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TUS

Figura della sicurezza

Addetti antincendio e primo soccorso

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Chi sono, in una frase

Gli addetti antincendio e primo soccorso sono i lavoratori designati dal datore di lavoro per attuare le misure di emergenza: prevenzione incendi ed evacuazione da un lato, primo soccorso e gestione dell’infortunato dall’altro (art. 18, co. 1, lett. b). Restano lavoratori a tutti gli effetti, con un compito aggiuntivo che scatta quando l’emergenza si presenta.

Requisiti e formazione

L’art. 37, co. 9 impone che gli addetti ricevano una formazione adeguata e specifica, distinta da quella generale del lavoratore. I due percorsi hanno fonti e contenuti diversi:

Entrambe le formazioni prevedono un aggiornamento periodico e una parte pratica: chi non ha mai impugnato un estintore o applicato una manovra di primo soccorso non è realmente formato. Per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, il livello più alto richiede anche l’idoneità tecnica accertata secondo le procedure previste dalla normativa.

Cosa fanno davvero

I compiti derivano dall’art. 43 (disposizioni generali sulla gestione delle emergenze), dall’art. 45 (primo soccorso) e dall’art. 46 (prevenzione incendi ed evacuazione). Nella pratica un addetto efficace:

  • conosce il piano di emergenza e il proprio ruolo dentro di esso, non lo scopre il giorno dell’incendio (vedi la guida al piano di emergenza ed evacuazione);
  • verifica i presidi di sua competenza — estintori accessibili, uscite non ostruite, cassetta di primo soccorso rifornita — e segnala le anomalie a chi di dovere;
  • interviene in fase iniziale: un principio d’incendio spento nei primi minuti o una manovra salvavita nell’attesa del 118 fanno la differenza tra un near miss e una tragedia;
  • gestisce l’evacuazione guidando i colleghi verso le uscite e il punto di raccolta, e collabora alle prove periodiche.

L’addetto non sostituisce i soccorsi pubblici: allerta il 118 o i Vigili del Fuoco e opera nei limiti della propria formazione e dei mezzi disponibili. Confondere l’addetto con un pompiere o un paramedico è un errore che si paga nei momenti sbagliati.

Designazione e casi particolari

  • Chi designa: la designazione è un obbligo non delegabile solo per gli aspetti che l’art. 17 riserva al datore; l’individuazione degli addetti spetta comunque al datore di lavoro (art. 18, co. 1, lett. b), che deve garantirne un numero adeguato in ogni turno e sede. La procedura è descritta nella guida alla designazione degli addetti emergenze.
  • Il datore di lavoro come addetto: nelle imprese fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi (art. 34), previa formazione. Resta comunque tenuto a organizzare la gestione delle emergenze.
  • Doppia designazione: la stessa persona può essere addetto antincendio e primo soccorso, ma servono entrambe le formazioni. In molte PMI le due funzioni convivono; in realtà più grandi conviene separarle per non lasciare scoperto un fronte mentre si gestisce l’altro.
  • Ruoli distinti: l’addetto non coincide con l’RSPP, che progetta il sistema di prevenzione, né con il preposto, che vigila sul rispetto delle procedure. Sono funzioni diverse, spesso in capo a persone diverse.

Errori comuni

  1. Designare e non formare: la nomina senza corso, o con un corso mai aggiornato, è una copertura di facciata. In caso di controllo o infortunio è la prima cosa che emerge.
  2. Coprire un solo turno: avere addetti solo nel turno del mattino lascia scoperti pomeriggio, notte e giorni di ferie. L’obbligo è di presenza continua di personale formato.
  3. Presidi trascurati: estintori scaduti, cassetta di primo soccorso incompleta, uscite bloccate da merce. L’addetto formato serve a poco senza mezzi efficienti dietro.
  4. Piano di emergenza nel cassetto: un piano mai provato con una prova di evacuazione reale è carta. Le manovre vanno esercitate prima, non improvvisate durante.
  5. Confondere i ruoli con l’organizzazione: gli addetti attuano le misure, ma la responsabilità di predisporle — designazione, formazione, attrezzature, aggiornamento — resta del datore di lavoro.

Domande frequenti

Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto antincendio o primo soccorso?

No, salvo giustificato motivo. L'art. 43, co. 3 stabilisce che i lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Un'incompatibilità sanitaria certificata o un impedimento oggettivo sono motivi validi; la semplice indisponibilità personale no. Il datore di lavoro deve comunque tener conto delle capacità e delle condizioni di ciascuno.

Quanti addetti alle emergenze servono in azienda?

La legge non fissa un numero fisso: l'art. 18, co. 1, lett. b) chiede di designare un numero di addetti adeguato alle dimensioni dell'azienda e ai rischi specifici. In pratica devi garantire la presenza di addetti formati in ogni turno, reparto e sede, ferie e malattie comprese. Una sola persona formata che è spesso assente non copre l'obbligo.

L'addetto risponde penalmente se qualcosa va storto durante l'emergenza?

L'addetto agisce nei limiti della formazione ricevuta e dei mezzi messi a disposizione: non è un professionista del soccorso. Le responsabilità organizzative (designazione, formazione, attrezzature) restano del datore di lavoro. La posizione dell'addetto va sempre letta caso per caso e alla luce della fonte ufficiale.

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