Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi ed impalcature in legname
Art. 124 — Deposito di materiali sulle impalcature
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 124 fissa una regola semplice ma spesso disattesa: le impalcature servono per lavorare, non per depositare. In sintesi:
È vietato costituire depositi di materiali sui ponti di servizio e sulle impalcature, con una sola eccezione: il deposito temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza è richiesta dalla continuità dei lavori.
In questo caso vanno adottate le misure necessarie a evitare — tenuto conto del genere di materiali o attrezzi e del loro peso — il superamento del carico massimo ammissibile in relazione alla resistenza del ponte, e a scongiurare intralci o impedimenti al libero e sicuro movimento dei lavoratori.
La norma riprende quasi alla lettera una disposizione storica della prevenzione infortuni in edilizia (DPR 164/1956) e la porta dentro il sistema del Testo Unico, nella sezione dedicata a ponteggi e impalcature.
Cosa significa in pratica
Il ponteggio è dimensionato per un compito preciso: reggere il peso degli operatori e del materiale strettamente necessario al lavoro che si sta eseguendo su quel piano. Ogni impalcato ha un carico ammissibile che dipende dalla classe del ponteggio (secondo la norma tecnica) e dai dati riportati nell’autorizzazione ministeriale e nel libretto. Quando su quel piano si accatastano pacchi di mattoni, sacchi, casseri o bancali “per non doverli tirare su ogni volta”, si esce dai limiti di progetto e si trasforma un piano di lavoro in un deposito improvvisato.
L’art. 124 non impone di lavorare senza materiale sotto mano: ammette che ci siano, sul ponte, i materiali e gli attrezzi che stai usando in quel momento. La differenza è tra materiale in uso e scorta accatastata. Un muratore che tiene accanto a sé la malta e i mattoni del tratto che sta posando rientra nell’eccezione; lo stesso muratore che riceve un intero bancale e lo lascia sul ponteggio per la settimana no.
Due condizioni vanno sempre rispettate anche nel deposito temporaneo ammesso:
- il carico non deve superare quello ammissibile. Va valutato in funzione del peso reale (un bancale di piastrelle pesa molto più di quanto sembri) e distribuito, non concentrato in un punto. Se sul progetto o sul Pi.M.U.S. è indicato quanti impalcati possono essere caricati contemporaneamente, quel limite è vincolante;
- il passaggio deve restare libero. Materiali che riducono la larghezza utile del ponte, coprono i parapetti o costringono a scavalcare creano rischio di inciampo e di caduta dall’alto, oltre a ostacolare una eventuale evacuazione.
C’è poi un secondo pericolo, meno intuitivo: il materiale accatastato in quota può cadere. Attrezzi, ritagli, elementi non fissati che scivolano oltre il tavolato o la fermapiede diventano proiettili verso chi sta sotto. La disciplina dell’art. 124 lavora quindi in coppia con quella sui parapetti e sulle tavole fermapiede: il primo limita quanto metti sul ponte, i secondi impediscono che quel che c’è finisca di sotto.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro e dirigenti: organizzano l’approvvigionamento dei materiali in modo che il ponteggio non diventi un magazzino. Significa programmare i tiri in quota in base all’avanzamento, prevedere aree di stoccaggio a terra o su piani appositi e definire nel POS le modalità di gestione del materiale in quota.
- Preposto: è la figura decisiva sul campo. Vigila che sul ponte resti solo il materiale in uso, che i limiti di carico siano rispettati e che i passaggi restino sgombri, intervenendo quando l’accatastamento comincia a crescere.
- Progettista del ponteggio / redattore del Pi.M.U.S.: definisce carichi ammissibili, numero di impalcati caricabili e sequenze d’uso, dati che orientano poi le scelte operative.
- Lavoratori: usano il ponte secondo le istruzioni ricevute, non improvvisano depositi e segnalano al preposto le situazioni di sovraccarico o ingombro (art. 20).
Il tema è strettamente legato alle prescrizioni generali dell’art. 122 sui ponteggi e le opere provvisionali e va letto nel quadro della gestione dei ponteggi di cantiere. Nell’edilizia è uno dei controlli più frequenti in sede ispettiva, proprio perché l’accatastamento in quota è un’abitudine radicata.
Errori comuni
- Usare il ponteggio come deposito di scorte. Bancali interi, cataste di laterizi o sacchi lasciati sul piano “per comodità” sono la violazione tipo: non è materiale in uso, è stoccaggio, e come tale vietato.
- Ignorare il carico ammissibile. Ci si fida della sensazione (“regge”), senza verificare la classe del ponteggio e il carico distribuito consentito. Il cedimento arriva spesso proprio quando il peso è concentrato in un punto o su un solo impalcato.
- Ostruire i passaggi. Materiale che restringe il ponte, copre i parapetti o costringe a scavalcare aumenta il rischio di inciampo e di caduta di oggetti verso il basso.
- Non tracciare le regole nei documenti. Se il POS e il Pi.M.U.S. non dicono nulla su approvvigionamento e limiti di carico in quota, la gestione resta affidata all’improvvisazione del singolo — e in caso di infortunio l’assenza di procedure pesa sulla posizione dell’impresa.
Domande frequenti sull’art. 124
Si può depositare materiale sul ponteggio durante i lavori?
Solo per il deposito temporaneo dei materiali e degli attrezzi effettivamente in uso, la cui presenza è richiesta dalla continuità dei lavori. Non è ammesso lo stoccaggio stabile di scorte o pallet: il ponteggio è un piano di lavoro, non un magazzino in quota.
Come si sa qual è il carico massimo ammissibile su un'impalcatura?
Il carico dipende dalla classe del ponteggio e dai dati dell'autorizzazione ministeriale e del libretto: ogni impalcato ha un carico uniformemente distribuito ammissibile. Il progetto o il Pi.M.U.S. individua quanti impalcati possono essere caricati contemporaneamente e con quali limiti.
Chi risponde se il materiale accatastato sovraccarica il ponteggio?
Rispondono il datore di lavoro e i dirigenti per l'organizzazione del lavoro e, sul campo, il preposto che deve vigilare sul rispetto dei limiti e sull'ordine del piano. In caso di cedimento o caduta di materiali le responsabilità si valutano anche alla luce degli artt. 122 e seguenti.