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TUS

Titolo I · Capo IV — Disposizioni penali · Sezione I — Sanzioni

Art. 56 — Sanzioni per il preposto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 56 chiude il cerchio aperto dall’art. 19: là stanno gli obblighi del preposto, qui le pene per chi li viola. La struttura è un unico comma, con una premessa e due fasce sanzionatorie:

Premessa — Con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, i preposti sono puniti nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze. Lett. a)Arresto fino a due mesi o ammenda per la violazione degli obblighi dell’art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi dei lavoratori intervenendo sui comportamenti non conformi; gestire le situazioni di rischio in caso di emergenza e far abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato; non chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività finché il pericolo persiste; segnalare le deficienze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni altra condizione di pericolo. Lett. b)Arresto fino a un mese o ammenda per la violazione delle lett. b), d) e g) dello stesso articolo: controllare che nelle zone a rischio grave e specifico accedano solo lavoratori adeguatamente istruiti; informare al più presto i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato; frequentare i corsi di formazione previsti dall’art. 37.

Gli importi delle ammende sono indicati nel testo dell’articolo e vengono periodicamente rivalutati; per questo è sempre il testo vigente a fare fede sulle cifre.

Cosa significa in pratica

Il messaggio del legislatore è chiaro: il preposto — capo squadra, capo turno, capo reparto, capo cantiere — è un garante della sicurezza a titolo proprio, con una responsabilità penale personale che non dipende da quella del datore di lavoro. Se il carrellista corre tra le scaffalature senza cintura e il capo magazzino lo vede ogni giorno senza intervenire, la contravvenzione dell’art. 56 è sua, non (solo) dell’azienda.

La gerarchia delle due fasce dice molto su cosa il legislatore considera davvero grave. Nella fascia più pesante stanno i doveri “attivi” del preposto: la vigilanza sui comportamenti, la gestione dell’emergenza, la segnalazione dei pericoli. Nella fascia più lieve stanno obblighi comunque seri ma a contenuto più circoscritto, compreso quello — spesso dimenticato — di frequentare la propria formazione: il preposto che diserta il corso o l’aggiornamento commette un reato contravvenzionale in proprio, oltre a esporre il datore di lavoro alle sanzioni per formazione mancata.

La clausola “nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze” è il vero baricentro dell’articolo. Il preposto vigila e segnala, ma non organizza e non spende: non sceglie le attrezzature, non redige il DVR, non decide gli investimenti. Per questo la giurisprudenza costante distingue: se l’infortunio nasce da una prassi scorretta tollerata sotto gli occhi del preposto, risponde lui; se nasce da una carenza strutturale o organizzativa, la responsabilità si sposta su datore di lavoro e dirigente, soprattutto quando il preposto aveva fatto la sua parte segnalando il problema. Un quaderno (o una mail) di segnalazioni datate è, in concreto, la migliore difesa del preposto.

Dopo il D.L. 146/2021, convertito nella L. 215/2021, il ruolo è diventato ancora più incisivo: l’art. 19 oggi chiede al preposto di intervenire sui comportamenti non conformi e, nei casi previsti, di interrompere l’attività. Un potere che è anche un dovere: il preposto che “lascia correre” per non rallentare la produzione si sta caricando addosso esattamente il rischio penale che l’art. 56 presidia.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Preposto: unico destinatario delle sanzioni dell’articolo. È tale chi risponde alla definizione dell’art. 2, co. 1, lett. e): sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, con potere di iniziativa funzionale.
  • Preposto di fatto: per il principio di effettività dell’art. 299, le sanzioni colpiscono anche chi esercita in concreto i poteri del preposto senza investitura formale.
  • Datore di lavoro e dirigente: devono individuare i preposti ai sensi dell’art. 18, formarli e aggiornarli (formazione del preposto) e metterli in condizione di esercitare i loro poteri; le loro violazioni restano sanzionate dall’art. 55.
  • Organo di vigilanza (ASL/INL): accerta le contravvenzioni e attiva la procedura di prescrizione, che consente l’estinzione del reato con adempimento e pagamento in sede amministrativa.

Errori comuni

  1. Pensare che senza nomina scritta non ci sia responsabilità. È vero il contrario: la nomina manca, ma i poteri di fatto restano, e con loro le sanzioni dell’art. 56 via art. 299. La formalizzazione serve semmai a delimitare compiti e a organizzare la formazione.
  2. Confondere il preposto con un “quasi dirigente”. Contestare al preposto scelte organizzative o mancati investimenti è un errore speculare: l’art. 56 lo punisce solo entro le sue attribuzioni. Chi riceve un incarico da preposto con responsabilità da dirigente dovrebbe farlo presente per iscritto.
  3. Vigilanza solo formale. Firmare un modulo di “avvenuto controllo” mentre nei reparti le prassi scorrette sono tollerate non protegge nessuno: in sede ispettiva e processuale conta la vigilanza effettiva, non la modulistica.
  4. Non documentare le segnalazioni. Il preposto che segnala a voce una protezione rimossa o un DPI mancante ha adempiuto all’art. 19, ma non riuscirà a dimostrarlo. Segnalazioni scritte e datate spostano la responsabilità dove deve stare.
  5. Saltare l’aggiornamento formativo. La frequenza dei corsi è un obbligo sanzionato in proprio dalla lett. b) dell’articolo: il preposto non formato è un problema penale suo, prima ancora che del datore di lavoro.

Domande frequenti sull’art. 56

Il preposto risponde penalmente anche se non è mai stato nominato per iscritto?

Sì. Per il principio di effettività dell'art. 299, chi esercita in concreto i poteri tipici del preposto — sovrintendere al lavoro altrui e impartire disposizioni — ne assume anche le responsabilità, con o senza lettera di incarico. L'individuazione formale prevista dall'art. 18 serve a fare chiarezza organizzativa, ma la sua assenza non mette al riparo il capo squadra o il capo reparto di fatto.

Cosa significa che il preposto è punito "nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze"?

Significa che la responsabilità del preposto è tarata sui poteri che ha davvero: gli si può rimproverare la vigilanza mancata, non le scelte organizzative o di spesa che spettano a datore di lavoro e dirigente. Se l'infortunio deriva da una carenza strutturale che il preposto aveva segnalato senza essere ascoltato, la responsabilità risale verso l'alto.

Il preposto può "pagare e chiudere" una contravvenzione dell'art. 56?

Le violazioni dell'art. 56 sono contravvenzioni punite con pene alternative, quindi rientrano di regola nella procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione, e l'adempimento nei termini più il pagamento della somma ridotta in sede amministrativa estinguono il reato. Discorso diverso se dalla violazione è derivato un infortunio: in quel caso si aggiungono le ben più gravi ipotesi di lesioni o omicidio colposo del codice penale.

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