D.Lgs. 81/2008 · Allegato XV
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (PSC, PSS, POS)
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XV
Nei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV la sicurezza passa da tre documenti: il PSC (piano di sicurezza e di coordinamento), il PSS (piano di sicurezza sostitutivo, per i lavori pubblici senza PSC) e il POS (piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa esecutrice). L’Allegato XV è il “capitolato” di questi piani: stabilisce cosa devono contenere come minimo perché siano validi, e detta i criteri per la stima dei costi della sicurezza.
Il richiamo normativo è diretto: l’art. 100 impone che il PSC sia redatto in conformità all’Allegato XV, mentre l’art. 89 definisce il POS come valutazione dei rischi riferita al singolo cantiere “i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV”. La redazione del PSC spetta al coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art. 91; la redazione del POS è un obbligo delle imprese esecutrici richiamato dall’art. 96.
I contenuti minimi del PSC
Il punto 2 dell’Allegato XV richiede che il PSC sia specifico per quel cantiere, con scelte concrete e non clausole di stile. In sintesi:
| Sezione | Cosa deve contenere in pratica |
|---|---|
| Identificazione dell’opera | Indirizzo del cantiere, descrizione del contesto e dell’opera, soggetti coinvolti (committente, responsabile dei lavori, coordinatori, imprese) |
| Analisi dei rischi | Relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi, riferita all’area, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni |
| Area di cantiere | Rischi provenienti dall’ambiente esterno (linee aeree, sottoservizi, viabilità, edifici confinanti) e rischi trasmessi all’esterno |
| Organizzazione del cantiere | Recinzione, accessi, viabilità interna, impianti, zone di carico/scarico e deposito, servizi igienico-assistenziali |
| Lavorazioni e fasi | Suddivisione in fasi e sottofasi, con misure per i rischi specifici elencati dall’allegato (tra cui seppellimento negli scavi, caduta dall’alto, investimento da veicoli, annegamento, incendio ed esplosione, elettrocuzione, rumore, agenti chimici) |
| Interferenze e coordinamento | Cronoprogramma dei lavori, prescrizioni per le lavorazioni interferenti, regole per l’uso comune di apprestamenti, attrezzature e mezzi di protezione collettiva |
| Emergenze | Organizzazione di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, quando non demandata alle singole imprese |
| Costi della sicurezza | Stima analitica secondo il punto 4 dell’allegato |
Al PSC vanno allegate le tavole esplicative di progetto (almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, il profilo altimetrico). Per l’operatività quotidiana del documento rimandiamo alla guida al PSC.
PSS e POS: cosa cambia
- PSS: previsto nei lavori pubblici in cui il PSC non è richiesto, è redatto dall’appaltatore e contiene gli stessi elementi del PSC esclusa la stima dei costi della sicurezza.
- POS: è il documento di ciascuna impresa esecutrice. L’Allegato XV richiede, tra l’altro: dati identificativi dell’impresa e delle figure della sicurezza (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, addetti alle emergenze, direttore tecnico di cantiere e capocantiere); descrizione delle lavorazioni svolte in quel cantiere; elenco di ponteggi, macchine e attrezzature; sostanze e miscele pericolose utilizzate con le relative schede di sicurezza; esito del rapporto di valutazione del rumore; misure per i rischi specifici; elenco dei DPI; documentazione su informazione e formazione dei lavoratori.
Il POS contiene inoltre le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC: è il punto di saldatura tra i due documenti. La guida al POS mostra come impostarlo cantiere per cantiere.
La stima dei costi della sicurezza
Il punto 4 dell’Allegato XV elenca le voci da computare: apprestamenti previsti nel PSC (ponteggi, baraccamenti, recinzioni), misure preventive e protettive e DPI previsti per lavorazioni interferenti, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio ed evacuazione fumi, mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure per specifiche esigenze di sicurezza, sfasamenti spaziali o temporali delle lavorazioni e misure di coordinamento per l’uso comune di apprestamenti e attrezzature.
La stima deve essere congrua, analitica per voci singole ed a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard o analisi costi complete, per l’intera durata dei lavori. Questi importi non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese. Approfondimento nella guida ai costi della sicurezza negli appalti.
Errori comuni
- PSC generico: piani costruiti con software a “copia-incolla”, pieni di lavorazioni inesistenti e privi di scelte specifiche per il sito. In un ampliamento capannone, ad esempio, il PSC deve dire dove passa la gru rispetto alla linea elettrica reale, non descrivere una gru astratta.
- POS fotocopia del DVR o del PSC: il POS deve fotografare quella impresa in quel cantiere, con squadra, mezzi e fasi effettive.
- Costi della sicurezza a percentuale: la stima forfettaria (es. una quota fissa sull’importo lavori) non rispetta il criterio analitico del punto 4 e si contesta facilmente in sede di verifica.
- Mancato aggiornamento: varianti in corso d’opera, nuove imprese in subappalto o modifiche al cronoprogramma impongono la revisione di PSC e POS, con nuova accettazione da parte dei soggetti coinvolti.
- Coordinamento solo sulla carta: le misure per l’uso comune di ponteggi e apprestamenti vanno tradotte in verbali di coordinamento e sopralluoghi del CSE, non lasciate come clausole nel piano.
Le voci puntuali dell’Allegato XV (definizioni del punto 1, elenco completo dei rischi del punto 2.2.3, dettaglio delle voci di costo del punto 4) sono consultabili nel testo ufficiale su Normattiva; le sezioni sopra coprono la struttura che si utilizza nella redazione quotidiana dei piani.
Domande frequenti
Il POS può limitarsi a copiare il PSC?
No: il POS è il documento dell'impresa esecutrice e deve descrivere le lavorazioni effettivamente svolte, le attrezzature realmente impiegate e le procedure complementari e di dettaglio rispetto al PSC. Un POS fotocopia del PSC, o generico e uguale per tutti i cantieri, è il rilievo più frequente in caso di ispezione.
Che differenza c'è tra PSS e PSC?
Il PSS (piano di sicurezza sostitutivo) si usa nei lavori pubblici quando il PSC non è dovuto e contiene gli stessi elementi del PSC, con l'esclusione della stima dei costi della sicurezza. Il PSC, invece, è redatto dal coordinatore per la progettazione quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.
I costi della sicurezza possono essere ribassati in gara?
No: la stima dei costi della sicurezza redatta secondo il punto 4 dell'Allegato XV individua importi non soggetti a ribasso d'asta. Devono essere calcolati in modo analitico per l'intera durata dei lavori, non con percentuali forfettarie sull'importo dell'opera.
Approfondisci
- ArticoloArt. 100 — Piano di sicurezza e di coordinamento
- GuidaPSC: quando serve e cosa deve contenere
- GuidaPOS: il Piano Operativo di Sicurezza in pratica
- GuidaI costi della sicurezza negli appalti: come calcolarli
- RuoloCoordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)
- GuidaNotifica preliminare: quando inviarla e a chi