Titolo IV · Capo III — Sanzioni
Art. 158 — Sanzioni per i coordinatori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 158 chiude, insieme agli articoli vicini, il Capo III del Titolo IV dedicato alle sanzioni nei cantieri temporanei o mobili. Individua le pene per le due figure di coordinamento della sicurezza e le collega, obbligo per obbligo, agli articoli che quegli obblighi li descrivono.
Co. 1 — Coordinatore per la progettazione. È punito con l’arresto o, in alternativa, con l’ammenda per la violazione dell’articolo 91, comma 1: cioè per la mancata redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera nei casi in cui sono obbligatori.
Co. 2 — Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. È punito secondo due livelli di gravità:
- con la pena più severa (arresto o ammenda) per la violazione della maggior parte degli obblighi dell’articolo 92, comma 1: verifica dell’applicazione del PSC, verifica dell’idoneità dei POS, organizzazione della cooperazione e del coordinamento, segnalazione delle inosservanze al committente con proposta di sospensione, e sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;
- con una pena attenuata per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 92, comma 1, lett. d), relativo alla verifica dell’attuazione delle intese tra le parti sociali finalizzate al coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori.
Gli importi delle ammende sono indicati nel testo dell’articolo e vengono periodicamente rivalutati: la norma non lascia margine di discrezionalità sull’esistenza dell’illecito, solo sulla misura della pena entro i limiti edittali.
Cosa significa in pratica
L’art. 158 traduce in responsabilità penale personale il ruolo dei coordinatori. È bene ricordare da dove nascono queste figure: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il committente designa un coordinatore per la progettazione e un coordinatore per l’esecuzione. Non sono dipendenti dell’impresa e non coincidono con il datore di lavoro del cantiere: sono professionisti tecnici che rispondono in proprio dei compiti loro assegnati.
La logica sanzionatoria segue una scansione precisa. Il CSP interviene nella fase di progetto: il suo obbligo cardine è produrre gli strumenti di pianificazione della sicurezza — PSC e fascicolo. Se mancano, o non vengono redatti nei casi previsti, scatta la sanzione del comma 1. Il CSE interviene invece durante i lavori: deve far vivere quel piano nel cantiere reale, verificando che le imprese lo applichino, controllando i POS, coordinando le lavorazioni interferenti e, nei casi limite, fermando le attività pericolose.
Un esempio concreto. In un cantiere edile operano contemporaneamente l’impresa di strutture, l’elettricista e il ponteggista. Il CSE nota che il ponteggio viene montato in difformità dal PSC, con un piano di lavoro senza parapetto completo. Se si limita ad annotarlo senza attivare la segnalazione al committente e la proposta di sospensione (art. 92, co. 1, lett. e), o senza fermare direttamente quella singola lavorazione in presenza di pericolo grave e imminente (lett. f), la sua inerzia è penalmente rilevante ai sensi dell’art. 158, comma 2, indipendentemente dal fatto che poi si verifichi o meno un infortunio.
La graduazione tra i due livelli di pena non è casuale. Gli obblighi puniti più severamente sono quelli che incidono direttamente sul controllo dei rischi in cantiere; l’obbligo attenuato riguarda invece un adempimento di natura più organizzativa e relazionale. Il legislatore ha voluto marcare la differenza tra ciò che tiene in vita la prevenzione operativa e ciò che ne cura il contorno.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Coordinatore per la progettazione (CSP): destinatario del comma 1. Risponde della mancata elaborazione del PSC e del fascicolo dell’opera secondo l’art. 91.
- Coordinatore per l’esecuzione (CSE): destinatario del comma 2, con la duplice graduazione di pena. Risponde della vigilanza attiva sull’attuazione della sicurezza in cantiere secondo l’art. 92.
- Committente e responsabile dei lavori: non sono sanzionati da questo articolo, ma dall’art. 157; a loro competono la designazione dei coordinatori e la verifica dei loro requisiti. La corretta nomina non trasferisce a valle la responsabilità penale del coordinatore, che resta personale.
- Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese: rispondono degli obblighi propri ai sensi dell’art. 159. Le posizioni possono concorrere: sullo stesso evento possono coesistere la responsabilità del CSE che non ha vigilato e quella del datore di lavoro che non ha eseguito correttamente la lavorazione.
Errori comuni
- Confondere il ruolo del coordinatore con quello del datore di lavoro. Il CSE non dirige le imprese né sostituisce i loro obblighi: coordina e vigila. Ma proprio quella vigilanza è un dovere sanzionato, non un compito di cortesia.
- Ridurre il coordinamento a carta. Un PSC formalmente redatto ma mai verificato in cantiere non mette il CSE al riparo: l’art. 92 chiede un’attività continuativa di controllo, ed è quella che l’art. 158 presidia.
- Non attivare la sospensione dei lavori. L’obbligo di proporre la sospensione al committente e, nei casi di pericolo grave e imminente, di fermare direttamente le lavorazioni è tra i più pesantemente sanzionati. L’esitazione, in sede penale, pesa come l’omissione.
- Ritenere che l’assenza di infortunio escluda la sanzione. Le fattispecie dell’art. 158 sono contravvenzioni di pericolo: si perfezionano con la violazione dell’obbligo, a prescindere dal verificarsi del danno.
Domande frequenti sull’art. 158
Chi risponde delle sanzioni previste dall'art. 158?
I due coordinatori della sicurezza in cantiere: il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). Sono figure tecniche nominate dal committente, distinte dal datore di lavoro delle imprese: rispondono in proprio degli obblighi loro attribuiti dagli artt. 91 e 92.
Il coordinatore per l'esecuzione è sanzionato se non sospende i lavori in caso di pericolo grave?
Sì. La mancata sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente, prevista come obbligo dall'art. 92, co. 1, lett. f), rientra tra le violazioni punite con la pena più severa dell'art. 158. È uno dei doveri centrali del ruolo, non una facoltà.
Le sanzioni per i coordinatori sostituiscono quelle a carico del committente?
No. L'art. 158 colpisce gli obblighi propri dei coordinatori; gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori sono sanzionati dall'art. 157, quelli di datori di lavoro, dirigenti e preposti dall'art. 159. Le responsabilità sono autonome e possono concorrere sullo stesso cantiere.
Approfondisci
- ArticoloArt. 91 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
- ArticoloArt. 92 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- ArticoloArt. 157 — Sanzioni per il committente e il responsabile dei lavori
- ArticoloArt. 159 — Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
- RuoloCoordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)
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