Figura della sicurezza
Addetti antincendio e primo soccorso
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Chi sono, in una frase
Gli addetti antincendio e primo soccorso sono i lavoratori designati dal datore di lavoro per attuare le misure di emergenza: prevenzione incendi ed evacuazione da un lato, primo soccorso e gestione dell’infortunato dall’altro (art. 18, co. 1, lett. b). Restano lavoratori a tutti gli effetti, con un compito aggiuntivo che scatta quando l’emergenza si presenta.
Requisiti e formazione
L’art. 37, co. 9 impone che gli addetti ricevano una formazione adeguata e specifica, distinta da quella generale del lavoratore. I due percorsi hanno fonti e contenuti diversi:
- Primo soccorso: la formazione segue il DM 388/2003, che classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio e al numero di lavoratori. Da questa classificazione dipendono durata del corso e contenuto della cassetta o del pacchetto di medicazione. I dettagli nella guida al corso di primo soccorso.
- Antincendio: la formazione è disciplinata dal DM 2/9/2021, che ha sostituito il vecchio DM 10/3/1998 e articola i corsi su tre livelli in funzione del rischio di incendio del luogo di lavoro. Vedi la guida ai livelli del corso antincendio.
Entrambe le formazioni prevedono un aggiornamento periodico e una parte pratica: chi non ha mai impugnato un estintore o applicato una manovra di primo soccorso non è realmente formato. Per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, il livello più alto richiede anche l’idoneità tecnica accertata secondo le procedure previste dalla normativa.
Cosa fanno davvero
I compiti derivano dall’art. 43 (disposizioni generali sulla gestione delle emergenze), dall’art. 45 (primo soccorso) e dall’art. 46 (prevenzione incendi ed evacuazione). Nella pratica un addetto efficace:
- conosce il piano di emergenza e il proprio ruolo dentro di esso, non lo scopre il giorno dell’incendio (vedi la guida al piano di emergenza ed evacuazione);
- verifica i presidi di sua competenza — estintori accessibili, uscite non ostruite, cassetta di primo soccorso rifornita — e segnala le anomalie a chi di dovere;
- interviene in fase iniziale: un principio d’incendio spento nei primi minuti o una manovra salvavita nell’attesa del 118 fanno la differenza tra un near miss e una tragedia;
- gestisce l’evacuazione guidando i colleghi verso le uscite e il punto di raccolta, e collabora alle prove periodiche.
L’addetto non sostituisce i soccorsi pubblici: allerta il 118 o i Vigili del Fuoco e opera nei limiti della propria formazione e dei mezzi disponibili. Confondere l’addetto con un pompiere o un paramedico è un errore che si paga nei momenti sbagliati.
Designazione e casi particolari
- Chi designa: la designazione è un obbligo non delegabile solo per gli aspetti che l’art. 17 riserva al datore; l’individuazione degli addetti spetta comunque al datore di lavoro (art. 18, co. 1, lett. b), che deve garantirne un numero adeguato in ogni turno e sede. La procedura è descritta nella guida alla designazione degli addetti emergenze.
- Il datore di lavoro come addetto: nelle imprese fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi (art. 34), previa formazione. Resta comunque tenuto a organizzare la gestione delle emergenze.
- Doppia designazione: la stessa persona può essere addetto antincendio e primo soccorso, ma servono entrambe le formazioni. In molte PMI le due funzioni convivono; in realtà più grandi conviene separarle per non lasciare scoperto un fronte mentre si gestisce l’altro.
- Ruoli distinti: l’addetto non coincide con l’RSPP, che progetta il sistema di prevenzione, né con il preposto, che vigila sul rispetto delle procedure. Sono funzioni diverse, spesso in capo a persone diverse.
Errori comuni
- Designare e non formare: la nomina senza corso, o con un corso mai aggiornato, è una copertura di facciata. In caso di controllo o infortunio è la prima cosa che emerge.
- Coprire un solo turno: avere addetti solo nel turno del mattino lascia scoperti pomeriggio, notte e giorni di ferie. L’obbligo è di presenza continua di personale formato.
- Presidi trascurati: estintori scaduti, cassetta di primo soccorso incompleta, uscite bloccate da merce. L’addetto formato serve a poco senza mezzi efficienti dietro.
- Piano di emergenza nel cassetto: un piano mai provato con una prova di evacuazione reale è carta. Le manovre vanno esercitate prima, non improvvisate durante.
- Confondere i ruoli con l’organizzazione: gli addetti attuano le misure, ma la responsabilità di predisporle — designazione, formazione, attrezzature, aggiornamento — resta del datore di lavoro.
Domande frequenti
Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto antincendio o primo soccorso?
No, salvo giustificato motivo. L'art. 43, co. 3 stabilisce che i lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Un'incompatibilità sanitaria certificata o un impedimento oggettivo sono motivi validi; la semplice indisponibilità personale no. Il datore di lavoro deve comunque tener conto delle capacità e delle condizioni di ciascuno.
Quanti addetti alle emergenze servono in azienda?
La legge non fissa un numero fisso: l'art. 18, co. 1, lett. b) chiede di designare un numero di addetti adeguato alle dimensioni dell'azienda e ai rischi specifici. In pratica devi garantire la presenza di addetti formati in ogni turno, reparto e sede, ferie e malattie comprese. Una sola persona formata che è spesso assente non copre l'obbligo.
L'addetto risponde penalmente se qualcosa va storto durante l'emergenza?
L'addetto agisce nei limiti della formazione ricevuta e dei mezzi messi a disposizione: non è un professionista del soccorso. Le responsabilità organizzative (designazione, formazione, attrezzature) restano del datore di lavoro. La posizione dell'addetto va sempre letta caso per caso e alla luce della fonte ufficiale.
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- NormaDM 388/2003 — Primo soccorso aziendale
- ArticoloArt. 43 — Disposizioni generali
- ArticoloArt. 45 — Primo soccorso
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