Titolo II · Capo I — Disposizioni generali
Art. 65 — Locali sotterranei o semisotterranei
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 65 detta una regola secca sui locali interrati, con due valvole di deroga:
Co. 1 — È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Co. 2 — In deroga al divieto, questi locali possono essere destinati al lavoro quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro assicura idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Co. 3 — L’uso dei locali sotterranei o semisotterranei è possibile anche per lavorazioni senza esigenze tecniche, purché non diano luogo a emissioni di agenti nocivi e siano rispettate le norme del decreto e le condizioni del comma 2. Dopo la riforma del 2021, questa deroga passa per una comunicazione al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, corredata da adeguata documentazione: l’attività può iniziare decorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazione o divieto espresso dell’Ispettorato.
La struttura è quindi: divieto generale, deroga “di diritto” per esigenze tecniche, deroga “procedimentalizzata” per tutti gli altri casi.
Cosa significa in pratica
Il legislatore parte da un dato di esperienza: un locale interrato è, di regola, un cattivo posto dove far lavorare le persone. Poca o nessuna luce naturale, ricambi d’aria scarsi, umidità, temperature difficili da governare, in certe zone anche accumulo di radon: per questo la regola base è il divieto, e l’uso lavorativo è l’eccezione da giustificare.
Attenzione al perimetro: la norma colpisce i locali destinati al lavoro, cioè quelli dove si collocano postazioni o attività continuative. Il locale tecnico dove si entra per una manutenzione, la cantina usata come deposito con accessi occasionali non sono “destinati al lavoro” nel senso dell’art. 65 — ma restano luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 62, con tutti i requisiti dell’Allegato IV che ne conseguono. La linea di confine passa dalla presenza non occasionale di lavoratori: un banco di lavoro, una scrivania o una postazione di confezionamento in un seminterrato fanno scattare la norma.
Le due vie di deroga funzionano così:
- Esigenze tecniche (co. 2). È il caso in cui la lavorazione richiede l’interrato: cantine di affinamento nel settore vitivinicolo, celle e locali di stagionatura nell’industria alimentare, lavorazioni che esigono buio o temperatura costante. Qui non serve alcun via libera preventivo, ma il datore di lavoro deve dimostrare l’esigenza (nel DVR) e garantire aerazione, illuminazione e microclima idonei, tipicamente con ventilazione meccanica, illuminazione artificiale ben progettata e controllo di temperatura e umidità.
- Comunicazione all’Ispettorato (co. 3). È il caso, molto più comune, in cui l’interrato si vuole usare per convenienza: il laboratorio nel seminterrato del negozio, la cucina interrata di un locale di ristorazione, il magazzino con addetto fisso sotto il punto vendita. Qui la lavorazione non deve produrre emissioni di agenti nocivi, le condizioni del comma 2 vanno comunque assicurate e — dal 2021, per effetto del DL 146/2021 — la vecchia autorizzazione dell’organo di vigilanza è stata sostituita da una comunicazione con silenzio-assenso a trenta giorni all’Ispettorato nazionale del lavoro, da corredare con la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti.
Il cambio di regime del 2021 semplifica ma non sgrava: la comunicazione è un’autocertificazione impegnativa. Se i trenta giorni passano e l’attività parte, ma poi un sopralluogo accerta che aerazione o microclima non erano idonei, la deroga non copre nulla: la responsabilità resta interamente in capo al datore di lavoro che ha dichiarato condizioni inesistenti.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente, secondo le attribuzioni): verifica se i locali che intende usare sono sotterranei o semisotterranei, sceglie e documenta la via di deroga corretta, invia la comunicazione all’Ispettorato nei casi del comma 3 e mantiene nel tempo le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, in coordinamento con gli obblighi di manutenzione dell’art. 64.
- Ispettorato nazionale del lavoro: destinatario della comunicazione del comma 3; entro trenta giorni può chiedere integrazioni o vietare l’uso dei locali, e in sede ispettiva verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato reale dei luoghi.
- RSPP e medico competente: supportano la valutazione delle condizioni ambientali (ricambi d’aria, illuminamento, temperatura e umidità, eventuale radon) e i sopralluoghi periodici nei locali interrati.
- Lavoratori e RLS: destinatari delle tutele; le condizioni dei locali interrati sono un tema tipico di consultazione e di segnalazione.
Errori comuni
- Trasformare il deposito in postazione di lavoro “di fatto”. Il seminterrato nasce come magazzino saltuario, poi ci finisce una scrivania o un banco di confezionamento: da quel momento il locale è destinato al lavoro e la violazione del comma 1 è già in atto.
- Confondere agibilità edilizia e deroga prevenzionistica. Il fatto che il Comune abbia rilasciato l’agibilità del seminterrato non sostituisce né le esigenze tecniche del comma 2 né la comunicazione all’Ispettorato del comma 3: sono piani distinti, come già per i requisiti dell’art. 63.
- Invocare “esigenze tecniche” che sono solo risparmio. L’affitto più basso o la mancanza di spazio al piano terra non sono esigenze tecniche: usarle come giustificazione lascia scoperto il datore di lavoro, che avrebbe dovuto percorrere la via della comunicazione.
- Inviare la comunicazione e dimenticarsene. La deroga vive finché vivono le condizioni dichiarate: ventilazione meccanica non manutenuta, lampade fuori uso o umidità fuori controllo riportano il locale fuori norma anche a comunicazione perfezionata.
- Ignorare i rischi aggiuntivi tipici degli interrati. Vie di esodo più difficili, possibili accumuli di gas o vapori, radon nelle zone a rischio: la valutazione dei rischi del locale interrato non si esaurisce nei tre requisiti nominati dal comma 2.
Domande frequenti sull’art. 65
Un seminterrato adibito a magazzino o archivio rientra nel divieto dell'art. 65?
Il divieto riguarda i locali chiusi sotterranei o semisotterranei destinati al lavoro, cioè quelli in cui i lavoratori operano in modo non occasionale. Un archivio in cui si entra saltuariamente per pochi minuti è cosa diversa da un magazzino con un addetto che ci passa la giornata: nel secondo caso il locale è a tutti gli effetti destinato al lavoro e serve una delle due vie di deroga previste dalla norma, oltre a condizioni idonee di aerazione, illuminazione e microclima.
Come funziona oggi la deroga per i locali interrati senza esigenze tecniche?
Dopo la riforma del 2021 non serve più un'autorizzazione espressa: il datore di lavoro invia una comunicazione al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, corredata da adeguata documentazione sul rispetto dei requisiti. L'attività può iniziare trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo che l'Ispettorato chieda integrazioni o vieti l'uso dei locali. Resta fermo che le lavorazioni non devono dare luogo a emissioni di agenti nocivi.
Le 'particolari esigenze tecniche' del comma 2 le decide il datore di lavoro?
L'esigenza tecnica deve essere oggettiva e legata alla natura della lavorazione: la stagionatura di vini e formaggi in cantina, lavorazioni che richiedono temperatura costante o assenza di luce naturale sono esempi tipici. La comodità logistica o il minor costo dell'affitto non sono esigenze tecniche: in quel caso l'unica strada è la comunicazione all'Ispettorato del comma 3. In ogni caso la valutazione va motivata e documentata nel DVR.
Cosa rischia chi usa un interrato come luogo di lavoro senza deroga?
La violazione dell'art. 65 è una contravvenzione punita dall'art. 68 con l'arresto o l'ammenda a carico di datore di lavoro e dirigente. In sede ispettiva scatta di regola la prescrizione obbligatoria con regolarizzazione: il locale va liberato dalle postazioni di lavoro o ricondotto a norma tramite la procedura corretta. In caso di infortunio o malattia collegati alle condizioni del locale, la posizione del datore di lavoro si aggrava sensibilmente.
Approfondisci
- ArticoloArt. 62 — Definizioni
- ArticoloArt. 63 — Requisiti di salute e di sicurezza
- ArticoloArt. 64 — Obblighi del datore di lavoro
- AllegatoAllegato IV — Requisiti dei luoghi di lavoro
- TitoloTitolo II — Luoghi di lavoro
- GlossarioMicroclima
- RischioIlluminazione inadeguata
- NormaDL 146/2021 e L. 215/2021 — Preposto, sospensione e nuova vigilanza