Titolo V · Capo I — Disposizioni generali
Art. 163 — Obblighi del datore di lavoro
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 163 stabilisce quando e a quale scopo il datore di lavoro deve ricorrere alla segnaletica di salute e sicurezza.
Co. 1 — Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare i comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere i comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza ed ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Co. 2 — Quando è necessario fornire, mediante la segnaletica, indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro adotta le misure necessarie secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, anche in riferimento alle discipline specifiche richiamate dall’art. 161.
Due commi soltanto, ma con una logica precisa: prima si eliminano o riducono i rischi, poi — e solo per ciò che resta — si segnala.
Cosa significa in pratica
Il punto cruciale dell’art. 163 è nascosto nella prima riga del comma 1: la segnaletica interviene sui rischi che non sono stati evitati o sufficientemente limitati con altre misure. È l’ultimo anello della catena della prevenzione, non il primo. Il legislatore lo dice per una ragione concreta: un cartello non ferma un ingranaggio, non spegne un incendio e non trattiene chi cade. Serve a informare, avvertire, vietare o guidare — non a proteggere fisicamente.
Da qui l’errore più frequente e più pericoloso: usare la segnaletica come alibi. Il carter di protezione è stato smontato per manutenzione e non rimontato? Un cartello “attenzione organi in movimento” non mette in regola nulla. La linea di produzione ha un dislivello non protetto? La striscia gialla e nera segnala il pericolo, ma non sostituisce il parapetto. La corretta lettura dell’articolo è sempre in sequenza: prima la valutazione dei rischi, poi le misure tecniche e organizzative, e infine la segnaletica per il rischio residuo.
La scelta di cosa installare non è libera. Il comma 1 rinvia agli allegati da XXIV a XXXII, che costituiscono il vero manuale operativo del Titolo V:
- l’allegato XXIV fissa le prescrizioni generali (colori di sicurezza, quando la segnaletica è obbligatoria, la sua manutenzione);
- gli allegati successivi disciplinano nel dettaglio i cartelli, la segnalazione di contenitori e tubazioni, le attrezzature antincendio, gli ostacoli e le vie di circolazione, i segnali luminosi, acustici, la comunicazione verbale e i segnali gestuali.
In pratica, la segnaletica installata deve rispettare forme, colori e pittogrammi standardizzati: un divieto è un cerchio rosso barrato, un avvertimento è un triangolo giallo, una prescrizione è un cerchio azzurro, il salvataggio è un rettangolo verde. Questa standardizzazione è ciò che rende un cartello comprensibile a chiunque, anche a un lavoratore appena arrivato o straniero — motivo per cui il tema si lega all’informazione e formazione dell’art. 164.
Il comma 2 chiude un possibile vuoto: se un rischio specifico non è coperto dagli allegati, il datore di lavoro non può fermarsi. Deve adottare comunque le misure di segnalazione adeguate, ragionando sulle particolarità del lavoro e sullo stato della tecnica. È la stessa filosofia dinamica che percorre tutto il Testo Unico: gli allegati sono un minimo, non un tetto.
Un esempio tipico chiarisce il funzionamento. In un magazzino con carrelli elevatori: la valutazione dei rischi individua il pericolo di investimento e di caduta materiali; le prime misure sono i percorsi separati pedoni-mezzi, i limiti di velocità, la formazione dei carrellisti; la segnaletica dell’art. 163 arriva a completare il quadro con la delimitazione a terra dei corsi, i cartelli di obbligo (uso delle calzature di sicurezza), i segnali di avvertimento (carrelli in manovra), l’indicazione delle uscite di sicurezza e dei presidi antincendio. Nessuno di questi cartelli, da solo, mette in sicurezza il magazzino; tutti insieme, e a valle delle misure vere, riducono la probabilità di errore.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: è il destinatario principale dell’obbligo. Decide, sulla base della valutazione dei rischi, dove e quale segnaletica installare, la conforma agli allegati e ne garantisce la manutenzione e l’efficienza nel tempo (un cartello sbiadito, coperto o rimosso equivale ad assente).
- Dirigente: risponde, per la parte di competenza organizzativa e attuativa, insieme al datore di lavoro; l’art. 165 lo indica espressamente tra i soggetti sanzionabili.
- Preposto: sorveglia che la segnaletica sia rispettata e segnala le carenze (segnali danneggiati, rimossi, non più leggibili) nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza.
- RSPP: supporta tecnicamente il datore di lavoro nell’individuare i punti dove la segnaletica è necessaria e nel scegliere quella conforme.
- Lavoratori: hanno l’obbligo di osservare la segnaletica e non rimuoverla o modificarla senza autorizzazione.
Errori comuni
- Segnaletica al posto della protezione. È l’errore che i giudici sanzionano con più severità: affidare a un cartello ciò che andava risolto con una barriera, un carter o una misura organizzativa. La segnaletica interviene sul rischio residuo, mai al posto della misura mancante.
- Cartelli non conformi agli allegati. Pittogrammi improvvisati, colori errati o cartelli fai-da-te non soddisfano il comma 1: la conformità agli allegati da XXIV a XXXII è parte dell’obbligo, non un dettaglio estetico.
- Segnaletica installata e dimenticata. L’obbligo comprende la manutenzione: cartelli sbiaditi dal sole, coperti da scaffali, staccati o illeggibili sono, agli occhi dell’organo di vigilanza, segnaletica assente.
- Ignorare i rischi non tabellati. Il comma 2 impone di segnalare anche i pericoli non previsti dagli allegati; considerare gli allegati come un elenco chiuso lascia scoperti proprio i rischi più specifici dell’attività.
- Segnaletica senza formazione. Installare i cartelli senza informare e formare i lavoratori sul loro significato, come richiede l’art. 164, rende la segnalazione inefficace: un segnale che non viene compreso non previene nulla.
Domande frequenti sull’art. 163
La segnaletica sostituisce le altre misure di sicurezza?
No. L'art. 163 la colloca all'ultimo posto della gerarchia: si ricorre alla segnaletica solo per i rischi che non sono stati evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva. Un cartello 'attenzione organi in movimento' non giustifica una protezione mancante sulla macchina.
Da dove si capisce quale segnaletica installare?
La scelta discende dalla valutazione dei rischi dell'art. 28 e va conformata alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII, che disciplinano cartelli, colori, segnali luminosi, acustici, gestuali e verbali. Per i rischi non coperti dagli allegati, il comma 2 chiede di adottare misure adeguate secondo la tecnica e l'esperienza.
Chi risponde della segnaletica assente o sbagliata?
L'obbligo è del datore di lavoro e, per la parte di sua competenza, del dirigente. La mancata o inadeguata segnaletica è sanzionata dall'art. 165 e, in caso di infortunio, pesa nella valutazione della responsabilità di chi doveva installarla e mantenerla efficiente.
Approfondisci
- ArticoloArt. 162 — Definizioni
- ArticoloArt. 164 — Informazione e formazione
- ArticoloArt. 165 — Segnalazione gestuale
- ArticoloArt. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- AllegatoAllegato XXIV — Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- TitoloTitolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- GuidaPiano di emergenza ed evacuazione: come redigerlo
- GlossarioDatore di lavoro