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Normativa collegata · D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

DPR 177/2011 — Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo decreto

Gli spazi confinati sono l’ambiente di lavoro con la letalità più alta in rapporto al numero di accessi: atmosfere sotto-ossigenate, gas tossici, vapori infiammabili non si vedono e non si sentono, e la dinamica ricorrente degli infortuni è il soccorritore improvvisato che entra a mani nude per aiutare il collega e diventa la seconda vittima. Il DPR 177/2011 nasce dopo una serie di infortuni plurimi di questo tipo e affronta il problema alla radice: in questi ambienti possono entrare solo imprese e lavoratori qualificati, con esperienza dimostrabile, procedure scritte e un sistema di emergenza pronto prima dell’ingresso.

Il decreto non introduce nuovi limiti tecnici: definisce chi può fare questi lavori e come devono essere organizzati.

Come si collega al Testo Unico

Il DPR 177/2011 è il regolamento attuativo che dà corpo a tre riferimenti del D.Lgs. 81/2008:

  • l’art. 66, che vieta l’accesso a pozzi neri, fogne, camini, fosse e simili senza previo risanamento dell’atmosfera o, in mancanza, senza precauzioni e mezzi di salvataggio;
  • l’art. 121, che detta le cautele per pozzi, fogne e cunicoli nei cantieri;
  • l’Allegato IV, che al punto sulle vasche, canalizzazioni, tubazioni e serbatoi richiama le condizioni per i lavori entro luoghi chiusi.

Restano ovviamente applicabili tutti gli obblighi generali del Testo Unico — valutazione dei rischi, DUVRI negli appalti, formazione, sorveglianza sanitaria — che il decreto richiama espressamente come precondizione di qualificazione.

Il sistema in cinque passaggi

  1. Qualificazione dell’impresa o del lavoratore autonomo. Integrale applicazione del D.Lgs. 81/2008; presenza di personale esperto: almeno il 30% della forza lavoro impiegata in queste attività deve avere esperienza almeno triennale in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, e tale esperienza è obbligatoria per il preposto che sovrintende il lavoro; formazione e addestramento specifici di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se operativo; DPI, strumentazione e attrezzature adeguati; regolarità contributiva e integrale rispetto degli obblighi retributivi.
  2. Obblighi del committente. Prima dell’accesso, il committente informa tutti i lavoratori che interverranno sui rischi specifici dell’ambiente, per un periodo adeguato e comunque non inferiore a un giorno, e individua un proprio rappresentante, formato e addestrato, che vigila in loco sulle attività e sul coordinamento.
  3. Procedura di lavoro. Ogni attività va condotta secondo una procedura specifica — misurazione dell’atmosfera, bonifica e ventilazione, permesso di ingresso, sorveglianza continua dall’esterno, comunicazione con chi è all’interno — coerente con la valutazione dei rischi.
  4. Emergenza e recupero. Prima di iniziare devono essere adottate procedure di emergenza idonee a recuperare rapidamente il lavoratore: attrezzature di recupero dall’esterno, DPI di terza categoria con relativo addestramento, raccordo con i servizi di soccorso pubblico. Il salvataggio non si improvvisa: si prova prima.
  5. Subappalto. È ammesso solo se espressamente autorizzato dal committente e solo verso imprese a loro volta in possesso di tutti i requisiti del decreto.

Cosa controllare in azienda

  • Il censimento degli spazi confinati è agli atti: serbatoi, vasche, cunicoli, intercapedini, silos sono identificati nel DVR con il rischio di atmosfere sotto-ossigenate o inquinate, e dove possibile l’ingresso è stato eliminato alla fonte (lavorazioni dall’esterno, ispezioni con strumenti remoti).
  • Se affidi i lavori a terzi, la verifica di idoneità tecnico professionale copre anche i requisiti del DPR 177/2011: evidenza dell’esperienza triennale del personale e del preposto, attestati di formazione e addestramento, elenco di DPI e strumentazione.
  • L’informazione di sito ai lavoratori dell’appaltatore è documentata (data, durata, contenuti, firme) e la nomina del rappresentante del committente è formalizzata.
  • Le procedure di lavoro e di emergenza sono scritte, specifiche per quell’ambiente, e l’addestramento al recupero è stato provato in pratica, non solo firmato.
  • Il rilevatore multigas è tarato e verificato secondo le indicazioni del fabbricante, e chi lo usa sa interpretarne gli allarmi.

Errori comuni

  1. Non riconoscere lo spazio confinato: la vasca “aperta in alto”, l’intercapedine tecnica o la cisterna “già bonificata anni fa” restano ambienti sospetti di inquinamento; il decreto si applica anche a ingressi brevi e occasionali.
  2. Qualificare l’impresa solo sulla carta: raccogliere un’autocertificazione generica senza evidenze concrete dell’esperienza triennale e dell’addestramento espone il committente in prima persona.
  3. Ridurre l’informazione di sito a una firma: la giornata di informazione prevista dal decreto è un’attività sostanziale sui rischi specifici di quell’ambiente, non un modulo consegnato all’ingresso.
  4. Pianificare l’emergenza chiamando il 112: il tempo utile di recupero in un’atmosfera irrespirabile si misura in minuti; il sistema di salvataggio deve essere sul posto, provato e azionabile dall’esterno.
  5. Autorizzare subappalti impliciti: se in campo compare un’impresa diversa da quella contrattualizzata senza autorizzazione espressa e senza verifica dei requisiti, l’intera catena è irregolare.

Per il quadro sanzionatorio e le conseguenze contrattuali delle violazioni si rinvia al testo ufficiale del decreto e alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 da esso richiamate.

Domande frequenti

Quando si applica il DPR 177/2011?

Ogni volta che i lavori si svolgono in ambienti sospetti di inquinamento ai sensi degli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 o in ambienti confinati richiamati dall'Allegato IV: silos, cisterne, vasche, fognature, camere di combustione, intercapedini e simili. Vale sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi, e sia per lavori in appalto sia per lavori svolti con personale interno. Non esiste una soglia dimensionale: si applica anche alla microimpresa con un solo addetto.

Cosa richiede il decreto alle imprese che entrano negli spazi confinati?

L'integrale rispetto del D.Lgs. 81/2008, personale con esperienza specifica — almeno il 30% della forza lavoro impiegata deve avere esperienza triennale in questi ambienti, requisito che deve possedere in ogni caso il preposto che sovrintende l'attività — oltre a formazione e addestramento mirati, DPI e strumentazione adeguati e regolarità contributiva. Il subappalto è ammesso solo se autorizzato espressamente dal committente e nel rispetto degli stessi requisiti.

Quali obblighi ha il committente?

Deve informare in modo puntuale tutti i lavoratori che interverranno sui rischi specifici dell'ambiente, per un tempo adeguato e comunque non inferiore a un giorno, e designare un proprio rappresentante, adeguatamente formato, che vigili sulle attività e favorisca il coordinamento. Deve inoltre verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa rispetto ai requisiti del decreto: un contratto affidato a un'impresa priva dei requisiti è un'irregolarità che coinvolge direttamente la sua responsabilità.

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