Salta al contenuto
TUS

Scheda rischio

Radiazioni ionizzanti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Le radiazioni ionizzanti (raggi X e gamma, particelle alfa e beta, neutroni) trasferiscono energia sufficiente a strappare elettroni agli atomi dei tessuti biologici. Il danno può essere deterministico — ustioni, radiodermiti, effetti acuti oltre una soglia di dose — oppure stocastico, cioè un aumento di probabilità di tumori e mutazioni che non ha una soglia e cresce con la dose accumulata nel tempo. Non si percepiscono con i sensi: la protezione dipende interamente dalla valutazione tecnica e dal rispetto delle procedure.

Le sorgenti si incontrano in radiologia e medicina nucleare, radioterapia, controlli non distruttivi con gammagrafia industriale, sterilizzazione, ricerca, e in alcune lavorazioni che concentrano radioattività naturale (NORM).

Cosa dice la norma

Qui il Testo Unico compie un passo indietro voluto. L’articolo 180, che apre il Titolo VIII sugli agenti fisici, esclude espressamente le radiazioni ionizzanti dal proprio campo di applicazione, rinviandole alla normativa di settore. Quella normativa è oggi il D.Lgs. 101/2020, che ha riunito e sostituito il vecchio D.Lgs. 230/1995 e il D.Lgs. 187/2000 recependo la direttiva europea sugli standard fondamentali di sicurezza.

Attenzione a non leggere questo rinvio come un’esenzione. Gli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008 restano pienamente validi: la valutazione dei rischi dell’articolo 28 deve considerare anche l’esposizione a radiazioni ionizzanti, la sorveglianza sanitaria dell’articolo 41 si coordina con quella specialistica, e informazione, formazione e cooperazione tra imprese in caso di appalto valgono come per ogni altro rischio.

Come si valuta

La valutazione segue la logica della radioprotezione, imperniata su tre principi: giustificazione (l’esposizione deve produrre un beneficio netto), ottimizzazione (dosi tenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, principio ALARA) e limitazione delle dosi individuali.

  1. Inventario delle sorgenti: censisci macchine radiogene, sorgenti sigillate e non sigillate, attività e tipo di emissione. Il libretto della sorgente e la documentazione del fornitore sono il punto di partenza.
  2. Designazione dell’esperto di radioprotezione: quando l’attività supera le condizioni di esenzione, la valutazione dell’esposizione è affidata a questo tecnico qualificato, che stima le dosi, classifica lavoratori e zone e prescrive le misure.
  3. Classificazione dei lavoratori: in categoria A (potenzialmente più esposti) o categoria B, in funzione delle dosi attese rispetto ai limiti. I valori puntuali sono fissati dal D.Lgs. 101/2020 e vanno letti alla fonte.
  4. Classificazione delle zone: aree controllate e sorvegliate, delimitate, segnalate e ad accesso regolato.
  5. Dosimetria: i lavoratori esposti, in particolare quelli di categoria A, indossano dosimetri individuali; le dosi rilevate confluiscono in registri e servono a verificare l’efficacia delle misure.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Alla fonte: schermature adeguate (piombo, calcestruzzo baritico), collimazione del fascio, sorgenti di attività minima necessaria, contenimento delle sorgenti non sigillate.
  2. Tempo, distanza, schermo: sono le tre leve fisiche della radioprotezione operativa. Ridurre i tempi di permanenza, aumentare la distanza dalla sorgente e interporre barriere abbatte la dose in modo prevedibile.
  3. Organizzative: procedure scritte di lavoro, delimitazione e segnalazione delle zone, controllo degli accessi, gestione dei rifiuti radioattivi e delle emergenze radiologiche.
  4. DPI: grembiuli, guanti e occhiali piombiferi, protezioni per la tiroide, dispositivi contro la contaminazione interna dove si manipolano sorgenti non sigillate. La gestione dei DPI richiede consegna documentata e addestramento. Ricorda però che i DPI non sostituiscono schermatura e ottimizzazione: sono l’ultima barriera.

Le misure vanno calibrate sul contesto. In un reparto di radiologia ospedaliera il tema è la ripetitività dell’esposizione degli operatori; nella gammagrafia industriale in cantiere pesano il lavoro in campo aperto e il controllo rigoroso della zona classificata.

Sorveglianza sanitaria

Per i lavoratori esposti la sorveglianza è più stringente della media. I lavoratori di categoria A sono affidati al medico autorizzato, che tiene il documento sanitario personale, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e valuta gli esiti dosimetrici. Per la categoria B la sorveglianza è svolta secondo quanto previsto dalla normativa specifica. Questa attività si integra con la sorveglianza sanitaria generale gestita dal medico competente: i due percorsi vanno coordinati, non duplicati. La guida alla sorveglianza sanitaria inquadra logica e documentazione comuni.

Errori comuni

  1. Credere che il rinvio sia un’esenzione: l’articolo 180 sposta la disciplina di dettaglio sul D.Lgs. 101/2020, non cancella gli obblighi del Testo Unico. Il rischio va comunque richiamato nel DVR.
  2. Confondere le sorgenti: le radiazioni ionizzanti non c’entrano con laser, luce blu o campi elettromagnetici, che restano agenti fisici del Titolo VIII. Tenere insieme cose diverse porta a valutazioni sbagliate.
  3. Dimenticare il radon: negli ambienti interrati e in certe lavorazioni l’esposizione al radon è un capitolo di radioprotezione a sé, con obblighi propri.
  4. Dosimetro nel cassetto: un dosimetro non indossato o non riletto non protegge nessuno e vanifica la verifica dell’esposizione.
  5. Non coordinare i medici: lasciare che medico autorizzato e medico competente lavorino senza dialogo genera doppioni e vuoti nel giudizio di idoneità.

Domande frequenti

Le radiazioni ionizzanti rientrano nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008?

No. L'articolo 180 esclude espressamente le radiazioni ionizzanti dal campo degli agenti fisici del Titolo VIII e rinvia alla normativa specifica, oggi il D.Lgs. 101/2020. Restano però applicabili gli obblighi generali del Testo Unico, come la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria.

Chi è l'esperto di radioprotezione e quando serve?

È il tecnico qualificato che valuta l'esposizione, classifica lavoratori e zone e definisce le misure di radioprotezione. La sua designazione è richiesta quando l'attività comporta esposizione oltre le condizioni di esenzione previste dalla normativa: la verifica va fatta caso per caso sulle sorgenti effettivamente impiegate.

Che differenza c'è tra lavoratore di categoria A e categoria B?

La classificazione dipende dal livello di esposizione atteso rispetto ai limiti di dose. I lavoratori di categoria A, potenzialmente più esposti, sono soggetti a dosimetria individuale e a sorveglianza sanitaria affidata al medico autorizzato; i valori puntuali di riferimento sono fissati dal D.Lgs. 101/2020.

Approfondisci