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TUS

Titolo I · Capo II — Sistema istituzionale

Art. 11 — Attività promozionali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 11 chiude idealmente il discorso aperto dagli articoli precedenti del Capo II: dopo aver disegnato il sistema istituzionale della prevenzione, il legislatore stabilisce che quel sistema non deve solo vigilare e assistere, ma anche promuovere attivamente la cultura della sicurezza, finanziandola.

Co. 1 — Nell’ambito della Commissione consultiva permanente (art. 6) sono definite le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, con particolare riguardo a: a) il finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza delle piccole, medie e micro imprese; b) il finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese; c) il finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale volte a inserire i temi della salute e sicurezza sul lavoro nei percorsi di studio.

Gli altri commi completano il quadro: individuano le risorse con cui coprire i finanziamenti, promuovono l’ingresso della sicurezza nei programmi scolastici e universitari anche attraverso specifiche iniziative e intese istituzionali, e coinvolgono le amministrazioni territoriali nelle attività di promozione. Tra questi spicca il comma che affida all’INAIL il finanziamento, con risorse proprie, di progetti di investimento e formazione rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, oltre a progetti per sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Nessun comma dell’articolo contiene precetti sanzionati: è una norma di indirizzo e di spesa, non di obbligo.

Cosa significa in pratica

L’articolo 11 è la risposta del Testo Unico a una constatazione semplice: nelle piccole e micro imprese — dove si concentra gran parte degli infortuni — la sicurezza non decolla solo a colpi di obblighi e sanzioni. Servono risorse, formazione accessibile e una cultura che si formi prima dell’ingresso nel mondo del lavoro. Da qui i tre canali del comma 1: soldi per investimenti, soldi per formazione, sicurezza a scuola e all’università.

Per chi fa impresa, la ricaduta più concreta è il sistema dei finanziamenti INAIL. I bandi ISI, che ogni anno mettono a disposizione contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchine più sicure, la bonifica dell’amianto, l’adozione di modelli organizzativi e altri interventi di prevenzione, nascono esattamente dalla previsione dell’art. 11 che incarica l’Istituto di finanziare progetti di investimento e formazione per le PMI. Un esempio tipico: un’officina meccanica con dieci dipendenti che vuole sostituire un tornio degli anni Novanta privo di protezioni conformi può candidare l’acquisto della nuova macchina a un bando ISI, coprendo una parte rilevante della spesa. Lo stesso vale per una micro impresa edile che voglia adottare un sistema di gestione della sicurezza.

Il riferimento alle soluzioni “di natura organizzativa e gestionale ispirate ai principi di responsabilità sociale” non è una formula di stile: è il ponte normativo che ha permesso all’INAIL di finanziare e premiare l’adozione di modelli di organizzazione e gestione e sistemi come quelli descritti nella guida su ISO 45001. Sul versante premiale, la stessa logica alimenta strumenti come il modello OT23, con cui l’azienda che investe in prevenzione oltre gli obblighi di legge ottiene una riduzione del premio assicurativo.

Il terzo pilastro è la scuola. La lettera c) del comma 1 e le previsioni successive puntano a far entrare rischio, prevenzione e diritti dei lavoratori nei percorsi formativi prima dell’assunzione: progetti nelle scuole superiori, insegnamenti universitari, moduli nella formazione professionale. L’idea è che un diciottenne che ha già ragionato su cosa sia un DPI o un preposto arriverà in azienda con un atteggiamento diverso — e la formazione obbligatoria dell’art. 37 troverà un terreno già arato.

Va infine colta la collocazione sistematica: l’art. 11 lavora in tandem con l’art. 10, che disciplina l’informazione e l’assistenza alle imprese da parte degli enti pubblici, e con l’art. 52, che istituisce il fondo di sostegno alla piccola e media impresa e alla pariteticità. Insieme formano il “braccio promozionale” del sistema istituzionale: vigilanza e sanzioni da un lato (art. 13), sostegno e incentivi dall’altro.

Obblighi e soggetti coinvolti

L’articolo non crea obblighi per le aziende, ma distribuisce compiti tra soggetti pubblici:

  • Commissione consultiva permanente (art. 6): sede in cui vengono definite le attività promozionali e le relative priorità.
  • Ministeri e amministrazioni territoriali: individuano le risorse e promuovono le iniziative, comprese quelle rivolte al sistema dell’istruzione.
  • INAIL (art. 9): finanzia con risorse proprie progetti di investimento e formazione per piccole, medie e micro imprese e progetti su soluzioni organizzative innovative — in concreto, i bandi ISI e gli strumenti premiali collegati.
  • Istituti scolastici, università e formazione professionale: destinatari dei finanziamenti per portare la salute e sicurezza nei percorsi di studio.
  • Piccole, medie e micro imprese: beneficiarie finali delle misure. Per orientarsi tra gli adempimenti davvero obbligatori e le opportunità disponibili, può essere utile la guida dedicata alle micro e piccole imprese.

Per il datore di lavoro, quindi, l’art. 11 non è una norma da “rispettare” ma da usare: monitorare i bandi, candidare i progetti giusti e trasformare un obbligo di prevenzione in un investimento parzialmente finanziato.

Domande frequenti sull’art. 11

L'articolo 11 impone qualche obbligo al datore di lavoro?

No. È una norma di promozione, non di precetto: si rivolge alle istituzioni (Ministeri, Regioni, INAIL, sistema scolastico) e non prevede adempimenti né sanzioni per le aziende. Per il datore di lavoro rappresenta semmai un'opportunità, perché è la base giuridica dei finanziamenti pubblici alla prevenzione.

Che rapporto c'è tra l'art. 11 e i bandi ISI dell'INAIL?

I bandi ISI, con cui l'INAIL finanzia a fondo perduto progetti di investimento e di adozione di modelli organizzativi per la sicurezza, trovano fondamento proprio nell'art. 11, che affida all'Istituto il finanziamento con risorse proprie di progetti rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese. Requisiti, importi e scadenze sono definiti di anno in anno dai singoli bandi.

La sicurezza sul lavoro è materia scolastica obbligatoria?

L'art. 11 promuove l'inserimento dei temi di salute e sicurezza nei percorsi scolastici, universitari e di formazione professionale, ma lo fa come attività promozionale finanziata, non come obbligo curricolare generalizzato. Discorso diverso per gli studenti in alternanza o tirocinio: quando entrano in azienda sono equiparati ai lavoratori e vanno formati come tali.

Una micro impresa può beneficiare direttamente di queste misure?

Sì, ed è anzi la destinataria privilegiata: le lettere a) e b) del comma 1 riguardano espressamente progetti di investimento e progetti formativi dedicati a piccole, medie e micro imprese. In pratica i canali più accessibili sono i bandi ISI e le altre iniziative di finanziamento e riduzione del premio promosse dall'INAIL.

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