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Glossario

Rischio chimico

Rischio chimico nel Titolo IX del D.Lgs. 81/2008: definizione, i due giudizi basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, articoli 222-230.

Il rischio chimico è la possibilità che i lavoratori subiscano danni alla salute o alla sicurezza per la presenza, l’uso o la formazione di agenti chimici pericolosi durante il lavoro. È disciplinato dal Capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, articoli 221-232: l’art. 223 obbliga il datore di lavoro a valutarlo in ogni azienda.

La nozione è più ampia di quanto sembri. L’art. 222 considera pericolosi non solo gli agenti classificati secondo il Regolamento CLP, ma anche quelli non classificati che comportano un rischio per le loro proprietà o per come sono usati, e quelli per cui esiste un valore limite di esposizione professionale.

Sicurezza e salute: i due giudizi della valutazione

La valutazione produce due giudizi distinti, perché un agente chimico può causare un incendio o un’esplosione, che è un rischio per la sicurezza, oppure intossicazioni, irritazioni e malattie croniche, che sono un rischio per la salute.

EsitoConseguenze per l’azienda
Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la saluteBastano le misure generali dell’art. 224, comma 1; non si applicano gli artt. 225, 226, 229 e 230
Rischio non basso per la sicurezzaMisure specifiche dell’art. 225 e disposizioni per incidenti ed emergenze dell’art. 226
Rischio non irrilevante per la saluteMisure specifiche, misurazioni dell’esposizione, sorveglianza sanitaria (art. 229) e cartelle sanitarie e di rischio (art. 230)

Gli elementi da considerare sono indicati dall’art. 223: proprietà pericolose, informazioni della scheda di dati di sicurezza, livello, tipo e durata dell’esposizione, quantità, valori limite, effetto delle misure già adottate e risultati della sorveglianza sanitaria.

La mappa degli articoli

Il Capo I è compatto ma ogni articolo ha un ruolo preciso:

  1. Art. 222: definizioni di agente chimico, agente pericoloso, valore limite.
  2. Art. 223: valutazione dei rischi.
  3. Art. 224: misure e principi generali di prevenzione.
  4. Art. 225: misure specifiche, con priorità alla sostituzione dell’agente pericoloso.
  5. Art. 226: incidenti ed emergenze.
  6. Art. 227: informazione e formazione dei lavoratori.
  7. Art. 228: divieti per gli agenti dell’Allegato XL.
  8. Art. 229 e 230: sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie.

Le sanzioni per datore di lavoro e dirigente sono nell’art. 262: arresto o ammenda, negli importi rivalutati.

Rischio chimico, cancerogeno e amianto

Il Titolo IX contiene tre regimi diversi. Gli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione seguono il Capo II, con obblighi più severi, registro degli esposti e un approccio che punta al livello di esposizione più basso tecnicamente possibile: sono trattati nella voce sostanze CMR. L’amianto ha un proprio Capo III. Il Capo I resta la regola per tutti gli altri agenti chimici pericolosi.

Esempio: in una carrozzeria si usano vernici a solvente, diluenti e sgrassanti. Per la sicurezza il rischio non è basso, perché i vapori sono infiammabili e la cabina di verniciatura richiede misure specifiche contro le fonti di innesco. Per la salute, una stima con algoritmo indica un rischio non irrilevante nella fase di preparazione delle miscele: seguono misure di aspirazione localizzata, misurazioni da confrontare con il valore limite di esposizione e sorveglianza sanitaria dei verniciatori.

Il procedimento completo, dall’inventario dei prodotti alla soglia del rischio irrilevante, è nella guida alla valutazione del rischio chimico. Per leggere correttamente le informazioni di partenza è utile la guida alle schede di sicurezza. Il testo vigente del Titolo IX si consulta su Normattiva.

Domande frequenti

  • Un prodotto senza pittogrammi di pericolo può generare rischio chimico?

    Sì. Per il Titolo IX è agente chimico pericoloso anche un prodotto non classificato che, per le sue proprietà chimico-fisiche o tossicologiche e per il modo in cui viene usato o è presente sul luogo di lavoro, comporta un rischio. Rientrano qui anche gli agenti con un valore limite di esposizione professionale e le sostanze che si formano durante il lavoro, come fumi di saldatura o polveri di lavorazione.

  • Chi stabilisce che il rischio chimico è irrilevante per la salute?

    Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, con la collaborazione di RSPP e medico competente e dopo aver consultato il RLS. Il giudizio deve basarsi su dati tracciabili: quantità, frequenza e durata d'uso, misure già adottate, eventuali misurazioni. Se il rischio risulta irrilevante non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria specifica prevista dall'art. 229.

  • Il rischio chimico va valutato anche negli uffici?

    Va sempre verificato. In un ufficio la valutazione di solito si esaurisce in poche righe: prodotti per la pulizia usati dall'impresa esterna, toner, eventuali piccoli quantitativi di prodotti per la manutenzione. Il datore di lavoro deve comunque determinare se sono presenti agenti chimici pericolosi e scrivere la conclusione nel DVR, anche quando l'esito è un rischio basso e irrilevante.