Glossario
Preposto
Preposto: la definizione dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008 parte per parte, la differenza con il dirigente e le novità della L. 215/2021 su nomina e formazione.
Il preposto è la persona che, per l’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce che le direttive ricevute vengano applicate. Ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un potere di iniziativa. Lo fa in base alle sue competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico.
È l’ultimo livello della catena prevenzionistica, dopo datore di lavoro e dirigente, ed è l’unico sempre presente dove si lavora. I suoi obblighi sono elencati nell’art. 19.
La definizione, parte per parte
Ogni elemento della definizione ha conseguenze pratiche quando bisogna capire chi è preposto:
| Elemento | Cosa significa | Domanda da farsi |
|---|---|---|
| Competenze professionali | Conosce il lavoro che controlla | Sa riconoscere un’esecuzione non sicura? |
| Poteri gerarchici e funzionali | Può dare indicazioni vincolanti alla squadra | I lavoratori seguono le sue disposizioni? |
| Sovrintende e controlla | È presente e sorveglia l’esecuzione | È sul posto mentre si lavora? |
| Potere di iniziativa | Interviene senza aspettare ordini | Può fermare un’attività pericolosa? |
Se la risposta è sì per tutte e quattro le righe, la persona è preposto anche senza una nomina scritta. Lo prevede il principio di effettività dell’art. 299, approfondito nella voce preposto di fatto.
Preposto, dirigente e lavoratore esperto
Il confine con il dirigente è il punto che crea più errori, sia nelle nomine sia nelle contestazioni.
| Dirigente | Preposto | Lavoratore esperto | |
|---|---|---|---|
| Ruolo | Attua le direttive del datore di lavoro e organizza l’attività | Vigila che le direttive siano eseguite | Esegue il proprio lavoro |
| Potere di spesa e organizzazione | Sì, nei limiti della delega o dell’incarico | No | No |
| Può fermare il lavoro altrui | Sì | Sì, e in alcuni casi è obbligato a farlo (art. 19, lettere a e f-bis) | No, ma deve segnalare (art. 20) |
| Sanzioni proprie | Art. 55 | Art. 56 | Art. 59 |
Il preposto non risponde di decisioni di spesa o di organizzazione, che non sono sue. Risponde però se non vigila, non interviene o non segnala.
Cosa ha cambiato la L. 215/2021
Il DL 146/2021, convertito con la L. 215/2021, ha cambiato la figura in cinque punti:
- obbligo di individuazione: datore di lavoro e dirigenti devono indicare il preposto o i preposti per la vigilanza dell’art. 19 (art. 18, comma 1, lettera b-bis);
- tutela e compenso: il preposto non può subire pregiudizi per la sua attività, e la contrattazione collettiva può prevedere un compenso;
- fermo dell’attività: se il lavoratore non si adegua, il preposto interrompe l’attività. Lo stesso vale, quando serve, se trova mezzi o attrezzature difettosi (art. 19, lettere a e f-bis);
- negli appalti: appaltatori e subappaltatori devono indicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis);
- formazione in presenza: la formazione e l’aggiornamento del preposto si svolgono interamente in presenza e si ripetono almeno ogni due anni (art. 37, comma 7-ter).
Durata e contenuti del corso sono oggi stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La guida alla formazione dei preposti spiega come organizzarla.
Esempio: in un magazzino con due turni, il capoturno del pomeriggio vede un carrellista che sposta pallet con le forche alzate. Prima lo richiama e gli spiega la manovra corretta. Se il carrellista continua, lo ferma e informa il responsabile logistico. Se il carrello ha i freni difettosi, lo ferma comunque e segnala subito il problema.
La definizione e gli obblighi citati si leggono nel testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Domande frequenti
Il preposto ha diritto a un compenso in più?
La legge non lo prevede in automatico. L'art. 18, comma 1, lettera b-bis), stabilisce che i contratti e gli accordi collettivi possono fissare un compenso per l'attività di vigilanza. Prevede anche che il preposto non possa subire alcun danno a causa di questa attività. Se il contratto collettivo applicato non dice nulla, il compenso si può concordare a livello aziendale o individuale.
In una piccola impresa il datore di lavoro può essere anche il preposto?
Se è sempre presente e sorveglia direttamente i lavoratori, di fatto svolge lui la vigilanza, e i suoi obblighi di datore di lavoro sono già più ampi. Il problema nasce quando lavorano squadre esterne o turni senza di lui. In quel caso serve un preposto individuato, formato e presente sul posto. Altrimenti la vigilanza non la fa nessuno.
Un lavoratore può rifiutare l'incarico di preposto?
Può far presente di non avere le competenze o i poteri per svolgerlo, ed è utile farlo per iscritto. Ma conta ciò che fa davvero: chi coordina e controlla il lavoro degli altri è preposto per l'art. 299, anche se non ha firmato nessuna nomina. Rifiutare la lettera e continuare a dirigere la squadra non elimina la responsabilità.