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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie

Art. 149 — Paratoie e cassoni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 149 chiude idealmente la disciplina delle opere che consentono di lavorare all’asciutto in presenza d’acqua. È breve e tutto tecnico, articolato in tre commi:

Co. 1 — Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi, dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali. Co. 2 — La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Co. 3 — Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

Tre righe che condensano una logica precisa: la struttura deve reggere (co. 1, lett. a), deve esistere una via di scampo se cede (co. 1, lett. b), le fasi pericolose vanno sorvegliate (co. 2) e la tenuta va verificata nel tempo (co. 3).

Cosa significa in pratica

Paratoie e cassoni sono opere provvisionali di cantiere che servono a creare un ambiente di lavoro asciutto dove naturalmente c’è acqua: fondazioni di ponti in alveo, opere portuali e di banchina, palificazioni in falda, interventi su sponde e canali. La paratoia (o cofferdam) è lo sbarramento che respinge l’acqua; il cassone è il volume all’interno del quale si scava e si costruisce. Il pericolo tipico non è la caduta o l’urto, ma l’allagamento improvviso: se la struttura cede o viene scavalcata, l’acqua e il fango entrano in pochi secondi in uno spazio spesso ristretto e in profondità, con esiti che finiscono nella casistica dell’annegamento e del seppellimento.

Per questo il legislatore mette al primo posto la solidità (co. 1, lett. a): materiali idonei, dimensionamento e resistenza adeguati alla spinta idraulica e ai carichi. Ma poiché nessuna opera provvisionale è a rischio zero, il co. 1, lett. b) aggiunge una seconda linea di difesa che vale come una via di fuga: un’attrezzatura che permetta ai lavoratori di ripararsi se l’acqua irrompe. In concreto si traduce in scale e vie di risalita rapida sempre libere, punti di uscita sopraelevati, mezzi di allertamento e, dove serve, sistemi di aggottamento e pompaggio dimensionati per guadagnare tempo.

Il comma 2 individua il momento più delicato: montaggio, modifica e smontaggio. Sono le fasi in cui la struttura non ha ancora la sua stabilità definitiva, o l’ha già persa. La norma pretende non un controllo qualsiasi, ma la diretta sorveglianza di un preposto: una persona fisicamente presente che vigila, coordina la sequenza operativa e ferma il lavoro se qualcosa non torna. È lo stesso schema che il Titolo IV usa per i ponteggi in legname e per gli altri lavori speciali disciplinati dall’art. 148.

Il comma 3 sposta il baricentro sul datore di lavoro, che deve assicurare ispezioni a intervalli regolari. La cadenza non è scritta nella legge perché dipende dalle condizioni reali: livello e regime dell’acqua, maree, piene attese, evoluzione dello scavo, carichi che cambiano con l’avanzamento. La frequenza va perciò fissata nel POS e nella valutazione dei rischi, e le verifiche vanno registrate: un’ispezione non tracciata, in sede ispettiva, equivale a un’ispezione non fatta.

Un cassone in cui si lavora sul fondo, poi, va letto anche alla luce del rischio ambiente confinato: scarso ricambio d’aria, possibile carenza di ossigeno o presenza di gas, difficoltà di soccorso. Le cautele dell’art. 149 si integrano con quelle previste per gli spazi confinati, che nei lavori in profondità sono la regola più che l’eccezione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: garantisce che paratoie e cassoni siano progettati e realizzati con materiali e resistenza adeguati, che sia disponibile l’attrezzatura di riparo e che le ispezioni periodiche del co. 3 vengano effettivamente eseguite e documentate.
  • Preposto: esercita la diretta sorveglianza sulle fasi di costruzione, sistemazione, trasformazione e smantellamento (co. 2), con potere-dovere di intervenire e sospendere in caso di anomalia.
  • Coordinatore per l’esecuzione: nel cantiere con più imprese, verifica che queste lavorazioni siano coerenti con il PSC e con il cronoprogramma, gestendo le interferenze tra chi opera nel cassone e le altre attività.
  • Lavoratori: utilizzano le vie di riparo e i dispositivi predisposti e segnalano cedimenti, infiltrazioni o oscillazioni anomale.

L’articolo appartiene alla Sezione VII del Titolo IV e va applicato con lo sguardo rivolto al comparto in cui questi lavori sono frequenti, cioè l’edilizia e il genio civile.

Errori comuni

  1. Trattare la paratoia come un’opera “una volta e per sempre”. La spinta dell’acqua e i carichi variano nel tempo: senza le ispezioni regolari del co. 3 non ci si accorge del cedimento finché non è troppo tardi.
  2. Dimenticare la via di riparo. La lett. b) del co. 1 non è un optional: se non esiste un percorso di risalita rapido e libero, l’irruzione d’acqua non lascia margini.
  3. Sorveglianza solo sulla carta. Il co. 2 chiede la presenza diretta del preposto nelle fasi di montaggio e smontaggio; un preposto nominato ma assente non soddisfa la norma.
  4. Ignorare il rischio confinato del cassone. Lavorare sul fondo di un cassone senza valutare aria, ossigeno ed evacuabilità significa affrontare metà del pericolo reale.

Domande frequenti sull’art. 149

Che differenza c'è tra una paratoia e un cassone?

La paratoia è una struttura di sbarramento che tiene l'acqua fuori dall'area di lavoro (tipicamente una cofferdam per fondazioni in alveo o in ambito portuale); il cassone è una struttura cava, spesso calata sul fondo, all'interno della quale si lavora all'asciutto. In entrambi i casi il rischio dominante è l'irruzione improvvisa di acqua o materiali, ed è proprio questo che l'art. 149 mira a governare.

Chi deve sorvegliare il montaggio e lo smontaggio di un cassone?

Il comma 2 impone che costruzione, sistemazione, trasformazione e smantellamento avvengano soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Non basta averlo nominato: deve essere presente e vigilare in modo effettivo su quelle fasi, che sono le più critiche perché la struttura non è ancora, o non è più, nella sua configurazione stabile.

Ogni quanto vanno ispezionati paratoie e cassoni?

La norma non fissa una cadenza fissa: parla di ispezioni ad intervalli regolari, la cui frequenza va definita nella valutazione dei rischi e nel POS in funzione delle condizioni idrauliche, dei carichi e dell'avanzamento dei lavori. L'obbligo grava sul datore di lavoro, che deve assicurarsi che i controlli vengano davvero eseguiti e documentati.

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