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Normativa collegata · D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101

D.Lgs. 101/2020 — Radiazioni ionizzanti e radon

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo decreto

Le radiazioni ionizzanti non si vedono, non si sentono e producono danni che possono manifestarsi a distanza di anni: per questo la loro disciplina non può basarsi solo sulla percezione del rischio. Il D.Lgs. 101/2020, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, ha riordinato l’intera materia sostituendo il precedente D.Lgs. 230/1995 e riunendo in un unico testo la protezione dei lavoratori, della popolazione e dei pazienti.

La novità che tocca il maggior numero di aziende è però un’altra: il decreto ha portato il radon — gas radioattivo naturale che si accumula negli ambienti chiusi — dentro gli obblighi ordinari di prevenzione, con misurazioni obbligatorie in determinati luoghi di lavoro e un livello di riferimento di 300 Bq/m³ come media annua.

Il collegamento con il D.Lgs. 81/2008 è esplicito: l’art. 180 del Testo Unico include le radiazioni ionizzanti tra gli agenti fisici, ma rinvia alla normativa speciale per la loro disciplina. In pratica il Titolo VIII fornisce la cornice (valutazione, formazione, sorveglianza sanitaria) e il D.Lgs. 101/2020 detta le regole tecniche e organizzative di dettaglio.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Censimento delle pratiche e regime amministrativo. Chi detiene o impiega sorgenti di radiazioni (apparecchi radiologici, sorgenti radioattive, acceleratori) deve inquadrare l’attività nel regime previsto: notifica, registrazione o nulla osta a seconda della rilevanza radiologica della pratica. Uno studio dentistico con apparecchio endorale e un reparto di medicina nucleare stanno in fasce molto diverse.
  2. Valutazione e classificazione. L’esperto di radioprotezione valuta le dosi, classifica i lavoratori esposti (categoria A o B), delimita le zone controllate e sorvegliate e prescrive le misure tecniche e procedurali. Le sue indicazioni confluiscono nella documentazione aziendale e si coordinano con il DVR.
  3. Sorveglianza dosimetrica e sanitaria. I lavoratori esposti sono sottoposti a monitoraggio delle dosi individuali e a sorveglianza sanitaria: dal medico autorizzato per la categoria A, dal medico competente in possesso dei requisiti per gli altri casi, in coerenza con la sorveglianza sanitaria generale.
  4. Radon nei luoghi di lavoro. Nei locali sotterranei, nei locali semisotterranei o al piano terra ricadenti nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni e nelle attività specifiche indicate dal decreto, il datore di lavoro fa misurare la concentrazione media annua da un servizio di dosimetria riconosciuto. Se il livello di riferimento è superato, adotta misure correttive con l’ausilio di un esperto in interventi di risanamento e ripete la misura.

Cosa controllare in azienda

  • L’azienda ha verificato se rientra nell’ambito radon: presenza di locali interrati o seminterrati con postazioni di lavoro (magazzini, archivi, spogliatoi, locali tecnici presidiati) e collocazione o meno in un’area prioritaria regionale.
  • Le relazioni di misurazione del radon sono agli atti, rilasciate da un servizio di dosimetria riconosciuto, e i risultati sono richiamati nel DVR.
  • Se si impiegano sorgenti di radiazioni, esiste il corretto titolo abilitativo (notifica, registrazione o nulla osta) e l’incarico scritto all’esperto di radioprotezione, con le relazioni periodiche aggiornate.
  • La classificazione dei lavoratori e delle aree è formalizzata, la segnaletica delle zone è presente e i dosimetri sono effettivamente assegnati e letti con la periodicità stabilita.
  • La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti è affidata a un medico con i requisiti richiesti dal decreto e i giudizi di idoneità sono aggiornati.
  • Informazione e formazione specifica sul rischio da radiazioni ionizzanti e sul radon sono documentate per il personale interessato.

Errori comuni

  1. Pensare che il radon riguardi solo le miniere: l’obbligo di misurazione tocca uffici, magazzini e laboratori in locali interrati o seminterrati, anche in aziende che non hanno nulla a che fare con le radiazioni.
  2. Usare rilevatori non riconosciuti: la misura fatta con un dispositivo acquistato online può servire come screening interno, ma non sostituisce la misurazione del servizio di dosimetria riconosciuto.
  3. Trattare la relazione dell’esperto di radioprotezione come un adempimento una tantum: le valutazioni vanno aggiornate al variare di sorgenti, layout e organizzazione del lavoro, e le prescrizioni vanno effettivamente attuate.
  4. Confondere le figure sanitarie: affidare al medico competente ordinario la sorveglianza di lavoratori di categoria A, che spetta al medico autorizzato, espone l’azienda a contestazioni e invalida di fatto la sorveglianza.
  5. Ignorare l’esito sfavorevole della misura radon: superato il livello di riferimento non basta archiviare il report; servono misure correttive, la verifica della loro efficacia e, nei casi previsti, la valutazione delle dosi.

Domande frequenti

Chi deve misurare il radon in azienda?

L'obbligo riguarda i luoghi di lavoro sotterranei, quelli semisotterranei o al piano terra situati nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni, oltre a specifiche attività come gli stabilimenti termali. La misurazione copre un anno solare e deve essere affidata a un servizio di dosimetria riconosciuto: la rilevazione fai-da-te non ha valore ai fini di legge.

Il D.Lgs. 81/2008 copre già le radiazioni ionizzanti?

No. Il Titolo VIII del Testo Unico disciplina gli agenti fisici ma rinvia espressamente alla normativa speciale per le radiazioni ionizzanti, oggi il D.Lgs. 101/2020. Restano però applicabili i principi generali del Testo Unico: valutazione dei rischi, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria.

Che differenza c'è tra esperto di radioprotezione e medico autorizzato?

L'esperto di radioprotezione è il professionista abilitato che valuta le dosi, classifica lavoratori e aree e prescrive le misure di protezione. Il medico autorizzato è il medico iscritto in un elenco nazionale che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti di categoria A; per gli altri esposti può provvedere il medico competente in possesso dei requisiti previsti.

Cosa succede se il radon supera il livello di riferimento?

Il datore di lavoro deve adottare misure correttive per ridurre la concentrazione, avvalendosi di un esperto in interventi di risanamento radon, e ripetere la misurazione per verificarne l'efficacia. Se i livelli restano elevati nonostante gli interventi, scatta la valutazione delle dosi ai lavoratori e, nei casi previsti, l'applicazione delle disposizioni di radioprotezione.

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