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TUS

Titolo VII

Art. 176 — Sorveglianza sanitaria

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 176 stabilisce come si svolge la sorveglianza sanitaria per chi lavora al videoterminale. In sintesi, comma per comma:

Co. 1 — I videoterminalisti sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. Co. 2 — Sulla base delle risultanze, i lavoratori sono classificati secondo i giudizi di idoneità previsti dall’art. 41, comma 6. Co. 3 — Salvo casi particolari che richiedano una periodicità diversa fissata dal medico competente, le visite di controllo hanno cadenza biennale per chi è giudicato idoneo con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi. Co. 4 — Per i casi di inidoneità temporanea, il medico competente stabilisce la data della successiva visita di idoneità. Co. 5 — Il lavoratore può chiedere la visita su richiesta di cui all’art. 41, comma 2, lettera c), quando sospetta un’alterazione riconducibile al lavoro al videoterminale. Co. 6 — Il datore di lavoro fornisce a proprie spese i dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e i dispositivi normali di correzione non siano utilizzabili.

Cosa significa in pratica

Il lavoro al videoterminale non produce infortuni traumatici, ma logora nel tempo due apparati: quello visivo e quello muscolo-scheletrico. L’articolo 176 traduce questo dato in un percorso di controllo medico mirato, agganciato al meccanismo generale della sorveglianza sanitaria dell’art. 41 ma con contenuti specifici per il rischio da videoterminale.

Il primo passaggio è capire chi è soggetto all’obbligo. Non basta usare un computer: la visita scatta solo per chi rientra nella definizione dell’art. 173, cioè il lavoratore che impiega un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali. È la soglia che separa l’impiegato del back office, quasi sempre videoterminalista, dal magazziniere che consulta un terminale pochi minuti al giorno, che invece non lo è. Sbagliare questa perimetrazione significa o sottoporre a visite persone che non ne hanno bisogno, o — molto più grave — dimenticare lavoratori che dovevano essere sorvegliati.

Il secondo elemento è la periodicità. Il modello è quinquennale come regola, biennale come eccezione qualificata. La cadenza si stringe quando il quadro clinico lo richiede (idoneità con prescrizioni o limitazioni) e, in modo automatico, quando il lavoratore supera i cinquant’anni: è l’età in cui la capacità di accomodazione visiva cala fisiologicamente e i disturbi posturali diventano più frequenti. Il medico competente conserva sempre la facoltà di anticipare le visite quando lo ritiene opportuno.

Il terzo elemento, quello che genera più contenzioso quotidiano in azienda, è la fornitura dei dispositivi di correzione. La logica del comma 6 è netta: se la visita dimostra che servono lenti specifiche per la distanza tipica del videoterminale, e i normali occhiali del lavoratore non bastano, l’onere è del datore di lavoro. Attenzione al confine: la norma copre il dispositivo funzionale alla mansione al VDT, non la correzione visiva ordinaria di cui il lavoratore avrebbe comunque bisogno nella vita di tutti i giorni.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: attiva la sorveglianza sanitaria nominando il medico competente, individua correttamente i videoterminalisti e sostiene i costi dei dispositivi speciali di correzione quando la visita ne accerta la necessità. È il destinatario principale delle sanzioni dell’art. 178.
  • Medico competente: effettua le visite con l’attenzione mirata a vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico, formula il giudizio di idoneità, fissa la periodicità nei casi particolari e valuta le visite su richiesta. È lui a tradurre il rischio in prescrizioni concrete sulla postazione.
  • Lavoratore: si sottopone alle visite e può attivare in autonomia il controllo su richiesta quando avverte disturbi correlati al lavoro al VDT.
  • RSPP e datore di lavoro insieme: la sorveglianza dell’art. 176 non vive da sola. Si integra con gli obblighi di analisi della postazione dell’art. 174 e con l’organizzazione delle pause dell’art. 175: le prescrizioni del medico rientrano poi nelle misure di prevenzione da attuare.

Errori comuni

  1. Confondere “usa il PC” con “videoterminalista”. L’obbligo di visita nasce solo oltre la soglia delle venti ore settimanali sistematiche o abituali dell’art. 173. L’errore più diffuso è mandare a visita tutti indistintamente oppure, all’opposto, non censire chi supera la soglia.
  2. Trattare la periodicità come un dato fisso. Il passaggio automatico a cadenza biennale al compimento dei cinquant’anni sfugge in molte aziende: lo scadenzario va costruito anche sull’età anagrafica, non solo sulla data dell’ultima visita.
  3. Rifiutare gli occhiali “perché non è un obbligo”. Quando il medico competente accerta la necessità del dispositivo speciale per il VDT e i normali occhiali non bastano, la fornitura è dovuta: negarla espone alla sanzione dell’art. 178, co. 1, lett. b).
  4. Scollegare la visita dalla postazione. Un giudizio di idoneità con prescrizioni che resta nel cassetto non serve a nulla. Le indicazioni del medico su seduta, illuminazione o organizzazione delle pause vanno effettivamente recepite nella valutazione dei rischi e nella gestione quotidiana della postazione.

Domande frequenti sull’art. 176

Ogni lavoratore che usa il computer deve fare la visita per videoterminale?

No. La sorveglianza sanitaria dell'art. 176 riguarda solo chi rientra nella definizione di videoterminalista dell'art. 173: chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali. Chi usa il PC in modo occasionale o per meno di venti ore non è soggetto all'obbligo di visita specifica.

Ogni quanto va ripetuta la visita del videoterminalista?

La periodicità è di norma quinquennale, ma diventa biennale per i lavoratori giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto cinquant'anni. Il medico competente può comunque stabilire una cadenza diversa in base al singolo caso e alle risultanze cliniche.

Chi paga gli occhiali per il videoterminale?

Se la visita evidenzia la necessità di un dispositivo speciale di correzione legato all'attività al videoterminale, e i normali occhiali del lavoratore non sono idonei, il costo è a carico del datore di lavoro. La norma copre il dispositivo funzionale al lavoro al VDT, non la correzione visiva ordinaria per la vita quotidiana.

Il lavoratore può chiedere la visita anche fuori dalle scadenze?

Sì. Il comma 5 rinvia alla visita su richiesta prevista dall'art. 41: quando il lavoratore sospetta un'alterazione della vista o disturbi muscolo-scheletrici riconducibili al lavoro al videoterminale, può domandare un controllo, che il medico competente effettua se ritiene la richiesta correlata al rischio professionale.

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