o con molte persone presenti; se introdotto, va accompagnato dalla formazione BLSD degli addetti e dalla manutenzione del dispositivo.

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