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TUS

Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Art. 235 — Sostituzione e riduzione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 235 è il cuore operativo del Capo II del Titolo IX: stabilisce, in ordine rigidamente gerarchico, come il datore di lavoro deve affrontare la presenza di un agente cancerogeno, mutageno o — dopo l’estensione operata dal D.Lgs. 135/2024 — di una sostanza tossica per la riproduzione. Tre commi, tre gradini in sequenza obbligata:

Co. 1 — Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione dell’agente sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non è o è meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Co. 2 — Se la sostituzione non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente avvenga in un sistema chiuso, sempre se tecnicamente possibile. Co. 3 — Se neppure il sistema chiuso è tecnicamente possibile, il datore di lavoro riduce il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile; l’esposizione non deve comunque superare il valore limite stabilito nell’Allegato XLIII.

La scala non è negoziabile: si può scendere al gradino successivo solo dimostrando che quello precedente è tecnicamente impraticabile.

Cosa significa in pratica

Il primo punto da fissare è la differenza rispetto al rischio chimico “ordinario” del Capo I. Per gli agenti chimici comuni la legge ragiona per soglie di rischio; per i cancerogeni e mutageni no: non esiste un’esposizione “irrilevante” da accettare, perché per molti di questi agenti non è dimostrabile una dose sicura. Da qui la logica dell’art. 235: l’obiettivo primario è far sparire l’agente, non gestirlo.

La sostituzione del comma 1 è più ampia di quanto sembri. Non si limita a cambiare un prodotto con un altro: comprende anche il cambio di procedimento. Qualche esempio concreto:

  • una carpenteria che passa a un processo di saldatura o a materiali d’apporto che generano fumi con minor contenuto di composti classificati;
  • un reparto verniciatura che abbandona un diluente contenente una sostanza cancerogena a favore di un ciclo all’acqua;
  • un laboratorio che sostituisce la formaldeide con fissativi alternativi per le applicazioni in cui esistono;
  • un’impresa che taglia i materiali contenenti silice cristallina a umido invece che a secco: la sostanza resta, ma il procedimento che genera l’esposizione cambia.

Il criterio è la possibilità tecnica, valutata nelle condizioni reali di utilizzo: il costo maggiore dell’alternativa non è una scusante. La ricerca va documentata — interpello ai fornitori, schede dati di sicurezza, banche dati e linee guida di settore — perché in caso di controllo o di infortunio sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di aver cercato davvero.

Il sistema chiuso del comma 2 è il secondo gradino: l’agente resta, ma confinato in impianti e apparecchiature da cui non può raggiungere il lavoratore — cicli produttivi segregati, travasi in linea senza aperture, campionamenti in circuito. Anche qui la clausola è “se tecnicamente possibile”: un impianto datato non è di per sé una giustificazione, se sul mercato esistono soluzioni di confinamento applicabili.

Solo all’ultimo gradino compare l’esposizione ammessa, con due vincoli cumulativi: la riduzione al più basso livello tecnicamente possibile (aspirazioni localizzate, ventilazione, procedure, organizzazione del lavoro, DPI come misura residuale) e comunque il rispetto del valore limite dell’Allegato XLIII. I due vincoli non si assorbono a vicenda: stare sotto il limite non basta se l’esposizione poteva essere ulteriormente abbattuta con misure praticabili. È l’errore concettuale più frequente nelle aziende che trattano il valore limite come una “franchigia”.

Tutto il percorso deve lasciare traccia nella valutazione dei rischi e si salda con la valutazione specifica dell’art. 236: è lì che il datore di lavoro dà conto del gradino su cui si è fermato e del perché. Il campo di applicazione — chi rientra nel Capo II — è invece definito a monte dall’art. 233 e dalle definizioni dell’art. 234.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario diretto dell’obbligo, coerentemente con le misure generali di tutela dell’art. 15, che già pongono la sostituzione del pericoloso con il non pericoloso tra i principi di fondo. Le scelte tecniche sui processi produttivi sono sue, e con esse la responsabilità della gerarchia.
  • Dirigenti: attuano le decisioni nell’ambito delle proprie attribuzioni e rispondono con il datore di lavoro secondo l’apparato sanzionatorio del Titolo IX.
  • RSPP e consulenti: istruiscono tecnicamente la ricerca delle alternative e la verifica di praticabilità del ciclo chiuso, ma la decisione resta datoriale.
  • Medico competente e RLS: il medico contribuisce a leggere gli esiti dell’esposizione residua ai fini della sorveglianza sanitaria; il RLS va consultato sulla valutazione che documenta il percorso.

Errori comuni

  1. Saltare i gradini. Passare direttamente ad aspirazioni e DPI senza aver documentato l’impossibilità tecnica di sostituzione e ciclo chiuso: è la violazione tipica contestata in sede ispettiva.
  2. Trattare il valore limite come obiettivo. Misurazioni sotto la soglia dell’Allegato XLIII non chiudono la partita: la norma chiede il minimo tecnicamente possibile, non il semplice rispetto del tetto.
  3. Motivare l’impossibilità con il costo. “L’alternativa è troppo cara” non è un’argomentazione spendibile: il criterio dell’art. 235 è tecnico, e la giurisprudenza costante lo interpreta con rigore.
  4. Fare la ricerca delle alternative una volta sola. Il mercato delle sostanze e dei procedimenti evolve: un’impossibilità tecnica accertata anni fa va riverificata periodicamente e a ogni aggiornamento della valutazione.
  5. Dimenticare le sostanze reprotossiche. Dopo il D.Lgs. 135/2024 la gerarchia dell’art. 235 si applica anche alle sostanze tossiche per la riproduzione: molte valutazioni impostate sul solo rischio chimico del Capo I sono da rivedere.

Domande frequenti sull’art. 235

La sostituzione è obbligatoria anche se il prodotto alternativo costa di più?

Sì. Il criterio dell'art. 235 è la possibilità tecnica, non la convenienza economica: se esiste una sostanza, una miscela o un procedimento meno nocivo utilizzabile nelle condizioni reali di lavoro, la sostituzione va fatta. Il maggior costo può incidere sulla scelta tra più alternative valide, ma non giustifica il mantenimento dell'agente cancerogeno quando un'alternativa tecnicamente praticabile esiste.

Se rispetto il valore limite dell'Allegato XLIII ho adempiuto all'articolo 235?

No. Il valore limite è un tetto invalicabile, non un obiettivo: la norma chiede prima di tentare la sostituzione, poi il sistema chiuso, e solo in ultima istanza consente l'esposizione, che va comunque ridotta al più basso livello tecnicamente possibile. Un'esposizione sotto il limite ma riducibile con misure praticabili non è conforme.

Come dimostro che la sostituzione non era tecnicamente possibile?

Documentando la ricerca delle alternative nella valutazione dei rischi: quali sostanze, miscele o procedimenti sono stati esaminati, con quali fonti (fornitori, schede dati di sicurezza, letteratura tecnica, banche dati di settore) e perché sono risultati inutilizzabili nelle condizioni concrete di impiego. Un'affermazione generica di impossibilità, senza istruttoria alle spalle, in sede ispettiva o processuale non regge.

L'articolo 235 vale anche per le sostanze tossiche per la riproduzione?

Sì. Con il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 ad opera del D.Lgs. 135/2024, il Capo II — e quindi anche la gerarchia sostituzione, ciclo chiuso, riduzione — è stato esteso alle sostanze tossiche per la riproduzione. Le aziende che le impiegano devono quindi rivalutare i propri processi con questo criterio, e non più solo con le regole generali del rischio chimico del Capo I.

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