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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione III — Servizio di prevenzione e protezione

Art. 35 — Riunione periodica

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 35 istituisce il momento in cui, almeno una volta l’anno, tutti gli attori della prevenzione aziendale si siedono allo stesso tavolo. In sintesi:

Co. 1 — Nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro — direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione — indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il RSPP; c) il medico competente, ove nominato; d) il RLS. Co. 2 — Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI; d) i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori. Co. 3 — Nella riunione possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire infortuni e malattie professionali, e obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza. Co. 4 — La riunione ha luogo anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa l’introduzione di nuove tecnologie con riflessi sulla sicurezza. Nelle unità produttive fino a 15 lavoratori, al verificarsi delle stesse condizioni, il RLS può chiedere la convocazione di un’apposita riunione. Co. 5 — Della riunione deve essere redatto un verbale, a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

Cosa significa in pratica

La riunione periodica è il tagliando annuale del sistema di prevenzione. Non è una formalità da sbrigare in dieci minuti: è l’occasione in cui il datore di lavoro verifica, insieme a chi la sicurezza la gestisce e la rappresenta, se le misure decise nel DVR stanno funzionando davvero.

L’ordine del giorno minimo lo detta il comma 2, e conviene seguirlo punto per punto:

  1. DVR: è ancora aggiornato? Le misure programmate sono state attuate nei tempi previsti dal piano di miglioramento dell’art. 28?
  2. Andamento infortunistico e sorveglianza sanitaria: quanti infortuni, quanti near miss, quali esiti aggregati e anonimi delle visite mediche il medico competente porta al tavolo (è lo stesso dato che l’art. 25 gli chiede di comunicare in questa sede).
  3. DPI: quelli scelti proteggono davvero? Ci sono lamentele sul comfort, sostituzioni da programmare, nuovi modelli da valutare?
  4. Formazione: chi è scaduto, chi è da formare, cosa prevede il piano per l’anno successivo.

Il comma 3 aggiunge la parte “alta” della riunione: buone prassi e obiettivi di miglioramento. Per le aziende con un sistema di gestione (ISO 45001 o linee guida UNI-INAIL) la riunione periodica coincide spesso con il riesame della direzione: un’unica occasione, un unico verbale ben strutturato.

Attenzione alla soglia dei 15 lavoratori: si conta per unità produttiva, non solo per azienda, e sotto la soglia l’obbligo a calendario sparisce ma non l’istituto. Se cambia qualcosa di significativo — nuovo capannone, nuova linea, nuove sostanze — il RLS può pretendere la convocazione anche in una microimpresa, e il datore di lavoro fa bene a non ignorare la richiesta.

Un esempio concreto: un’officina metalmeccanica di 40 addetti introduce a metà anno un impianto di saldatura robotizzato. La riunione fatta a gennaio non basta: la nuova tecnologia modifica l’esposizione ai rischi (fumi, organi in movimento, interfaccia uomo-macchina) e il comma 4 impone di riconvocare il tavolo, aggiornando di conseguenza DVR, DPI e formazione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: indice la riunione (direttamente o tramite il SPP), vi partecipa o si fa rappresentare, sottopone all’esame i quattro punti del comma 2 e garantisce la verbalizzazione. È il destinatario della sanzione, insieme al dirigente.
  • RSPP: nella prassi organizza la riunione, prepara i dati e istruisce l’ordine del giorno; il servizio di prevenzione e protezione è disciplinato dall’art. 31 e seguenti.
  • Medico competente: partecipa ove nominato e comunica in riunione i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.
  • RLS: partecipa di diritto — la riunione è uno dei momenti chiave della consultazione prevista dall’art. 50 — e sotto i 15 lavoratori può attivare la convocazione straordinaria.
  • Dirigenti e preposti: non sono partecipanti obbligatori, ma invitarli è spesso la scelta giusta, perché le decisioni prese in riunione ricadono sulla loro operatività quotidiana.

Errori comuni

  1. Riunione “sulla carta”: verbale fotocopiato di anno in anno, senza dati reali su infortuni, sorveglianza sanitaria e formazione. In caso di ispezione o infortunio, un verbale generico vale quasi quanto un verbale mancante.
  2. Dimenticare il medico competente: se è nominato, la sua partecipazione non è facoltativa. Una riunione senza medico competente, in un’azienda con sorveglianza sanitaria attiva, è una riunione monca anche sul piano formale.
  3. Contare i 15 lavoratori solo a livello aziendale: la soglia va verificata per unità produttiva; un’azienda multi-sede può avere l’obbligo in uno stabilimento e non in un altro.
  4. Ignorare le variazioni significative: fare la riunione a calendario e non riconvocarla dopo un cambiamento rilevante (nuove tecnologie, nuove lavorazioni) viola il comma 4, anche se l’ultima riunione è recente.
  5. Nessuna traccia delle decisioni: individuare obiettivi di miglioramento in riunione e non assegnare responsabili e scadenze trasforma il comma 3 in un esercizio inutile — e lascia il datore di lavoro esposto se l’anno dopo nulla è cambiato.

Domande frequenti sull’art. 35

La riunione periodica è obbligatoria anche sotto i 15 lavoratori?

No, l'obbligo di convocazione annuale scatta nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori. Sotto quella soglia la riunione non è dovuta a calendario, ma il RLS può chiederne la convocazione quando si verificano significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, e in quel caso il datore di lavoro deve dare seguito alla richiesta.

Chi deve partecipare obbligatoriamente alla riunione periodica?

Quattro figure: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente ove nominato e il RLS. La convocazione spetta al datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione. Nulla vieta di invitare anche altri soggetti utili, come dirigenti, preposti o consulenti, ma i quattro indicati dalla norma non possono mancare.

Il verbale della riunione è obbligatorio?

Sì. Il comma 5 impone di redigere un verbale, che deve restare a disposizione dei partecipanti per la consultazione. In sede ispettiva e in caso di infortunio il verbale è la prova che la riunione si è tenuta davvero e con i contenuti minimi richiesti: una riunione non verbalizzata è, di fatto, indimostrabile.

Basta fare la riunione una volta all'anno?

La cadenza annuale è il minimo, non la regola unica. La riunione va convocata anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa l'introduzione di nuove tecnologie che incidono su salute e sicurezza. Un nuovo reparto, una nuova linea produttiva o un cambio di lavorazioni riaprono l'obbligo indipendentemente dalla data dell'ultima riunione.

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