Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi
Art. 21 — Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 21 estende un nucleo minimo di obblighi di sicurezza a chi lavora senza essere lavoratore subordinato e senza avere, di regola, un datore di lavoro sopra di sé.
Co. 1 — I componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis del codice civile), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, quando effettuano la prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.
Co. 2 — Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41; b) partecipare a corsi di formazione specifici, incentrati sui rischi propri dell’attività, secondo le previsioni dell’art. 37.
In entrambi i casi restano fermi gli obblighi previsti da norme speciali.
Cosa significa in pratica
Il Testo Unico è costruito attorno al rapporto datore di lavoro–lavoratore. L’art. 21 risponde a una domanda diversa: che regole valgono per l’idraulico con partita IVA, per il coltivatore diretto, per la moglie che aiuta il marito nel negozio di famiglia? Il campo di applicazione dell’art. 3 include anche loro, ma con un pacchetto di obblighi ridotto all’essenziale.
La logica è duplice. Da un lato questi soggetti rischiano in proprio: se l’artigiano usa una sega circolare senza protezioni, il primo a farsi male è lui. Dall’altro, quando entrano in un luogo di lavoro altrui — il cantiere, il capannone del committente — il loro comportamento incide sulla sicurezza di tutti. Per questo gli obblighi “veri” sono tre, tutti a tutela concreta:
- attrezzature conformi al Titolo III: niente macchine prive di protezioni, niente attrezzature manomesse o fuori manutenzione;
- DPI adeguati e realmente indossati: l’autonomo deve comprarseli e usarli, non può invocare la mancata fornitura da parte di qualcuno;
- tessera di riconoscimento negli appalti: è lo strumento che permette a committente e organi di vigilanza di sapere chi c’è in cantiere o in stabilimento. Si coordina con l’obbligo analogo che l’art. 26 pone alle imprese appaltatrici per il proprio personale.
Sorveglianza sanitaria e formazione restano invece, in via generale, una facoltà a pagamento: l’autonomo può farsi visitare secondo l’art. 41 e frequentare i corsi dell’art. 37, ma nessuno può obbligarlo — salvo che una norma speciale disponga diversamente. Ed è qui che la clausola “fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali” fa la differenza pratica: chi lavora negli spazi confinati deve essere formato e sottoposto a sorveglianza sanitaria per legge, chi usa attrezzature che richiedono abilitazione deve avere il “patentino”, chi entra in un cantiere deve dimostrare la propria idoneità tecnico professionale al committente. La facoltà, in molti mestieri reali, diventa di fatto un requisito per lavorare.
Un chiarimento sull’impresa familiare: è quella dell’art. 230-bis c.c., in cui collaborano coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Finché non ci sono lavoratori subordinati o soggetti equiparati, l’organizzazione prevenzionistica completa (DVR, RSPP, riunione periodica) non scatta e valgono solo gli obblighi dell’art. 21. Il confine però è sottile: basta un dipendente, un tirocinante o un collaboratore inserito di fatto nell’organizzazione perché il titolare diventi datore di lavoro a tutti gli effetti.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.): obblighi del comma 1; in cantiere si aggiungono le disposizioni specifiche del Titolo IV e la verifica di idoneità tecnico professionale da parte del committente.
- Componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti, soci di società semplici agricole, artigiani e piccoli commercianti: stesso regime, calibrato sui rischi della propria attività — particolarmente rilevante in agricoltura, dove trattori e attrezzature datate sono tra le prime cause di infortunio mortale.
- Committente o datore di lavoro committente: quando l’autonomo entra nella sua azienda in appalto, deve verificarne l’idoneità tecnico professionale e coordinarsi tramite DUVRI ai sensi dell’art. 26.
- Organi di vigilanza: controllano attrezzature, DPI e tessera; le sanzioni sono quelle dell’art. 60.
Errori comuni
- Credere che l’autonomo sia “fuori” dal Testo Unico. È dentro, con obblighi ridotti ma sanzionati penalmente per attrezzature e DPI: la partita IVA non è un’esenzione.
- Dimenticare la tessera in appalto. Negli appalti la tessera è obbligatoria anche per chi lavora da solo; la sua assenza è una violazione autonoma, immediatamente contestabile in sede ispettiva.
- Scambiare la facoltà del comma 2 per un’esenzione assoluta da formazione e visite. Le norme speciali — abilitazioni per attrezzature, spazi confinati, requisiti di cantiere — rendono spesso obbligatorio ciò che l’art. 21 lascia facoltativo.
- Usare l’impresa familiare come schermo. Se in azienda lavorano stabilmente persone estranee alla famiglia, o familiari con vincolo di subordinazione di fatto, il regime “leggero” dell’art. 21 non regge: in caso di infortunio il titolare risponde come datore di lavoro inadempiente su DVR, formazione e nomine.
Domande frequenti sull’art. 21
Il lavoratore autonomo senza dipendenti deve redigere il DVR?
No. La valutazione dei rischi e il DVR sono obblighi del datore di lavoro, figura che presuppone lavoratori alle proprie dipendenze. L'autonomo risponde degli obblighi dell'art. 21: attrezzature conformi, DPI e tessera negli appalti. Attenzione però: se assume anche un solo dipendente, o se ne utilizza di fatto la prestazione, diventa datore di lavoro con tutti gli obblighi conseguenti.
La formazione sulla sicurezza è obbligatoria per i lavoratori autonomi?
In via generale no: il comma 2 la configura come una facoltà, con oneri a carico dell'interessato. Ma le norme speciali la rendono spesso obbligatoria in concreto: l'abilitazione per attrezzature come carrelli, PLE e gru, la formazione per gli spazi confinati richiesta dal DPR 177/2011, i requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per lavorare in cantiere.
Quando scatta l'obbligo della tessera di riconoscimento?
Quando l'autonomo o il componente dell'impresa familiare svolge la propria prestazione in un luogo di lavoro dove si opera in regime di appalto o subappalto. La tessera deve essere corredata di fotografia e contenere le generalità del titolare; la violazione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60.
L'impresa familiare deve nominare RSPP e medico competente?
No, finché resta un'impresa familiare in senso proprio, cioè composta solo dal titolare e dai familiari collaboratori ex art. 230-bis c.c., senza lavoratori subordinati o equiparati. In quel caso valgono soltanto gli obblighi essenziali dell'art. 21. La presenza anche di un solo lavoratore ai sensi dell'art. 2 fa scattare l'intero sistema: DVR, RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria.
Approfondisci
- ArticoloArt. 3 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 20 — Obblighi dei lavoratori
- ArticoloArt. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- ArticoloArt. 41 — Sorveglianza sanitaria
- GuidaLavoratori autonomi: gli obblighi dell’art. 21
- GuidaDUVRI: guida completa ai rischi interferenziali
- SettoreAgricoltura