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TUS

Titolo IV · Capo III — Sanzioni

Art. 158 — Sanzioni per i coordinatori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 158 chiude, insieme agli articoli vicini, il Capo III del Titolo IV dedicato alle sanzioni nei cantieri temporanei o mobili. Individua le pene per le due figure di coordinamento della sicurezza e le collega, obbligo per obbligo, agli articoli che quegli obblighi li descrivono.

Co. 1 — Coordinatore per la progettazione. È punito con l’arresto o, in alternativa, con l’ammenda per la violazione dell’articolo 91, comma 1: cioè per la mancata redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera nei casi in cui sono obbligatori.

Co. 2 — Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. È punito secondo due livelli di gravità:

  • con la pena più severa (arresto o ammenda) per la violazione della maggior parte degli obblighi dell’articolo 92, comma 1: verifica dell’applicazione del PSC, verifica dell’idoneità dei POS, organizzazione della cooperazione e del coordinamento, segnalazione delle inosservanze al committente con proposta di sospensione, e sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;
  • con una pena attenuata per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 92, comma 1, lett. d), relativo alla verifica dell’attuazione delle intese tra le parti sociali finalizzate al coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori.

Gli importi delle ammende sono indicati nel testo dell’articolo e vengono periodicamente rivalutati: la norma non lascia margine di discrezionalità sull’esistenza dell’illecito, solo sulla misura della pena entro i limiti edittali.

Cosa significa in pratica

L’art. 158 traduce in responsabilità penale personale il ruolo dei coordinatori. È bene ricordare da dove nascono queste figure: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il committente designa un coordinatore per la progettazione e un coordinatore per l’esecuzione. Non sono dipendenti dell’impresa e non coincidono con il datore di lavoro del cantiere: sono professionisti tecnici che rispondono in proprio dei compiti loro assegnati.

La logica sanzionatoria segue una scansione precisa. Il CSP interviene nella fase di progetto: il suo obbligo cardine è produrre gli strumenti di pianificazione della sicurezza — PSC e fascicolo. Se mancano, o non vengono redatti nei casi previsti, scatta la sanzione del comma 1. Il CSE interviene invece durante i lavori: deve far vivere quel piano nel cantiere reale, verificando che le imprese lo applichino, controllando i POS, coordinando le lavorazioni interferenti e, nei casi limite, fermando le attività pericolose.

Un esempio concreto. In un cantiere edile operano contemporaneamente l’impresa di strutture, l’elettricista e il ponteggista. Il CSE nota che il ponteggio viene montato in difformità dal PSC, con un piano di lavoro senza parapetto completo. Se si limita ad annotarlo senza attivare la segnalazione al committente e la proposta di sospensione (art. 92, co. 1, lett. e), o senza fermare direttamente quella singola lavorazione in presenza di pericolo grave e imminente (lett. f), la sua inerzia è penalmente rilevante ai sensi dell’art. 158, comma 2, indipendentemente dal fatto che poi si verifichi o meno un infortunio.

La graduazione tra i due livelli di pena non è casuale. Gli obblighi puniti più severamente sono quelli che incidono direttamente sul controllo dei rischi in cantiere; l’obbligo attenuato riguarda invece un adempimento di natura più organizzativa e relazionale. Il legislatore ha voluto marcare la differenza tra ciò che tiene in vita la prevenzione operativa e ciò che ne cura il contorno.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Coordinatore per la progettazione (CSP): destinatario del comma 1. Risponde della mancata elaborazione del PSC e del fascicolo dell’opera secondo l’art. 91.
  • Coordinatore per l’esecuzione (CSE): destinatario del comma 2, con la duplice graduazione di pena. Risponde della vigilanza attiva sull’attuazione della sicurezza in cantiere secondo l’art. 92.
  • Committente e responsabile dei lavori: non sono sanzionati da questo articolo, ma dall’art. 157; a loro competono la designazione dei coordinatori e la verifica dei loro requisiti. La corretta nomina non trasferisce a valle la responsabilità penale del coordinatore, che resta personale.
  • Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese: rispondono degli obblighi propri ai sensi dell’art. 159. Le posizioni possono concorrere: sullo stesso evento possono coesistere la responsabilità del CSE che non ha vigilato e quella del datore di lavoro che non ha eseguito correttamente la lavorazione.

Errori comuni

  1. Confondere il ruolo del coordinatore con quello del datore di lavoro. Il CSE non dirige le imprese né sostituisce i loro obblighi: coordina e vigila. Ma proprio quella vigilanza è un dovere sanzionato, non un compito di cortesia.
  2. Ridurre il coordinamento a carta. Un PSC formalmente redatto ma mai verificato in cantiere non mette il CSE al riparo: l’art. 92 chiede un’attività continuativa di controllo, ed è quella che l’art. 158 presidia.
  3. Non attivare la sospensione dei lavori. L’obbligo di proporre la sospensione al committente e, nei casi di pericolo grave e imminente, di fermare direttamente le lavorazioni è tra i più pesantemente sanzionati. L’esitazione, in sede penale, pesa come l’omissione.
  4. Ritenere che l’assenza di infortunio escluda la sanzione. Le fattispecie dell’art. 158 sono contravvenzioni di pericolo: si perfezionano con la violazione dell’obbligo, a prescindere dal verificarsi del danno.

Domande frequenti sull’art. 158

Chi risponde delle sanzioni previste dall'art. 158?

I due coordinatori della sicurezza in cantiere: il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). Sono figure tecniche nominate dal committente, distinte dal datore di lavoro delle imprese: rispondono in proprio degli obblighi loro attribuiti dagli artt. 91 e 92.

Il coordinatore per l'esecuzione è sanzionato se non sospende i lavori in caso di pericolo grave?

Sì. La mancata sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente, prevista come obbligo dall'art. 92, co. 1, lett. f), rientra tra le violazioni punite con la pena più severa dell'art. 158. È uno dei doveri centrali del ruolo, non una facoltà.

Le sanzioni per i coordinatori sostituiscono quelle a carico del committente?

No. L'art. 158 colpisce gli obblighi propri dei coordinatori; gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori sono sanzionati dall'art. 157, quelli di datori di lavoro, dirigenti e preposti dall'art. 159. Le responsabilità sono autonome e possono concorrere sullo stesso cantiere.

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