Titolo IX · Capo I — Protezione da agenti chimici
Art. 232 — Adeguamenti normativi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 232 è la norma “di servizio” che chiude il Capo I del Titolo IX: non impone obblighi al datore di lavoro, ma stabilisce come il sistema dei valori limite per gli agenti chimici viene creato, recepito e aggiornato nel tempo. In sintesi:
Co. 1 — È istituito, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il comitato è composto da nove esperti di comprovata competenza tossicologica e sanitaria, designati dai Ministeri del lavoro e della salute e dalle Regioni, con il supporto tecnico-scientifico degli istituti pubblici del settore (oggi in particolare l’INAIL, che ha assorbito le funzioni dell’ISPESL). Co. 2 — Con decreti ministeriali, sentito il comitato, sono recepiti i valori limite elaborati in sede europea e possono essere stabiliti valori nazionali; con gli stessi decreti si aggiornano gli allegati tecnici del Capo — a partire dall’Allegato XXXVIII (valori limite di esposizione professionale) e dagli allegati collegati su valori limite biologici, divieti e sorveglianza sanitaria — in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione delle normative comunitarie. Co. 3 — Gli stessi decreti determinano il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori richiamato dall’art. 224, la soglia sotto la quale non si applicano le misure specifiche del Capo. Co. 4 — I parametri per individuare tale rischio potevano essere fissati con decreti da adottare entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del Testo Unico; scaduto inutilmente il termine, la valutazione del rischio basso e irrilevante è comunque effettuata dal datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi.
Cosa significa in pratica
L’art. 232 è il motivo per cui il rischio chimico è una materia “viva”: i numeri con cui confronti le esposizioni dei tuoi lavoratori non stanno scritti una volta per tutte nel decreto del 2008, ma vengono periodicamente aggiornati man mano che l’Unione europea fissa nuovi valori limite e la scienza tossicologica avanza. È attraverso il meccanismo di questo articolo che, negli anni, l’Allegato XXXVIII ha accolto valori nuovi o più severi per sostanze di larghissimo uso.
Per un’azienda le conseguenze operative sono due.
Prima conseguenza: la valutazione del rischio chimico ha una data di scadenza implicita. Se nel tuo stabilimento di verniciatura la valutazione del rischio chimico è stata chiusa cinque anni fa confrontando le misure con i valori limite dell’epoca, un decreto di aggiornamento dell’Allegato XXXVIII può averla resa superata senza che in azienda sia cambiato nulla: stessa cabina, stesso solvente, ma un limite più basso può trasformare un’esposizione “conforme” in un superamento. Chi segue la sicurezza — RSPP, consulente, medico competente — deve quindi presidiare gli aggiornamenti normativi, incrociandoli con le schede di sicurezza dei prodotti in uso, e riaprire la valutazione ex art. 223 quando i riferimenti cambiano.
Seconda conseguenza: il “rischio basso e irrilevante” resta una valutazione tua. Il legislatore aveva immaginato un decreto che fissasse criteri oggettivi (quantità, tipologia di agenti, modalità d’uso) per dire quando un’azienda può fermarsi alle misure generali dell’art. 224 senza applicare misure specifiche, sorveglianza sanitaria e cartelle di rischio. Quel decreto non è mai stato adottato, e il comma 4 aveva previsto proprio questo scenario: in assenza dei parametri ministeriali, è il datore di lavoro a dover motivare — dati alla mano — che il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Nella pratica lo si fa con algoritmi di valutazione riconosciuti e, quando serve, con misurazioni: una classificazione “irrilevante” affermata senza metodo né numeri è tra le contestazioni più frequenti in sede ispettiva, perché da quella classificazione dipende l’esonero da obblighi pesanti come la sorveglianza sanitaria dell’art. 229.
Un ultimo punto utile per chi opera in aziende con casa madre estera o capitolati internazionali: i valori limite giuridicamente vincolanti in Italia sono quelli recepiti tramite il meccanismo dell’art. 232, ma nulla vieta — ed è spesso buona pratica — di adottare volontariamente riferimenti più cautelativi (valori europei non ancora recepiti, TLV di società scientifiche), documentando la scelta nel DVR. Il quadro d’insieme del Capo, dal campo di applicazione dell’art. 221 in poi, resta comunque la cornice dentro cui questi numeri vanno letti.
Domande frequenti sull’art. 232
Il decreto che definisce il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute è mai stato adottato?
No: i decreti previsti dall'art. 232 su questo punto non sono mai arrivati, e la stessa norma aveva previsto l'ipotesi. Scaduto il termine, la valutazione del rischio basso e irrilevante è comunque effettuata dal datore di lavoro nell'ambito della valutazione ex art. 223, tipicamente con algoritmi e modelli riconosciuti (MoVaRisCh, ALPI e simili).
Chi stabilisce e aggiorna i valori limite dell'Allegato XXXVIII?
I valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici sono recepiti e aggiornati con decreti ministeriali, sulla base delle direttive europee e con il supporto del comitato consultivo di esperti istituito dal comma 1 dell'art. 232. Per questo l'Allegato XXXVIII cambia nel tempo: prima di ogni valutazione va verificata la versione vigente.
L'art. 232 impone obblighi diretti alle aziende?
No, i destinatari sono i Ministeri, le Regioni e il comitato di esperti: è una norma di funzionamento del sistema. Gli effetti pratici però ricadono sulle aziende, perché i decreti adottati in base a questo articolo modificano i valori limite con cui il datore di lavoro deve confrontare le esposizioni misurate.
Un valore limite UE nuovo vale in azienda anche prima del recepimento italiano?
Formalmente il valore vincolante in Italia è quello recepito nell'Allegato XXXVIII con decreto. Ma un valore europeo più recente e più severo rappresenta lo stato dell'arte scientifico: ignorarlo nella valutazione dei rischi è difficile da difendere, perché l'art. 223 chiede di considerare i valori limite e le conoscenze disponibili.
Approfondisci
- ArticoloArt. 221 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 223 — Valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 224 — Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- ArticoloArt. 229 — Sorveglianza sanitaria
- AllegatoAllegato XXXVIII — Valori limite di esposizione professionale (VLEP) per gli agenti chimici
- GuidaValutazione del rischio chimico: metodo e strumenti
- GlossarioRischio chimico
- GuidaCome leggere una scheda di sicurezza (SDS)