Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi
Art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 26 governa la sicurezza quando il datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda (o di una singola unità produttiva, o comunque nell’ambito del proprio ciclo produttivo), sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi. In sintesi:
Co. 1 — Il datore di lavoro committente: a) verifica l’idoneità tecnico professionale di imprese e autonomi, acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l’autocertificazione del possesso dei requisiti; b) fornisce loro dettagliate informazioni sui rischi specifici dell’ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Co. 2 — Tutti i datori di lavoro coinvolti (committente e appaltatori) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinano gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività. Co. 3 — Il committente promuove cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al contratto e da adeguare in funzione dell’evoluzione di lavori, servizi e forniture. In alternativa, nei settori a basso rischio infortunistico, può individuare un incaricato — dotato di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate — che sovrintenda a cooperazione e coordinamento. Co. 3-bis — L’obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, salvo presenza di rischi da cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dei rischi particolari dell’Allegato XI. Co. 3-ter — Quando chi affida il contratto non coincide con il datore di lavoro presso cui l’appalto si esegue (si pensi alle centrali di committenza), il primo redige un documento ricognitivo dei rischi standard, che il secondo integra con i rischi specifici del proprio ambiente. Co. 4 — L’imprenditore committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori dei danni ai lavoratori non indennizzati dall’INAIL, esclusi i danni da rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici. Co. 5 — I contratti devono indicare, a pena di nullità della clausola, i costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; tali costi non sono soggetti a ribasso. Co. 8 — Il personale di imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.
Cosa significa in pratica
L’idea di fondo è semplice: quando un’impresa esterna entra nei tuoi locali, i suoi lavoratori incontrano rischi che non conoscono (i tuoi), e i tuoi lavoratori incontrano rischi portati da fuori (i loro). Questi rischi interferenziali non stanno né nel DVR del committente né in quello dell’appaltatore: l’art. 26 crea lo strumento che li governa.
Il flusso operativo, per un appalto tipo (manutenzione impianti, pulizie, facchinaggio), è questo:
- Prima del contratto: raccogli visura camerale e autocertificazione dell’appaltatore e valuta se l’impresa è realmente attrezzata per quel lavoro — la verifica dell’idoneità tecnico professionale non è una pratica da protocollare, ma un filtro di selezione.
- Scambio di informazioni: consegni all’appaltatore l’informativa sui rischi dei tuoi ambienti (impianti, viabilità interna, sostanze, emergenze) e ti fai dire cosa porterà lui in casa tua.
- DUVRI: individui le interferenze concrete — un muletto che attraversa l’area dove opera la ditta di pulizie, una saldatura vicino a materiale infiammabile del committente — e scrivi le misure per eliminarle o ridurle: sfasamento temporale, delimitazioni, permessi di lavoro. La guida al DUVRI entra nel dettaglio.
- Costi della sicurezza: quantifichi in contratto i costi delle misure anti-interferenza, che restano fuori dal ribasso d’asta.
- Durante l’esecuzione: il coordinamento è un’attività continua, non un documento; il DUVRI va aggiornato se cambiano lavorazioni, aree o imprese.
Attenzione al perimetro: l’art. 26 copre gli appalti “interni” all’azienda. Se l’affidamento riguarda lavori edili o di ingegneria civile in un cantiere temporaneo o mobile, si applica il Titolo IV, con committente, coordinatori, PSC e POS: strumenti diversi per lo stesso principio di gestione delle interferenze.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro committente: verifica l’idoneità, informa sui rischi dei propri ambienti, promuove cooperazione e coordinamento, elabora il DUVRI (o nomina l’incaricato nei settori a basso rischio), indica i costi della sicurezza in contratto.
- Datori di lavoro appaltatori e subappaltatori: cooperano e si coordinano tra loro e con il committente, informano dei rischi introdotti dalla propria attività, dotano il personale di tessera di riconoscimento.
- Lavoratori autonomi: destinatari della verifica di idoneità e dell’informativa; soggetti agli obblighi dell’art. 21, compresa la tessera di riconoscimento.
- Dirigenti: rispondono degli adempimenti dell’art. 26 nell’ambito delle attribuzioni ricevute, secondo lo schema dell’art. 18.
Errori comuni
- DUVRI fotocopia o “a catalogo”: un documento generico, uguale per tutti gli appalti, non individua le interferenze reali e in sede ispettiva o processuale vale quanto un DUVRI mancante.
- Confondere rischi interferenziali e rischi propri dell’appaltatore. Il DUVRI non deve rifare la valutazione dei rischi dell’impresa esterna: copre solo ciò che nasce dalla compresenza. Caricarlo di contenuti estranei lo rende illeggibile e ne diluisce le misure davvero necessarie.
- Idoneità tecnico professionale ridotta alla visura camerale. Il codice ATECO giusto non dice nulla su attrezzature, formazione e organico dell’impresa: la verifica va sostanziata, soprattutto per lavorazioni pericolose.
- Costi della sicurezza omessi o “a corpo zero”: la mancata indicazione rende nulla la relativa clausola contrattuale e segnala all’organo di vigilanza che le interferenze non sono state analizzate.
- Dimenticare l’aggiornamento: proroghe, varianti, subappalti sopravvenuti e nuove aree di lavoro riaprono l’obbligo di adeguare il DUVRI, che è un documento dinamico come il DVR.
Domande frequenti sull’art. 26
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Il DUVRI non è dovuto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, a condizione che non comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari dell'Allegato XI. Restano comunque dovuti la verifica dell'idoneità tecnico professionale e lo scambio di informazioni sui rischi. Nei settori a basso rischio infortunistico, in alternativa al DUVRI, il committente può individuare un incaricato che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento.
Che differenza c'è tra DUVRI e PSC?
Il DUVRI dell'art. 26 riguarda gli appalti interni all'azienda (manutenzioni, pulizie, servizi, forniture con posa) e gestisce le interferenze tra committente e appaltatori. Il PSC riguarda i cantieri temporanei o mobili del Titolo IV, quando operano più imprese, ed è redatto dal coordinatore per la sicurezza. Se l'attività ricade nel campo di applicazione del Titolo IV con obbligo di PSC, quest'ultimo assorbe la funzione del DUVRI per le lavorazioni di cantiere.
Il committente risponde degli infortuni dei dipendenti dell'appaltatore?
Può risponderne a due titoli. Sul piano civilistico, il comma 4 prevede la responsabilità solidale dell'imprenditore committente con appaltatore e subappaltatori per i danni non indennizzati dall'INAIL. Sul piano penale, la giurisprudenza costante riconosce la responsabilità del committente quando l'infortunio deriva da un rischio interferenziale non valutato o da un'omessa verifica dell'idoneità dell'impresa; ne resta fuori il rischio specifico proprio dell'attività dell'appaltatore.
L'art. 26 si applica anche ai lavoratori autonomi?
Sì. Gli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico professionale, di informazione e di coordinamento valgono anche quando il committente affida lavori a un artigiano o a un professionista senza dipendenti. Il lavoratore autonomo, a sua volta, deve rispettare gli obblighi dell'art. 21, tra cui l'uso di attrezzature conformi e la tessera di riconoscimento negli appalti.
Approfondisci
- ArticoloArt. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 88 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- GuidaDUVRI: guida completa ai rischi interferenziali
- GuidaVerifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
- GuidaI costi della sicurezza negli appalti: come calcolarli
- GuidaLavoratori autonomi: gli obblighi dell’art. 21