Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 190 — Valutazione del rischio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 190 è il cuore operativo della disciplina sul rumore: dice al datore di lavoro cosa deve valutare e quando deve passare dalla stima alla misura strumentale.
Co. 1 — Nell’ambito della valutazione dei rischi degli agenti fisici (art. 181), il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore considerando in particolare: il livello, il tipo e la durata dell’esposizione (incluso il rumore impulsivo); i valori limite e i valori di azione dell’art. 189; gli effetti sui lavoratori particolarmente sensibili (con riguardo a gestanti e minori); le interazioni fra rumore e sostanze ototossiche e fra rumore e vibrazioni; gli effetti indiretti dovuti all’interferenza con i segnali di avvertimento; le informazioni sull’emissione sonora fornite dai costruttori delle attrezzature; l’esistenza di attrezzature alternative a minore emissione; il prolungamento dell’esposizione oltre l’orario normale in locali di cui il datore è responsabile; le informazioni della sorveglianza sanitaria; la disponibilità di otoprotettori con adeguata attenuazione. Co. 2 — Se dalla valutazione può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, riportandone i risultati nel documento di valutazione dei rischi. Co. 3 — I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali, secondo le indicazioni delle norme tecniche. È ammessa la campionatura, purché rappresentativa dell’esposizione del singolo lavoratore.
In sintesi: prima si ragiona su tutti i fattori del comma 1; poi, se il sospetto di superamento è fondato, si misura secondo il comma 2 con i criteri tecnici del comma 3.
Cosa significa in pratica
La valutazione del rumore non nasce dal fonometro, ma da un ragionamento. Il comma 1 è una checklist sostanziale: non basta scrivere “esposizione bassa”, bisogna dar conto del ciclo di lavoro reale, delle attrezzature impiegate, del tempo di esposizione effettivo e delle situazioni che aggravano il rischio anche a parità di decibel.
Alcuni fattori sono spesso dimenticati e fanno la differenza in sede ispettiva:
- Sostanze ototossiche. Alcuni solventi e agenti chimici amplificano il danno uditivo. In carrozzeria o in verniciatura, rumore e ototossici vanno valutati insieme, non a compartimenti stagni. È il collegamento con la valutazione del rischio chimico.
- Interferenza con i segnali di avvertimento. In un magazzino con carrelli elevatori, un rumore di fondo che copre l’avvisatore acustico è un fattore di rischio infortunistico, non solo uditivo.
- Rumore impulsivo. Colpi di maglio, sparachiodi, presse: il picco istantaneo pesa in modo diverso dal livello medio e va trattato con i parametri dedicati.
Il passaggio chiave è il comma 2. La misura strumentale non è un adempimento automatico: scatta quando è ragionevole attendersi il superamento dei valori inferiori di azione (85 dB(A) e 137 dB(C) di picco secondo l’art. 189 sono i valori superiori; quelli inferiori sono 80 dB(A) e 135 dB(C)). In un ufficio o in molte attività di uffici e terziario puoi motivare l’assenza di rilievi fonometrici; in metalmeccanica, legno, edilizia o in una ristorazione con cucine e lavastoviglie industriali, difficilmente potrai evitarli.
Quando misuri, il comma 3 impone metodo e rappresentatività: la fonometria va condotta secondo le norme tecniche (la serie UNI EN ISO 9612 per la determinazione dell’esposizione), da personale competente, con strumentazione tarata. La campionatura è ammessa ma deve fotografare l’esposizione reale del lavoratore lungo l’intera giornata-tipo, non un momento comodo. Tutti i risultati confluiscono nel DVR, che deve rendere leggibile il percorso: fattori considerati, decisione se misurare o no, esiti, e conseguenti misure di prevenzione.
Per la parte metodologica operativa può esserti utile la guida dedicata alla valutazione del rumore e l’inquadramento del rischio rumore.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: titolare della valutazione. Decide, sulla base dei fattori del comma 1, se procedere alla misurazione e ne assume gli esiti nel DVR. È un obbligo che si innesta sulla valutazione dei rischi generale dell’art. 28 e su quella specifica degli agenti fisici dell’art. 181.
- RSPP e tecnico competente: supportano l’analisi ed eseguono materialmente le fonometrie; la scelta dei punti di misura e delle mansioni-campione è parte qualificante del lavoro.
- Medico competente: fornisce alla valutazione le informazioni della sorveglianza sanitaria e, superate le soglie, attiva i controlli audiometrici.
- RLS: consultato sulla valutazione dei rischi e destinatario dei relativi esiti.
- Lavoratori particolarmente sensibili: la norma impone attenzione specifica a gestanti e minori, per i quali la valutazione va calibrata in modo più cautelativo.
Errori comuni
- Valutazione “per sentito dire”. Dichiarare un livello di esposizione senza descrivere ciclo di lavoro, attrezzature e tempi: se i valori inferiori di azione sono plausibilmente superabili, la mancanza di misure rende la valutazione incompleta.
- Misure non rappresentative. Una fonometria di pochi minuti spacciata per giornata-tipo, o eseguita a impianto fermo, non rispetta il comma 3.
- Ignorare le interazioni. Trattare il rumore separatamente da vibrazioni e sostanze ototossiche, quando la norma chiede espressamente di valutarli insieme.
- Dimenticare l’aggiornamento. Nuovi macchinari o nuove lavorazioni cambiano l’esposizione: la valutazione va rifatta senza attendere la scadenza periodica.
- Non dare conto delle scelte nel DVR. Anche la decisione motivata di non misurare deve essere scritta e argomentata: è ciò che distingue una valutazione da una semplice affermazione.
Domande frequenti sull’art. 190
Devo sempre misurare il rumore con il fonometro?
No. La misurazione strumentale scatta quando dalla valutazione può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione dell'art. 189 possano essere superati. Se l'esposizione è manifestamente bassa (tipici uffici, molte attività terziarie) puoi motivare l'assenza di misure nel DVR, purché la valutazione sia documentata e ragionata, non solo dichiarata.
Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rumore?
La valutazione degli agenti fisici va rielaborata ad ogni mutamento significativo che possa averla resa superata e, comunque, con la cadenza minima prevista dall'art. 181 per gli agenti fisici. Nuove lavorazioni, nuovi macchinari o modifiche del layout produttivo riaprono l'obbligo a prescindere dal calendario.
Chi può effettuare le misurazioni fonometriche?
Le misure vanno eseguite da personale qualificato, con metodi e strumentazioni adeguati alle caratteristiche del rumore secondo le norme tecniche di riferimento (in particolare la serie UNI EN ISO 9612). La campionatura è ammessa purché rappresentativa dell'effettiva esposizione del lavoratore.