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Guida · Nomine e figure · 9 min di lettura

Designare gli addetti antincendio e primo soccorso

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Designare gli addetti alle emergenze non è un adempimento formale da chiudere con una firma: è la scelta delle persone che, il giorno dell’incendio o del malore, sanno cosa fare mentre gli altri escono. La designazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro e va fatta preventivamente, non a emergenza avvenuta. Vediamo come eseguirla correttamente.

Passo 1 — Parti dalla valutazione dei rischi

Il punto di partenza non è la lettera di nomina, ma il DVR. Il numero e il profilo degli addetti dipendono dal livello di rischio incendio e dalla classificazione dell’azienda ai fini del primo soccorso. Prima di designare chiunque devi sapere:

  • il livello di rischio incendio del luogo di lavoro, che orienta la formazione antincendio;
  • il gruppo di appartenenza ai fini del primo soccorso (gruppi A, B, C del D.M. 388/2003), legato al codice ATECO, al numero di lavoratori e agli indici infortunistici;
  • il numero di presenti per turno, i reparti, le sedi e i piani da coprire.

Una corretta valutazione del rischio incendio ti dice quanti addetti servono e con che formazione; il DVR e il piano di emergenza ne definiscono i compiti operativi.

Passo 2 — Verifica l’obbligo e i riferimenti normativi

La designazione discende dall’art. 18, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza. Le regole di dettaglio stanno negli articoli dedicati:

  • art. 43 — disposizioni generali sulla gestione delle emergenze e obbligo di designazione;
  • art. 45 — primo soccorso, con rinvio al D.M. 388/2003;
  • art. 46 — prevenzione incendi, oggi attuato dai decreti del settembre 2021.

Per l’antincendio la formazione degli addetti e i criteri di gestione dell’emergenza seguono il D.M. 2 settembre 2021, che ha superato il vecchio impianto “rischio basso/medio/elevato” con i tre livelli di corso. Per il primo soccorso resta il quadro del D.M. 388/2003.

Passo 3 — Scegli le persone giuste

Un addetto ben scelto vale più di tre nominati sulla carta. Criteri concreti:

  • presenza stabile nel reparto e nel turno da coprire (evita chi è spesso fuori sede);
  • idoneità ai compiti, verificata con il medico competente quando la mansione di emergenza è gravosa;
  • disponibilità e sangue freddo, doti che in emergenza contano quanto l’attestato;
  • copertura ridondante: prevedi sostituti per ferie, malattie e trasferte.

Esempio: in un’azienda su due turni con capannone e uffici, non basta un solo addetto antincendio “aziendale”. Servono almeno un addetto formato per ogni turno e per ogni zona significativa, così che nessun momento della giornata resti scoperto.

Passo 4 — Forma gli addetti prima di renderli operativi

La designazione senza formazione è priva di effetto. L’addetto deve completare il corso prima di essere considerato operativo:

  • antincendio: corso commisurato al livello di rischio del luogo di lavoro, con parte teorica e prova pratica di spegnimento; nei casi previsti serve anche l’idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del fuoco. Vedi la guida ai livelli del corso antincendio;
  • primo soccorso: corso differenziato per gruppo (A, B, C) con addestramento pratico sulle manovre, come descritto nella guida al corso di primo soccorso.

Per la durata esatta dei corsi e le ore di aggiornamento fai sempre riferimento al testo vigente del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 388/2003, senza affidarti a scadenze “a memoria”.

Passo 5 — Formalizza la designazione per iscritto

La forma scritta non è imposta come requisito di validità, ma è indispensabile in caso di controllo e per la tracciabilità del sistema. La lettera di designazione deve indicare:

  • nominativo e mansione dell’addetto e funzione assegnata (antincendio, primo soccorso o entrambe);
  • il riferimento normativo e il rimando al piano di emergenza;
  • i compiti in caso di emergenza e i mezzi a disposizione;
  • data e firma per accettazione del lavoratore, con consegna di copia.

Conserva la lettera insieme agli attestati di formazione nel fascicolo della sicurezza e riporta i nominativi nel piano di emergenza e negli avvisi affissi nei luoghi di lavoro.

Passo 6 — Tieni viva la squadra nel tempo

La designazione non è un atto una tantum. Va gestita nel tempo:

  • aggiornamento periodico della formazione secondo le cadenze di legge;
  • revisione dei nominativi a ogni cessazione, trasferimento o cambio di reparto;
  • prove pratiche e prove di evacuazione che verifichino sul campo la reattività della squadra;
  • controllo che i presidi — estintori, cassetta di primo soccorso, eventuale defibrillatore — siano coerenti con la squadra designata.

Un turno rimasto scoperto per un pensionamento mai sostituito è esattamente il tipo di lacuna che emerge durante un’ispezione, o peggio durante un’emergenza reale.

Checklist della designazione

  • Livello di rischio incendio e gruppo primo soccorso definiti nel DVR
  • Numero di addetti dimensionato su turni, reparti e sedi
  • Addetti individuati con criteri di presenza e idoneità
  • Formazione antincendio e primo soccorso completata prima dell’operatività
  • Lettera di designazione firmata per accettazione e consegnata in copia
  • Nominativi inseriti nel piano di emergenza e affissi
  • Attestati archiviati e scadenzario di aggiornamento attivo
  • Sostituti previsti per assenze, ferie e cessazioni

Domande frequenti

Un lavoratore può rifiutare la designazione ad addetto antincendio o primo soccorso?

No, non se non per un giustificato motivo (art. 43, co. 3, D.Lgs. 81/2008). L'incarico rientra tra i compiti che il datore di lavoro può assegnare organizzando l'emergenza; il rifiuto ingiustificato è una condotta sanzionabile sul piano disciplinare. Un impedimento reale — ad esempio un'inidoneità sanitaria a mansioni gravose — va però valutato con il medico competente.

Il datore di lavoro può fare da sé anche l'addetto antincendio e primo soccorso?

Sì, nelle imprese fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (art. 34, co. 1-bis). Deve comunque frequentare la formazione prevista per l'addetto. Restano esclusi i casi in cui la legge impone comunque una squadra strutturata.

Quanti addetti bisogna designare?

La legge non fissa un numero unico: la regola è garantire una copertura adeguata su tutti i turni, i reparti e le sedi, considerando ferie, malattie e assenze. In pratica si dimensiona la squadra sul numero di presenti e sul layout dei luoghi di lavoro, in modo che ci sia sempre almeno un addetto formato e reperibile per ciascuna funzione.

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