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TUS

Titolo III · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 75 — Obbligo di uso

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 75 apre il Capo II del Titolo III, dedicato ai dispositivi di protezione individuale, e si esaurisce in un unico comma:

Co. 1 — I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Una frase sola, ma è la chiave di lettura di tutto il Capo: il DPI non è la prima risposta a un rischio, è l’ultima barriera, quella che interviene sul rischio residuo dopo che tutto il resto è stato tentato.

Cosa significa in pratica

L’art. 75 traduce, per i DPI, la gerarchia delle misure già fissata tra i principi generali dell’art. 15: prima si elimina il rischio alla fonte, poi lo si riduce con soluzioni tecniche, poi si protegge il gruppo, e solo alla fine si protegge il singolo. L’ordine non è un’indicazione di stile: è un obbligo giuridico, e invertirlo è esso stesso una violazione.

Qualche esempio concreto rende l’idea:

  • Rumore in officina: se una pressa supera i valori di azione, la prima mossa è intervenire sulla macchina (insonorizzazione, manutenzione, cabinatura) o sull’organizzazione (rotazione dei turni per ridurre l’esposizione). Gli otoprotettori arrivano dopo, per il rumore che residua.
  • Lavori sul tetto di un capannone: se è possibile installare parapetti o reti, quelle sono le misure dovute. L’imbracatura anticaduta è legittima solo dove la protezione collettiva non è tecnicamente praticabile o non copre tutto il rischio di caduta dall’alto.
  • Verniciatura a spruzzo: prima la cabina aspirata e la sostituzione del prodotto con uno meno pericoloso, poi — per l’esposizione residua — il facciale filtrante adeguato.

Il rovescio della medaglia è altrettanto importante: quando le altre misure non bastano, il DPI diventa obbligatorio, non facoltativo. “Impiegati” significa scelti, forniti, indossati e mantenuti in efficienza: da qui discendono gli obblighi operativi del datore di lavoro (art. 77) e dei lavoratori (art. 78), mentre l’art. 76 fissa i requisiti che i dispositivi devono possedere. L’Allegato VIII offre l’elenco indicativo dei DPI e delle attività che possono richiederli.

In azienda il punto di caduta è il DVR: è lì che deve risultare il percorso logico dell’art. 75. Per ogni rischio, il documento dovrebbe mostrare quali misure tecniche, collettive e organizzative sono state adottate, quale rischio residuo rimane e quale DPI lo copre. Un DVR che salta questo passaggio e assegna direttamente elmetto, guanti e scarpe “a tutti” fotografa una gestione al contrario. Trovi il percorso completo di scelta e consegna nella guida ai DPI: scelta, consegna e gestione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: valuta i rischi, adotta prima le misure tecniche, collettive e organizzative, e solo sul residuo individua i DPI necessari; poi li fornisce e ne esige l’uso secondo l’art. 77.
  • RSPP e medico competente: supportano l’individuazione del rischio residuo e la scelta di dispositivi compatibili con la salute e l’ergonomia di chi li indossa.
  • Preposto: vigila sull’uso effettivo dei DPI da parte dei lavoratori e segnala la persistente inosservanza, secondo l’art. 19.
  • Lavoratori: utilizzano i DPI messi a disposizione conformemente alla formazione e all’addestramento ricevuti, ai sensi degli artt. 20 e 78.

Errori comuni

  1. Usare il DPI come scorciatoia economica. Comprare otoprotettori costa meno che insonorizzare, ma se la riduzione alla fonte era tecnicamente possibile la scelta viola l’art. 75: in caso di danno da esposizione, il DPI consegnato non basta a escludere la responsabilità.
  2. DVR senza il passaggio sul rischio residuo. Elenchi di DPI “per mansione” senza alcuna traccia delle misure collettive valutate: in sede ispettiva è il segnale di una valutazione fatta a ritroso.
  3. Considerare il DPI facoltativo perché “extrema ratio”. Ultima barriera non significa barriera opzionale: dove il rischio residuo esiste, l’uso del dispositivo è un obbligo pieno, da far rispettare anche con la vigilanza del preposto e, se serve, con il potere disciplinare.
  4. Dimenticare la riorganizzazione del lavoro. La norma cita espressamente misure, metodi e procedimenti organizzativi: turnazioni, riduzione dei tempi di esposizione, modifica delle sequenze di lavoro. Spesso è la leva più economica ed è sistematicamente ignorata.

Domande frequenti sull’art. 75

I DPI possono sostituire le misure di protezione collettiva?

No. L'art. 75 li ammette solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro. Il DPI copre il rischio residuo: consegnare un'imbracatura dove era possibile montare un parapetto significa violare la gerarchia delle misure, non rispettarla.

Chi decide se un rischio è 'sufficientemente ridotto' e quindi se serve il DPI?

La decisione discende dalla valutazione dei rischi del datore di lavoro, con il supporto del RSPP e, per gli aspetti sanitari, del medico competente. È il DVR che deve documentare quali misure tecniche, organizzative e collettive sono state adottate e quale rischio residuo giustifica il ricorso al DPI, individuato poi secondo i criteri dell'art. 77.

Il lavoratore può rifiutarsi di usare il DPI perché scomodo o rallenta il lavoro?

No. Se il DPI è dovuto ai sensi dell'art. 75, il lavoratore ha l'obbligo di utilizzarlo correttamente e di averne cura (artt. 20 e 78), e il preposto deve vigilare sull'uso effettivo. La scomodità va però presa sul serio: il datore di lavoro deve scegliere DPI adeguati anche alle esigenze ergonomiche del lavoratore, e un dispositivo inadatto è spesso la prima causa del mancato utilizzo.

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