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TUS

Scheda rischio

Radon

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, che si forma dal decadimento dell’uranio e del radio presenti nel suolo, nelle rocce e in alcuni materiali da costruzione. All’aperto si disperde, ma quando risale dal terreno e penetra negli edifici tende ad accumularsi negli ambienti chiusi, soprattutto nei locali interrati e ai piani bassi con scarsa ventilazione.

Il pericolo non è il gas in sé, ma i suoi prodotti di decadimento: inalati, si depositano nelle vie respiratorie e irraggiano il tessuto polmonare. L’effetto è stocastico e a lungo termine: il radon è riconosciuto come agente cancerogeno per il polmone ed è considerato, dopo il fumo di tabacco, la seconda causa di tumore polmonare, con un rischio che si moltiplica nei fumatori. Non si percepisce con i sensi: si conosce solo misurandolo.

Cosa dice la norma

Anche per il radon il Testo Unico compie un rinvio voluto. L’articolo 180, che apre il Titolo VIII sugli agenti fisici, esclude le radiazioni ionizzanti — e con esse l’esposizione al radon — dal proprio campo di applicazione, rimandando alla normativa di settore. Quella normativa è oggi il D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la direttiva europea sugli standard fondamentali di radioprotezione e ha riordinato la disciplina in un Piano Nazionale Radon.

Il rinvio non è un’esenzione. Gli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008 restano validi: la valutazione dei rischi dell’articolo 28 deve considerare anche l’esposizione al radon dove è plausibile, e la sorveglianza sanitaria dell’articolo 41 si coordina con l’eventuale regime di radioprotezione. Il D.Lgs. 101/2020 fissa un livello di riferimento per la concentrazione media annua di attività di radon nei luoghi di lavoro: il valore puntuale è stabilito dal decreto e va letto alla fonte, ma è utile ricordare che non è un limite oltre il quale scatta una sanzione automatica, bensì una soglia che impone di agire per ridurre l’esposizione.

Come si valuta

La valutazione parte dall’individuazione dei luoghi a rischio e si conclude con una misurazione oggettiva, perché nessuna stima teorica sostituisce il dato reale.

  1. Identificazione dei luoghi soggetti a obbligo: rientrano in via prioritaria i luoghi di lavoro sotterranei e i locali seminterrati o al piano terra situati nelle aree che le Regioni individuano come prioritarie, oltre ad attività specifiche come stabilimenti termali, gallerie e impianti di captazione e distribuzione dell’acqua.
  2. Misurazione della concentrazione media annua: si esegue con dosimetri passivi lasciati in posto per dodici mesi, così da mediare le naturali variazioni tra stagione fredda e calda. Le misure vanno affidate a servizi di dosimetria riconosciuti secondo la normativa.
  3. Confronto con il livello di riferimento: se la concentrazione media annua resta al di sotto, l’esito va comunque documentato; se lo supera, scatta l’obbligo di intervenire.
  4. Aggiornamento: la misura va ripetuta dopo interventi rilevanti sull’edificio, sull’impianto di ventilazione o sulla destinazione dei locali, che possono modificare l’accumulo del gas.

Un esempio ricorrente: un’azienda che ricava spogliatoi e archivi in un piano interrato deve chiedersi se quei locali, occupati stabilmente da lavoratori, rientrino tra quelli da misurare. Un magazzino di passaggio e un ufficio presidiato otto ore al giorno non pongono lo stesso problema.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Alla fonte e sull’edificio: sigillatura di crepe, giunti e passaggi impiantistici verso il terreno, tecniche di depressurizzazione del suolo (pozzetti di aspirazione sotto il vespaio), barriere e vespai ventilati. Sono gli interventi che riducono l’ingresso del gas.
  2. Ventilazione: aumentare il ricambio d’aria dei locali interrati, con ventilazione naturale o meccanica, diluisce la concentrazione. È spesso la misura più immediata sui locali già esistenti.
  3. Organizzative: ridurre i tempi di permanenza nei locali più esposti, spostare le postazioni fisse verso ambienti a minore concentrazione, regolare l’occupazione dei sotterranei.
  4. Verifica dell’efficacia: dopo il risanamento la misurazione va ripetuta. Se il livello di riferimento resta superato, l’attività entra nel regime di radioprotezione previsto dal D.Lgs. 101/2020, con l’intervento dell’esperto, la stima delle dosi ai lavoratori e, quando ne ricorrono le condizioni, la loro classificazione, in coerenza con quanto avviene per le altre radiazioni ionizzanti.

Sorveglianza sanitaria

Finché la concentrazione resta sotto il livello di riferimento non si attiva una sorveglianza specifica per il radon. Quando invece, nonostante il risanamento, l’esposizione persiste e i lavoratori vengono classificati come esposti, la sorveglianza segue la logica della radioprotezione, coordinandosi con quella generale gestita dal medico competente. I due percorsi vanno integrati, non duplicati: la guida alla sorveglianza sanitaria inquadra logica e documentazione comuni.

Errori comuni

  1. Presumere l’assenza senza misurare: il radon non si vede e non si stima a occhio. In un locale interrato dichiarare “rischio non presente” senza una misurazione è un’affermazione indifendibile davanti a un controllo.
  2. Misurare per pochi giorni: la concentrazione varia molto tra le stagioni. Solo la media annua su dodici mesi restituisce un dato affidabile.
  3. Fermarsi al risanamento senza riverificare: gli interventi vanno confermati da una nuova misura, altrimenti non si sa se hanno funzionato.
  4. Ignorare l’effetto del fumo: il rischio di tumore polmonare da radon è molto più alto nei fumatori, un dato che rende ancora più importante l’informazione ai lavoratori.
  5. Trattarlo come un adempimento isolato: il radon è un capitolo della radioprotezione e va richiamato nel DVR insieme agli altri agenti, non gestito come una pratica a sé slegata dalla valutazione dei rischi.

Domande frequenti

Il radon rientra nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008?

No. Come le altre radiazioni ionizzanti, il radon è escluso dagli agenti fisici del Titolo VIII (articolo 180) e la sua disciplina di dettaglio è affidata al D.Lgs. 101/2020. Restano però pienamente validi gli obblighi generali del Testo Unico, a partire dalla valutazione dei rischi e dalla sorveglianza sanitaria.

Quali luoghi di lavoro devono misurare il radon?

In primo luogo i luoghi di lavoro sotterranei e i locali seminterrati o al piano terra situati nelle aree individuate come prioritarie dalle Regioni, oltre a specifiche attività come stabilimenti termali e acquedotti. La verifica va fatta caso per caso: la concentrazione dipende dal terreno, dalla costruzione e dalla ventilazione dei locali.

Cosa succede se si supera il livello di riferimento?

Il datore di lavoro deve adottare misure di risanamento per ridurre la concentrazione e ripetere la misurazione. Se dopo gli interventi il livello resta superato, l'attività entra in un regime di radioprotezione con il coinvolgimento dell'esperto e, dove previsto, la stima delle dosi ai lavoratori.

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