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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione III — Servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 34 è la norma che consente al datore di lavoro delle piccole realtà di fare da sé, a determinate condizioni, quello che altrimenti dovrebbe affidare a un RSPP e agli addetti alle emergenze. In sintesi:

Co. 1 — Salvo i casi dell’art. 31, co. 6 (aziende in cui il servizio di prevenzione e protezione interno è obbligatorio), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall’Allegato II, dandone preventiva informazione al RLS e rispettando le condizioni dei commi successivi. Co. 1-bis — Abrogato dall’art. 20, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 151/2015. Limitava alle imprese fino a cinque lavoratori lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione da parte del datore di lavoro che aveva affidato ad altri l’incarico di RSPP. Co. 2 — Chi intende svolgere i compiti del comma 1 deve frequentare corsi di formazione da un minimo di 16 a un massimo di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, secondo contenuti e articolazioni definiti in sede di Accordo Stato-Regioni. Resta valida, come previsto dalla norma, la formazione a suo tempo effettuata ai sensi del DM 16 gennaio 1997. Co. 2-bis — Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione deve frequentare gli specifici corsi previsti dagli artt. 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi). Co. 3 — Chi svolge i compiti del comma 1 è tenuto anche ai corsi di aggiornamento secondo l’Accordo Stato-Regioni; l’obbligo di aggiornamento vale pure per chi si era formato con il vecchio DM 16 gennaio 1997 e per chi era stato esonerato dalla frequenza dei corsi sotto la disciplina previgente (D.Lgs. 626/1994).

L’Allegato II, richiamato dal comma 1, fissa le soglie dimensionali: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (con esclusioni per le attività più pericolose), aziende agricole e zootecniche fino a 30, aziende della pesca fino a 20, altre aziende fino a 200 lavoratori.

Cosa significa in pratica

L’art. 34 è la via ordinaria della microimpresa italiana: il titolare della falegnameria con quattro dipendenti, lo studio professionale, il piccolo negozio. Invece di incaricare un consulente esterno come RSPP, il datore di lavoro assume su di sé quel ruolo tecnico, a tre condizioni: rientrare nei casi dell’Allegato II, formarsi (e aggiornarsi) davvero, e informare preventivamente il RLS, dove presente, o il RLS territoriale.

Attenzione a non confondere i piani. L’autonomina come RSPP non aggiunge responsabilità: il datore di lavoro risponde già di tutto in quanto datore di lavoro, compresa la valutazione dei rischi non delegabile dell’art. 17. Quello che cambia è che, scegliendo lo svolgimento diretto, rinuncia al supporto tecnico di un professionista dedicato: una scelta legittima, ma da fare a ragion veduta. Un’officina meccanica con 25 lavoratori rientra formalmente nell’Allegato II, ma la complessità dei suoi rischi (macchine, sostanze, rumore) può rendere molto più prudente un RSPP qualificato ex art. 32. La guida Datore di lavoro RSPP: quando puoi fare da te aiuta a valutare la convenienza reale.

Il secondo binario è quello delle emergenze. Con l’abrogazione del comma 1-bis da parte del D.Lgs. 151/2015 è venuto meno il tetto dei cinque lavoratori: la circolare INL n. 1/2018 chiarisce che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anche in aziende più grandi (salvo i casi dell’art. 31, co. 6) e anche se il RSPP è un esterno. Questo non lo esonera dal designare gli addetti previsti dall’art. 18, co. 1, lett. b), in numero adeguato alle dimensioni e ai rischi: il titolare si affianca alla squadra, non la sostituisce. Deve frequentare i corsi specifici: quello di primo soccorso e quello antincendio, con i relativi aggiornamenti.

Sul fronte formazione, la fascia 16-48 ore è scritta nella legge, ma la declinazione concreta (moduli, rischio basso/medio/alto, modalità di erogazione, aggiornamento) è rimessa all’Accordo Stato-Regioni: il quadro è stato riordinato dal nuovo Accordo del 2025, su cui trovi il dettaglio nella guida al corso obbligatorio per il datore di lavoro.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: verifica di rientrare nei casi dell’Allegato II (e di non ricadere nell’art. 31, co. 6), frequenta il corso e gli aggiornamenti, informa preventivamente il RLS e conserva gli attestati. Lo svolgimento diretto è una facoltà, mai un obbligo.
  • RLS: destinatario dell’informazione preventiva; l’omissione vizia il percorso di autonomina.
  • Addetti alle emergenze: anche quando il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di emergenza, restano lavoratori designati ai sensi degli artt. 45 e 46 (vedi la guida alla designazione degli addetti).
  • Organo di vigilanza: in sede ispettiva chiede attestati, verbale di informazione al RLS e coerenza tra dimensioni aziendali e Allegato II.

Errori comuni

  1. Autonominarsi oltre i limiti. Superare le soglie dell’Allegato II, o operare in un’attività dell’art. 31, co. 6, rende lo svolgimento diretto illegittimo: per l’ordinamento l’azienda è senza RSPP.
  2. Corso sbagliato o mai aggiornato. Un attestato per rischio basso in un’azienda a rischio alto, o un corso mai aggiornato, non soddisfa il comma 2: la formazione deve essere proporzionata ai rischi reali e mantenuta nel tempo.
  3. Dimenticare l’informazione al RLS. È una condizione espressa del comma 1, non una cortesia: va data prima di assumere i compiti e conviene documentarla per iscritto.
  4. Credere che svolgere direttamente le emergenze basti. Il datore di lavoro che fa da addetto al primo soccorso e all’antincendio deve avere i corsi degli artt. 45 e 46, e secondo la circolare INL n. 1/2018 deve comunque designare e formare lavoratori addetti in numero adeguato: da solo non copre assenze, turni e dimensioni dell’azienda.
  5. Trattare l’autonomina come uno scudo. Fare da sé il RSPP non riduce né trasferisce alcuna responsabilità: la valutazione dei rischi, il DVR e gli obblighi dell’art. 18 restano integralmente in capo al datore di lavoro.

Domande frequenti sull’art. 34

  • Quando il datore di lavoro può fare da sé il RSPP?

    Nei casi elencati nell'Allegato II: in sintesi, aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30, aziende della pesca fino a 20 e altre aziende fino a 200 lavoratori. Restano sempre escluse le attività per cui l'art. 31, co. 6 impone il servizio di prevenzione e protezione interno, come le aziende a rischio di incidente rilevante. Prima di iniziare deve informare il RLS.

  • Che formazione serve al datore di lavoro autonominato RSPP?

    Un corso di durata compresa tra 16 e 48 ore, proporzionato alla natura dei rischi dell'attività, con contenuti definiti dall'Accordo Stato-Regioni, più l'aggiornamento periodico previsto dallo stesso Accordo. La norma fa salva, come credito, la formazione svolta a suo tempo ai sensi del DM 16 gennaio 1997, ferma restando la soggezione all'obbligo di aggiornamento.

  • Il datore di lavoro può fare anche l'addetto al primo soccorso e all'antincendio?

    Sì. Il comma 1-bis, che limitava questa possibilità alle imprese fino a cinque lavoratori, è stato abrogato dal D.Lgs. 151/2015: secondo la circolare INL n. 1/2018 oggi non c'è un limite numerico, salvo i casi dell'art. 31, co. 6. Il datore di lavoro deve frequentare gli specifici corsi previsti dagli artt. 45 e 46 (co. 2-bis) e informare preventivamente il RLS; resta comunque tenuto a designare gli addetti alle emergenze in numero adeguato (art. 18, co. 1, lett. b).

  • Cosa succede se l'azienda cresce e supera le soglie dell'Allegato II?

    Lo svolgimento diretto non è più consentito: il datore di lavoro deve designare un RSPP interno o esterno in possesso dei requisiti dell'art. 32. Continuare a fare da sé oltre soglia equivale, in sede ispettiva, a non avere un RSPP, con le conseguenze sanzionatorie dell'art. 55.