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Glossario

Rischio chimico

Il rischio chimico è il rischio per la salute e la sicurezza derivante dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul lavoro, disciplinato dal Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/2008: la valutazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 223.

Il rischio chimico è il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori legato alla presenza, produzione o utilizzo di agenti chimici pericolosi: sostanze e miscele classificate come pericolose, ma anche prodotti che, pur non classificati, comportano un rischio per le loro proprietà o modalità d’uso.

Effetti e vie di esposizione

Gli agenti chimici possono agire per inalazione, contatto cutaneo o ingestione, con effetti acuti (intossicazioni, ustioni chimiche) o cronici (dermatiti, danni a fegato, reni, sistema nervoso). Alcuni presentano anche un rischio per la sicurezza, come infiammabilità o reattività. Una carrozzeria che usa solventi e vernici, una tipografia con inchiostri o un laboratorio analisi sono contesti tipicamente esposti.

Valutazione e misure

La valutazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 e considera proprietà pericolose, quantità, durata e frequenza dell’esposizione, valori limite e informazioni delle schede di dati di sicurezza (SDS), redatte secondo il Regolamento CLP. L’esito distingue il rischio per la sicurezza in “basso” o non basso e quello per la salute in “irrilevante” o non irrilevante.

Se il rischio non è basso né irrilevante, l’art. 224 impone misure specifiche di prevenzione e protezione, con priorità alla sostituzione e ai controlli tecnici collettivi sui DPI. Per il metodo operativo vedi la guida alla valutazione del rischio chimico.

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