Scheda rischio
Lavoro al videoterminale
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il rischio in breve
Il lavoro al videoterminale non provoca danni acuti, ma genera disturbi da sovraccarico che si accumulano nel tempo: affaticamento visivo, mal di testa, e soprattutto disturbi muscolo-scheletrici a collo, spalle, schiena e polsi legati alla postura fissa e prolungata. Sono i disagi più diffusi negli uffici e nel terziario, spesso sottovalutati proprio perché non lasciano un segno immediato.
La buona notizia è che si tratta di un rischio quasi interamente governabile con la corretta progettazione della postazione, l’organizzazione delle pause e un minimo di informazione al lavoratore.
Cosa dice la norma
Il lavoro al videoterminale è disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 (artt. 172-179), integrato dai requisiti tecnici dell’Allegato XXXIV.
Il punto di partenza è la definizione di videoterminalista: è tale il lavoratore che usa un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno venti ore settimanali al netto delle interruzioni. Questa soglia è decisiva, perché fa scattare gli obblighi più impegnativi — pause e sorveglianza sanitaria. Chi usa il monitor in modo occasionale resta comunque tutelato dai principi generali di ergonomia, ma non rientra nel regime specifico.
Gli obblighi del datore di lavoro ruotano attorno a tre assi (art. 173 e seguenti):
- valutazione dei rischi della postazione, con attenzione a vista, postura e affaticamento fisico e mentale;
- organizzazione del lavoro in modo da introdurre interruzioni con pause o cambiamenti di attività (art. 175);
- sorveglianza sanitaria mirata a occhi, vista e apparato muscolo-scheletrico (art. 176).
Come si valuta
La valutazione va condotta postazione per postazione, o per gruppi omogenei di postazioni identiche, verificando la conformità ai requisiti dell’Allegato XXXIV. In pratica si controllano quattro insiemi:
- Schermo: caratteri definiti, immagine stabile, luminosità e contrasto regolabili, monitor orientabile e collocato in modo da evitare riflessi.
- Tastiera e piano di lavoro: tastiera separata dallo schermo e inclinabile, spazio davanti per appoggiare avambracci e mani, superficie ampia e a basso riflesso.
- Sedile e postura: sedile stabile, girevole, con altezza e schienale regolabili; poggiapiedi a chi lo richiede; spazio sufficiente per cambiare posizione.
- Ambiente: illuminazione adeguata senza abbagliamenti, finestre schermabili, rumore e microclima compatibili con un lavoro di concentrazione.
Un esempio concreto: in un open space, la scrivania perpendicolare alla finestra riduce sia i riflessi sullo schermo sia l’abbagliamento diretto negli occhi dell’operatore, un problema classico quando i posti vengono disposti guardando la vetrata. Sono valutazioni che non richiedono strumentazione costosa, ma osservazione sistematica e il coinvolgimento di chi lavora davvero a quella postazione.
Le misure, in ordine di priorità
- Progettare bene la postazione: è la misura più efficace e più economica. Monitor all’altezza degli occhi e a distanza di un braccio, sedia regolata sull’operatore, illuminazione senza riflessi. Il rischio da posture incongrue e quello da illuminazione inadeguata si affrontano qui, insieme.
- Organizzare le pause: quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa, salvo diversa disciplina contrattuale. La pausa non è recuperabile e non si accumula a fine giornata: serve a interrompere la fissità, non a ridurre l’orario.
- Informare e formare il lavoratore su come regolare la propria postazione, alternare le posture e usare correttamente le pause. Una postazione perfetta usata male non protegge nessuno.
- Manutenere l’ergonomia nel tempo: cambi di monitor, di sede o di layout riaprono la valutazione. Anche nel lavoro d’ufficio le postazioni si degradano se nessuno le controlla.
Sorveglianza sanitaria
Il videoterminalista è sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica, incentrata su rischi per la vista e per gli occhi e su affaticamento fisico e mentale. La periodicità delle visite è modulata dal medico competente in funzione dell’età del lavoratore e dell’esito degli accertamenti, secondo i criteri dell’art. 176: la gestione della sorveglianza sanitaria segue qui le stesse logiche degli altri rischi, con giudizio di idoneità e, se serve, prescrizioni sulla postazione.
Quando l’esame evidenzia la necessità di dispositivi di correzione specifici per l’attività al videoterminale — diversi dagli occhiali di uso comune — la loro fornitura è a carico del datore di lavoro. Gli esiti collettivi anonimi rientrano nella valutazione dei rischi, chiudendo il cerchio tra postazione e salute.
Errori comuni
- Contare male le ore: escludere dal computo delle venti ore le pause corrette è legittimo, ma “sgonfiare” artificialmente l’orario per non qualificare nessuno come videoterminalista è una scorciatoia che non regge a un controllo.
- Confondere la pausa con il caffè: la pausa dal videoterminale è un diritto organizzato, non la buona volontà del singolo di alzarsi ogni tanto.
- Fermarsi all’acquisto della sedia ergonomica: una sedia regolabile mai regolata vale come una sedia qualsiasi. Conta l’addestramento all’uso.
- Dimenticare lo smart working: la postazione domestica del lavoratore agile va comunque coperta da informativa e valutazione, non svanisce fuori dall’ufficio.
Domande frequenti
Chi è considerato videoterminalista?
È il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali dedotte le interruzioni previste. Chi sta al monitor solo occasionalmente non rientra in questa definizione e non è soggetto agli obblighi specifici di pausa e sorveglianza sanitaria.
Ogni quanto spetta la pausa al videoterminale?
Il lavoratore che raggiunge la soglia di videoterminalista ha diritto a un'interruzione dell'attività con pausa o cambiamento di mansione. In assenza di accordi diversi con le rappresentanze, si applica la regola di quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Il datore deve pagare occhiali o lenti al videoterminalista?
Sì, quando l'esito della sorveglianza sanitaria evidenzia la necessità di dispositivi di correzione specifici per l'attività al videoterminale e diversi da quelli di uso comune, il costo è a carico del datore di lavoro. Non sono coperti gli occhiali per la vista di uso generale.
Approfondisci
- ArticoloArt. 173 — Definizioni
- ArticoloArt. 174 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 176 — Sorveglianza sanitaria
- AllegatoAllegato XXXIV — Videoterminali: requisiti minimi della postazione di lavoro
- RischioPosture incongrue e lavoro statico
- RischioIlluminazione inadeguata
- GuidaSorveglianza sanitaria: la guida completa
- SettoreUffici e terziario