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TUS

Titolo V · Capo I — Disposizioni generali

Art. 163 — Obblighi del datore di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 163 stabilisce quando e a quale scopo il datore di lavoro deve ricorrere alla segnaletica di salute e sicurezza.

Co. 1 — Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare i comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere i comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza ed ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Co. 2 — Quando è necessario fornire, mediante la segnaletica, indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro adotta le misure necessarie secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, anche in riferimento alle discipline specifiche richiamate dall’art. 161.

Due commi soltanto, ma con una logica precisa: prima si eliminano o riducono i rischi, poi — e solo per ciò che resta — si segnala.

Cosa significa in pratica

Il punto cruciale dell’art. 163 è nascosto nella prima riga del comma 1: la segnaletica interviene sui rischi che non sono stati evitati o sufficientemente limitati con altre misure. È l’ultimo anello della catena della prevenzione, non il primo. Il legislatore lo dice per una ragione concreta: un cartello non ferma un ingranaggio, non spegne un incendio e non trattiene chi cade. Serve a informare, avvertire, vietare o guidare — non a proteggere fisicamente.

Da qui l’errore più frequente e più pericoloso: usare la segnaletica come alibi. Il carter di protezione è stato smontato per manutenzione e non rimontato? Un cartello “attenzione organi in movimento” non mette in regola nulla. La linea di produzione ha un dislivello non protetto? La striscia gialla e nera segnala il pericolo, ma non sostituisce il parapetto. La corretta lettura dell’articolo è sempre in sequenza: prima la valutazione dei rischi, poi le misure tecniche e organizzative, e infine la segnaletica per il rischio residuo.

La scelta di cosa installare non è libera. Il comma 1 rinvia agli allegati da XXIV a XXXII, che costituiscono il vero manuale operativo del Titolo V:

  • l’allegato XXIV fissa le prescrizioni generali (colori di sicurezza, quando la segnaletica è obbligatoria, la sua manutenzione);
  • gli allegati successivi disciplinano nel dettaglio i cartelli, la segnalazione di contenitori e tubazioni, le attrezzature antincendio, gli ostacoli e le vie di circolazione, i segnali luminosi, acustici, la comunicazione verbale e i segnali gestuali.

In pratica, la segnaletica installata deve rispettare forme, colori e pittogrammi standardizzati: un divieto è un cerchio rosso barrato, un avvertimento è un triangolo giallo, una prescrizione è un cerchio azzurro, il salvataggio è un rettangolo verde. Questa standardizzazione è ciò che rende un cartello comprensibile a chiunque, anche a un lavoratore appena arrivato o straniero — motivo per cui il tema si lega all’informazione e formazione dell’art. 164.

Il comma 2 chiude un possibile vuoto: se un rischio specifico non è coperto dagli allegati, il datore di lavoro non può fermarsi. Deve adottare comunque le misure di segnalazione adeguate, ragionando sulle particolarità del lavoro e sullo stato della tecnica. È la stessa filosofia dinamica che percorre tutto il Testo Unico: gli allegati sono un minimo, non un tetto.

Un esempio tipico chiarisce il funzionamento. In un magazzino con carrelli elevatori: la valutazione dei rischi individua il pericolo di investimento e di caduta materiali; le prime misure sono i percorsi separati pedoni-mezzi, i limiti di velocità, la formazione dei carrellisti; la segnaletica dell’art. 163 arriva a completare il quadro con la delimitazione a terra dei corsi, i cartelli di obbligo (uso delle calzature di sicurezza), i segnali di avvertimento (carrelli in manovra), l’indicazione delle uscite di sicurezza e dei presidi antincendio. Nessuno di questi cartelli, da solo, mette in sicurezza il magazzino; tutti insieme, e a valle delle misure vere, riducono la probabilità di errore.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: è il destinatario principale dell’obbligo. Decide, sulla base della valutazione dei rischi, dove e quale segnaletica installare, la conforma agli allegati e ne garantisce la manutenzione e l’efficienza nel tempo (un cartello sbiadito, coperto o rimosso equivale ad assente).
  • Dirigente: risponde, per la parte di competenza organizzativa e attuativa, insieme al datore di lavoro; l’art. 165 lo indica espressamente tra i soggetti sanzionabili.
  • Preposto: sorveglia che la segnaletica sia rispettata e segnala le carenze (segnali danneggiati, rimossi, non più leggibili) nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza.
  • RSPP: supporta tecnicamente il datore di lavoro nell’individuare i punti dove la segnaletica è necessaria e nel scegliere quella conforme.
  • Lavoratori: hanno l’obbligo di osservare la segnaletica e non rimuoverla o modificarla senza autorizzazione.

Errori comuni

  1. Segnaletica al posto della protezione. È l’errore che i giudici sanzionano con più severità: affidare a un cartello ciò che andava risolto con una barriera, un carter o una misura organizzativa. La segnaletica interviene sul rischio residuo, mai al posto della misura mancante.
  2. Cartelli non conformi agli allegati. Pittogrammi improvvisati, colori errati o cartelli fai-da-te non soddisfano il comma 1: la conformità agli allegati da XXIV a XXXII è parte dell’obbligo, non un dettaglio estetico.
  3. Segnaletica installata e dimenticata. L’obbligo comprende la manutenzione: cartelli sbiaditi dal sole, coperti da scaffali, staccati o illeggibili sono, agli occhi dell’organo di vigilanza, segnaletica assente.
  4. Ignorare i rischi non tabellati. Il comma 2 impone di segnalare anche i pericoli non previsti dagli allegati; considerare gli allegati come un elenco chiuso lascia scoperti proprio i rischi più specifici dell’attività.
  5. Segnaletica senza formazione. Installare i cartelli senza informare e formare i lavoratori sul loro significato, come richiede l’art. 164, rende la segnalazione inefficace: un segnale che non viene compreso non previene nulla.

Domande frequenti sull’art. 163

  • La segnaletica sostituisce le altre misure di sicurezza?

    No. L'art. 163 la colloca all'ultimo posto della gerarchia: si ricorre alla segnaletica solo per i rischi che non sono stati evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva. Un cartello 'attenzione organi in movimento' non giustifica una protezione mancante sulla macchina.

  • Da dove si capisce quale segnaletica installare?

    La scelta discende dalla valutazione dei rischi dell'art. 28 e va conformata alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII, che disciplinano cartelli, colori, segnali luminosi, acustici, gestuali e verbali. Per i rischi non coperti dagli allegati, il comma 2 chiede di adottare misure adeguate secondo la tecnica e l'esperienza.

  • Chi risponde della segnaletica assente o sbagliata?

    L'obbligo è del datore di lavoro e, per la parte di sua competenza, del dirigente. La mancata o inadeguata segnaletica è sanzionata dall'art. 165 e, in caso di infortunio, pesa nella valutazione della responsabilità di chi doveva installarla e mantenerla efficiente.