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TUS

Titolo X · Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 278 — Informazione e formazione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 278 chiude, sul versante dell’informazione e della formazione, gli obblighi del datore di lavoro nelle attività con esposizione ad agenti biologici. Si applica quando la valutazione del rischio prevista dall’art. 271 ha evidenziato un rischio per la salute. In sintesi:

Co. 1 — Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni riguardanti in particolare: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI e il loro corretto impiego; e) le procedure per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo per prevenire gli infortuni e per ridurne al minimo le conseguenze. Co. 2 — Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata sui medesimi contenuti del comma 1. Co. 3 — Informazione e formazione sono fornite prima che il lavoratore sia adibito alle attività e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni volta che intervengono nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura o sul grado del rischio. Co. 4 — Nel luogo di lavoro sono apposti cartelli, in punti ben visibili, con le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente e le misure di primo intervento.

Cosa significa in pratica

Il rischio biologico ha una caratteristica che lo distingue: spesso l’esposizione è invisibile e le conseguenze sono differite nel tempo. Un operatore sanitario che si punge, un addetto alla depurazione che aerosolizza acque reflue, un tecnico di laboratorio che manipola colture non “vedono” l’agente. Per questo l’art. 278 punta tutto sulla consapevolezza: se il lavoratore sa quali microrganismi può incontrare e come comportarsi, la probabilità di contagio crolla.

La formazione richiesta qui è specifica per il rischio biologico e va oltre la formazione generale e specifica dell’art. 37. Non basta un modulo che nomini il rischio: servono contenuti concreti calibrati sulle attività dell’azienda. Qualche esempio di cosa deve emergere:

  • Quali agenti sono presenti e a quale gruppo appartengono (dal gruppo 1, poco probabile causa di malattie, al gruppo 4, agenti che provocano malattie gravi senza profilassi efficace).
  • Come si evita l’esposizione: procedure di lavoro, barriere, ventilazione, gestione dei taglienti, comportamento con campioni e rifiuti.
  • Le misure igieniche: lavaggio delle mani, divieto di mangiare e bere nelle aree a rischio, gestione degli indumenti contaminati.
  • L’uso corretto dei DPI: quale facciale filtrante, quali guanti, quando indossarli e come smaltirli; per i DPI di terza categoria scatta anche l’addestramento pratico.
  • Cosa fare dopo un incidente: puntura accidentale, schizzo, rottura di un contenitore — con la procedura di segnalazione e il percorso sanitario post-esposizione.

Il comma 3 fissa due tempi. Il primo è prima dell’adibizione: un neoassunto o un lavoratore trasferito a una mansione a rischio biologico non può iniziare senza aver ricevuto informazione e formazione. Il secondo è la ripetizione almeno quinquennale. Attenzione a leggere il “quinquennale” come un tetto e non come un automatismo: ogni cambiamento rilevante — nuovo agente, nuova procedura, nuova attrezzatura, nuova evidenza scientifica — riapre l’obbligo a prescindere da quanto è recente l’ultimo corso. La comparsa di una nuova infezione emergente nel settore sanitario, per esempio, è un tipico evento che impone di aggiornare i contenuti senza aspettare la scadenza.

Il comma 4 aggiunge un presidio spesso trascurato: i cartelli con le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente. È l’informazione “a portata di mano” nel momento critico, quando nessuno va a rileggersi la dispensa. Devono essere visibili nei punti dove il rischio è concreto — laboratori, sale prelievi, aree di trattamento — e devono riportare procedure reali e aggiornate, non un modello scaricato e mai adattato.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: è il destinatario principale. Deve organizzare informazione e formazione, sceglierne i contenuti a partire dalla valutazione del rischio biologico, documentarle e conservarne le evidenze. L’obbligo è a suo carico anche quando delega l’organizzazione operativa a un dirigente.
  • Dirigente: nell’ambito delle funzioni attribuite, attua e vigila sull’erogazione della formazione e sull’affissione dei cartelli.
  • Medico competente e RSPP: collaborano alla definizione dei contenuti; il medico, in particolare, porta la conoscenza degli aspetti sanitari e del percorso post-esposizione che confluisce nella sorveglianza sanitaria dell’art. 279.
  • Lavoratori: hanno l’obbligo di partecipare alla formazione e di applicare quanto appreso; l’informazione fornita è la base su cui poi si misura anche la loro condotta.

Errori comuni

  1. Confondere l’art. 37 con l’art. 278. Un attestato di formazione specifica generico non dimostra la formazione sul rischio biologico: in sede ispettiva vengono cercati i contenuti dei commi 1 e 2, non un titolo qualsiasi.
  2. Adibire prima di formare. Mettere un neoassunto in reparto “e poi lo mandiamo al corso” viola il comma 3: la formazione deve precedere l’inizio delle attività a rischio.
  3. Trattare il quinquennio come unico riferimento. Cambiare procedura o introdurre un nuovo agente senza aggiornare la formazione è una violazione, anche se l’ultimo corso è recente.
  4. Cartelli assenti o generici. Nessun cartello sulle procedure di infortunio/incidente, oppure un cartello standard non calato sulle procedure aziendali, non soddisfa il comma 4.
  5. Non documentare. La formazione fatta ma non tracciata equivale, in caso di controllo o di infortunio, a formazione mancante: registri, attestati e verifiche di comprensione vanno conservati.

Domande frequenti sull’art. 278

Ogni quanto va ripetuta la formazione sul rischio biologico?

L'informazione e la formazione vanno fornite prima che il lavoratore sia adibito alle attività a rischio e poi ripetute con frequenza almeno quinquennale. Il quinquennio è però solo il limite massimo: la formazione va comunque rinnovata ogni volta che si verificano cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sulla natura o sul grado del rischio.

La formazione dell'art. 37 basta a coprire l'obbligo dell'art. 278?

No. La formazione generale e specifica dell'art. 37 è il tronco comune, ma l'art. 278 richiede contenuti mirati al rischio biologico: agenti utilizzati, precauzioni, misure igieniche, uso dei DPI, procedure per gli agenti del gruppo 4 e prevenzione degli infortuni. Nelle attività con esposizione i due obblighi si sommano, non si sostituiscono.

Cosa deve essere affisso nei luoghi di lavoro con agenti biologici?

L'art. 278 prevede che nei luoghi di lavoro siano apposti, in punti ben visibili, cartelli con le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente che coinvolga agenti biologici e le relative misure di primo intervento. È una misura di richiamo immediato, distinta dalla documentazione formativa, e va tenuta aggiornata rispetto alle procedure aziendali reali.

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