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TUS

Titolo VII

Art. 175 — Svolgimento quotidiano del lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 175 disciplina come deve articolarsi la giornata di chi lavora al videoterminale, introducendo il diritto alle interruzioni:

Co. 1 — Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto a una interruzione mediante pause ovvero cambiamento di attività. Co. 2 — Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Co. 3 — In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha comunque diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Co. 4 — Modalità e durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne ravvisi la necessità. Co. 5 — È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio e al termine dell’orario di lavoro. Co. 6 — Nel computo dei tempi non si tiene conto dei tempi di attesa della risposta da parte del sistema, che sono considerati tempo di lavoro quando il lavoratore non può abbandonare il posto. Co. 7 — La pausa è parte integrante dell’orario di lavoro e non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo.

La regola pratica è netta: quindici minuti ogni due ore, retribuiti, non recuperabili e non spostabili a fine turno.

Cosa significa in pratica

L’articolo affronta il problema tipico del lavoro al videoterminale: l’affaticamento visivo, le posture statiche prolungate e lo stress da applicazione continua allo schermo. La risposta del legislatore non è ridurre l’orario, ma spezzarlo. L’obiettivo è recuperare la vista e cambiare posizione prima che l’affaticamento diventi disturbo cronico.

Il meccanismo funziona a due livelli. Il primo è la contrattazione collettiva: se il CCNL o un accordo aziendale disciplina le interruzioni, si applica quella disciplina. Il contratto può prevedere, invece della pausa secca, un cambiamento di attività — spostare per qualche minuto l’addetto su compiti che non richiedono lo schermo (archiviazione, front-office, telefonate, gestione documentale). Ai fini della norma, quel cambio di mansione vale come interruzione.

Il secondo livello è la regola suppletiva: dove il contratto tace, scatta automaticamente il diritto ai quindici minuti ogni centoventi. È una soglia minima di garanzia, non un tetto: la contrattazione può migliorarla, mai peggiorarla.

Un punto che le aziende sottovalutano spesso: la pausa è retribuita e insopprimibile. Non è una “sospensione non pagata”, non si può chiedere al lavoratore di recuperarla, e soprattutto — comma 5 — non si può concentrarla in coda al turno per farlo uscire prima. Quindici minuti accumulati e spostati a fine giornata non hanno alcun effetto protettivo sulla vista e sulla postura, ed è esattamente ciò che la norma vieta.

Il comma 6 risolve un dubbio ricorrente negli ambienti gestionali: quando il sistema è lento e il lavoratore aspetta il caricamento di una schermata o l’elaborazione di una query, quel tempo di attesa non è una pausa. Se l’addetto resta vincolato alla postazione, è tempo di lavoro a tutti gli effetti e non scala dal monte delle interruzioni dovute.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro e dirigente: devono organizzare l’attività in modo che le interruzioni siano effettivamente fruibili. Non basta scriverle in una procedura: vanno rese possibili nei carichi di lavoro e nei turni. È l’altra faccia degli obblighi di progettazione delle postazioni previsti dall’art. 174.
  • Preposto: vigila sull’effettiva fruizione delle pause, evitando che vengano saltate per picchi di lavoro o prassi informali.
  • Medico competente: nell’ambito della sorveglianza sanitaria dell’art. 176 può prescrivere, a livello individuale e in via temporanea, interruzioni con modalità o frequenza diverse per il singolo lavoratore.
  • Lavoratore: è titolare del diritto. La tutela piena riguarda chi rientra nella definizione di videoterminalista dell’art. 173, cioè chi usa il VDT in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali; il campo di applicazione del Titolo VII è fissato dall’art. 172.
  • RLS e organismi paritetici: coinvolti nella definizione contrattuale delle modalità di interruzione.

Errori comuni

  1. Cumulare le pause a fine turno. È la violazione più frequente e la più esplicitamente vietata dal comma 5: far uscire l’addetto quindici o trenta minuti prima “in cambio” delle pause non fruite non ha valore.
  2. Confondere l’attesa del sistema con la pausa. Il tempo speso ad aspettare un software lento, restando alla postazione, è lavoro (comma 6), non interruzione.
  3. Ritenere che senza contratto non esista la pausa. L’assenza di disposizione collettiva non elimina il diritto: attiva la regola suppletiva dei quindici minuti ogni centoventi.
  4. Trattare la pausa come non retribuita. Il comma 7 la qualifica come parte integrante dell’orario di lavoro, quindi retribuita e non riassorbibile in riduzioni d’orario.
  5. Applicare la tutela a chi non è videoterminalista, o negarla a chi lo è. La soglia delle venti ore settimanali dell’art. 173 va verificata con onestà: settori come i call center hanno applicazione pressoché continua al VDT e ricadono pienamente nel Titolo VII, con i requisiti minimi delle postazioni fissati dall’Allegato XXXIV.

Domande frequenti sull’art. 175

Ogni quanto spetta la pausa al videoterminale?

In assenza di una diversa disciplina nella contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Il contratto collettivo, anche aziendale, può stabilire modalità diverse di interruzione, ad esempio tramite cambiamento di attività.

La pausa al videoterminale è retribuita?

Sì. L'art. 175 stabilisce che la pausa è parte integrante dell'orario di lavoro a tutti gli effetti e non è riassorbibile in accordi che riducono l'orario complessivo. Non può essere recuperata né spostata all'inizio o alla fine del turno per essere cumulata.

Il diritto alla pausa scatta sempre?

Il diritto all'interruzione presuppone un'attività al videoterminale per almeno quattro ore consecutive. Va inoltre ricordato che la tutela piena del Titolo VII riguarda chi utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, come definito dall'art. 173.

Il medico competente può modificare le pause?

Sì. L'art. 175 consente di stabilire temporaneamente a livello individuale modalità e durata diverse delle interruzioni, quando il medico competente ne ravvisi la necessità, ad esempio a seguito di una specifica condizione emersa in sede di sorveglianza sanitaria.

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