D.Lgs. 81/2008 · Allegato II
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato II
L’art. 34 consente al datore di lavoro, in determinate ipotesi, di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (il cosiddetto “datore di lavoro RSPP”), senza nominare un responsabile interno o esterno. L’Allegato II è la tabella che dice in quali aziende questa facoltà è ammessa, fissando le soglie dimensionali per tipologia di attività.
Attenzione al lessico: si tratta di una facoltà, non di un obbligo. Anche sotto soglia il datore di lavoro può sempre preferire la nomina di un RSPP qualificato, scelta spesso opportuna quando i rischi sono articolati.
Le soglie dimensionali
| Tipologia di azienda | Svolgimento diretto ammesso |
|---|---|
| Aziende artigiane e industriali | fino a 30 lavoratori |
| Aziende agricole e zootecniche | fino a 30 lavoratori |
| Aziende della pesca | fino a 20 lavoratori |
| Altre aziende (servizi, commercio, uffici, ecc.) | fino a 200 lavoratori |
Per le aziende industriali la soglia dei 30 lavoratori non vale per tutte: l’Allegato esclude le attività a maggior pericolosità richiamate in nota (stabilimenti a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e minerarie, fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni). Per l’elenco puntuale delle esclusioni conviene sempre verificare il testo ufficiale dell’Allegato II su Normattiva.
Esempio pratico: una carpenteria metallica artigiana con 25 addetti rientra nella prima riga; uno studio di progettazione con 60 dipendenti rientra nelle “altre aziende”; un’officina industriale con 35 operai è invece fuori soglia e deve nominare un RSPP.
Le condizioni per fare da sé
Rientrare nelle soglie non basta. L’art. 34 richiede che il datore di lavoro:
- Frequenti un corso di formazione specifico, con durata e contenuti modulati sul livello di rischio dell’attività, e i successivi aggiornamenti periodici; il quadro dei percorsi è stato ridisegnato dal nuovo Accordo Stato-Regioni (vedi la guida al corso per datore di lavoro).
- Informi preventivamente il RLS dell’intenzione di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione.
- Continui ad adempiere in prima persona agli obblighi non delegabili dell’art. 17: la valutazione dei rischi con relativo documento resta sua, eventualmente con le procedure standardizzate se l’azienda ne ha i requisiti.
Il comma 2-bis estende la logica alle emergenze: il datore di lavoro può svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa informazione al RLS e con la formazione dedicata; in alternativa restano da designare gli addetti.
Quando lo svolgimento diretto è vietato
L’art. 31, co. 6 elenca i casi in cui è obbligatorio un servizio di prevenzione e protezione interno (tra cui aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbriche di esplosivi, aziende industriali sopra una determinata dimensione, strutture di ricovero e cura). In queste ipotesi lo svolgimento diretto è escluso a prescindere dall’organico, e l’art. 34 lo dice espressamente in apertura.
Per un’analisi caso per caso della scelta tra fare da sé e nominare, vedi la guida Datore di lavoro RSPP: quando puoi fare da te.
Errori comuni
- Contare male i lavoratori: il computo segue le regole dell’art. 4, che esclude o pondera alcune categorie (ad esempio determinati collaboratori e lavoratori a termine in sostituzione). Prima di concludere “siamo sotto soglia” va rifatto il conteggio con quei criteri.
- Classificarsi “altra azienda” per comodità: un’attività produttiva artigiana o industriale non diventa “altra azienda” perché ha anche uffici; conta la natura dell’attività. Sopra i 30 lavoratori la nomina dell’RSPP è dovuta.
- Autoproclamarsi RSPP senza corso: senza formazione iniziale e aggiornamento in corso di validità lo svolgimento diretto non è valido; in ispezione equivale a non avere l’RSPP, con le conseguenze sanzionatorie previste dal decreto.
- Dimenticare l’informazione al RLS: è una condizione espressa dell’art. 34, co. 1; conviene formalizzarla per iscritto e conservarla insieme all’attestato.
- Confondere ruolo e responsabilità: fare da RSPP non alleggerisce la posizione di garanzia del datore di lavoro; la somma dei due ruoli concentra su di lui sia gli obblighi decisionali sia quelli tecnici.
Domande frequenti
Il datore di lavoro RSPP deve comunque frequentare un corso?
Sì: l'art. 34, co. 2 impone un corso di formazione specifico con durata modulata sul livello di rischio dell'attività, oltre all'aggiornamento periodico. Senza attestato in corso di validità lo svolgimento diretto non è legittimo e l'azienda risulta di fatto priva di RSPP, con le sanzioni previste dal decreto.
Un'azienda di 45 dipendenti in ufficio può avere il datore di lavoro come RSPP?
Sì, se non è artigiana, industriale, agricola o della pesca: per le "altre aziende" l'Allegato II ammette lo svolgimento diretto fino a 200 lavoratori. Restano ferme le condizioni dell'art. 34: formazione, aggiornamento e preventiva informazione al RLS.
Il datore di lavoro può fare da sé anche primo soccorso e antincendio?
Sì: l'art. 34, co. 2-bis consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa informazione al RLS e con la relativa formazione. Questa facoltà non dipende dalle soglie dell'Allegato II e vale anche se l'incarico di RSPP è affidato ad altri.
Fare da RSPP esonera il datore di lavoro da qualche responsabilità?
No, anzi: il datore di lavoro cumula il ruolo di garante degli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi e nomina, art. 17) con quello operativo di RSPP. In caso di infortunio risponde sia delle scelte datoriali sia di eventuali carenze tecniche del servizio di prevenzione.
Approfondisci
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