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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XI

Il Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili non tratta tutte le lavorazioni allo stesso modo: alcune portano con sé rischi così gravi da meritare un regime rafforzato. L’Allegato XI è l’elenco di questi lavori a rischio particolare, richiamato soprattutto dall’art. 90 sugli obblighi del committente: la loro presenza esclude le procedure semplificate di verifica delle imprese nei piccoli cantieri e impone al PSC un’analisi puntuale di quelle fasi, secondo i contenuti minimi dell’Allegato XV.

In pratica l’Allegato XI risponde a una domanda che ogni committente e ogni coordinatore devono porsi in fase di progettazione: “in questo cantiere ci sono lavorazioni dell’elenco?”. La risposta cambia gli adempimenti a cascata.

L’elenco dei lavori a rischio particolare

Le voci dell’Allegato XI, riportate qui in forma sintetica e operativa (per la formulazione esatta vale il testo ufficiale su Normattiva):

LavoriEsempio concreto
Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall’alto da oltre 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività, dai procedimenti o dalle condizioni ambientaliScavo a sezione obbligata non armato in terreno instabile; lavori su copertura in materiale fragile
Rischio di esplosione da ordigni bellici inesplosi rinvenuti durante gli scavi (voce introdotta dalla L. 177/2012 sulla bonifica bellica)Scavi in aree oggetto di bombardamenti, previa valutazione del CSP ex art. 91
Esposizione a sostanze chimiche o biologiche con rischi particolari o con obbligo di sorveglianza sanitariaRimozione amianto, bonifiche di siti contaminati, demolizioni con presenza di agenti pericolosi
Radiazioni ionizzanti con designazione di zone controllate o sorvegliateControlli radiografici delle saldature su tubazioni e carpenterie
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensioneAutogrù o pompa del calcestruzzo che opera sotto una linea di media tensione
Rischio di annegamentoLavori su argini, moli, piattaforme, scavi con falda affiorante
Pozzi, sterri sotterranei e gallerieScavo di micro-tunnel per sottoservizi
Lavori subacquei con respiratoriIspezione e manutenzione di opere portuali sommerse
Cassoni ad aria compressaFondazioni di pile di ponte in alveo
Impiego di esplosiviDemolizioni controllate, scavi in roccia con volata
Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesantiPosa di travi e pilastri di un capannone industriale

L’elenco è tassativo, ma le categorie sono ampie: la voce “sostanze chimiche o biologiche”, ad esempio, copre molte bonifiche e demolizioni che a prima vista sembrerebbero ordinarie.

Cosa cambia quando c’è una voce dell’Allegato XI

  1. Verifica dell’idoneità tecnico professionale: nei cantieri sotto i 200 uomini-giorno senza rischi particolari, l’art. 90, co. 9 ammette la verifica semplificata (autocertificazione dei requisiti con DURC). Basta una lavorazione dell’Allegato XI perché il committente debba tornare alla verifica completa secondo l’Allegato XVII: documenti, attrezzature, organico e formazione di ogni impresa ed eventuale lavoratore autonomo.
  2. Contenuti del PSC: per le fasi a rischio particolare l’art. 100 e l’Allegato XV pretendono scelte progettuali, procedure e misure specifiche, non formule generiche. Il POS delle imprese esecutrici deve poi dettagliare le proprie modalità operative su quelle stesse fasi.
  3. Progettazione e coordinamento: il CSP deve far emergere questi rischi già nel progetto (per gli ordigni bellici la valutazione nei cantieri con scavi è un obbligo espresso dell’art. 91) e il CSE deve presidiarne l’esecuzione con particolare attenzione, anche sospendendo le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.
  4. Committente privato: anche nei piccoli lavori privati la presenza di rischi particolari è il segnale che le scorciatoie documentali non sono disponibili e che serve una regia professionale.

Errori comuni

  1. Fermarsi ai numeri: 1,5 m e 2 m valgono per la prima voce solo insieme alla condizione dell’aggravamento; viceversa, molte imprese dimenticano che uno scavo “normale” in terreno spingente o con falda può rientrare comunque nell’elenco.
  2. Autocertificazione usata sempre: la semplificazione dei 200 uomini-giorno viene applicata senza controllare la seconda condizione, l’assenza di lavori dell’Allegato XI. È uno dei rilievi più frequenti negli accertamenti dopo un infortunio in cantiere.
  3. PSC fotocopia: piani che citano l’elenco senza analizzare le fasi reali del cronoprogramma. Per le lavorazioni a rischio particolare servono procedure dedicate, coerenti con il cronoprogramma e con i costi della sicurezza.
  4. Confondere l’Allegato X con l’XI: il primo definisce quali attività edili fanno scattare il Titolo IV (Allegato X), il secondo individua, tra queste, i lavori a rischio particolare. Sono due filtri diversi e successivi.

Domande frequenti

La presenza di un lavoro dell'Allegato XI obbliga da sola a nominare il coordinatore?

No: la nomina di CSP e CSE dipende dalla presenza, anche non contemporanea, di più imprese in cantiere (art. 90). L'Allegato XI incide invece sulle modalità di verifica dell'idoneità tecnico professionale e sul livello di dettaglio che il PSC deve dedicare a quelle lavorazioni.

Con un cantiere sotto i 200 uomini-giorno posso sempre usare la verifica semplificata delle imprese?

Solo se i lavori non comportano rischi particolari dell'Allegato XI. Se anche una sola lavorazione rientra nell'elenco (ad esempio uno scavo profondo non protetto o la rimozione di amianto), la verifica dell'idoneità tecnico professionale va condotta in forma completa secondo l'Allegato XVII, non con la semplice autocertificazione con DURC.

La rimozione di amianto rientra nell'Allegato XI?

Sì: l'elenco comprende i lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche con rischi particolari o con obbligo di sorveglianza sanitaria, categoria in cui la bonifica dell'amianto rientra pienamente. Restano ovviamente dovuti anche gli adempimenti specifici del Titolo IX (piano di lavoro all'ASL, imprese qualificate, formazione abilitante).

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