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TUS

Titolo VIII · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Art. 213 — Campo di applicazione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 213 è la porta d’ingresso del Capo V del Titolo VIII: un solo comma, che definisce perimetro e finalità delle norme successive.

Co. 1 — Il Capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Tre elementi meritano attenzione:

  • prescrizioni minime: è il livello di tutela sotto il quale non si può scendere, ma nulla vieta misure più protettive;
  • radiazioni ottiche artificiali: conta l’origine della sorgente, non il tipo di radiazione. La radiazione solare, pur essendo otticamente identica, resta fuori dal Capo V;
  • occhi e cute: sono gli organi bersaglio, perché le radiazioni ottiche non penetrano oltre i tessuti superficiali. L’intero impianto dei capi successivi — definizioni, valori limite, valutazione dei rischi — è costruito su questi effetti.

Cosa significa in pratica

Le “radiazioni ottiche” sono la porzione non ionizzante dello spettro elettromagnetico compresa tra ultravioletto, luce visibile e infrarosso: la definizione tecnica arriva con l’art. 214, ma l’art. 213 ti dice già a chi guardare in azienda. La domanda operativa è semplice: ho sorgenti artificiali che emettono UV, luce intensa o calore radiante?

Gli esempi concreti sono più diffusi di quanto si pensi:

  • saldatura ad arco e ossitaglio: l’arco elettrico è tra le sorgenti UV più intense presenti nei luoghi di lavoro, e coinvolge sia il saldatore sia chi lavora nelle vicinanze (il classico “colpo d’arco” di chi passava accanto senza schermo);
  • laser: marcatura, taglio, misura, applicazioni medicali ed estetiche — un rischio con logiche di classificazione proprie;
  • lampade UV per polimerizzazione di inchiostri e resine, controlli non distruttivi, sterilizzazione e lampade germicide;
  • corpi incandescenti: forni di fusione e trattamento termico, colate di metallo o vetro, che emettono forti quantità di infrarosso e luce visibile;
  • illuminazione speciale: fari da palcoscenico e studi televisivi, proiettori ad alta intensità, lampade per fototerapia.

All’estremo opposto, moltissime sorgenti sono trascurabili: l’illuminazione ordinaria degli uffici, i monitor, le fotocopiatrici. La prassi tecnica consente in questi casi una valutazione semplificata (“giustificazione”), senza misurazioni strumentali: quello che conta è che la scelta sia motivata nel documento di valutazione, come richiede la disciplina generale degli agenti fisici dell’art. 181.

Due esclusioni vanno tenute ben distinte:

  1. Radiazione solare: non è “artificiale”, quindi il Capo V non si applica. Ma per cantieri, agricoltura e tutti i lavori all’aperto l’esposizione a UV solare resta un rischio da valutare ai sensi dell’art. 28, con ombreggiature, organizzazione degli orari, indumenti e protezioni adeguate.
  2. Radiazioni ionizzanti: raggi X, gamma e radon non sono radiazioni ottiche e seguono una disciplina autonoma, oggi il D.Lgs. 101/2020.

Una volta accertato che una sorgente rientra nel campo di applicazione, si innesca la sequenza del Capo V: valutazione e, se necessario, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione (art. 216) rispetto ai valori limite dell’Allegato XXXVII, misure di eliminazione o riduzione del rischio, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria per gli esposti. L’apparato sanzionatorio è quello del Titolo VIII, riferito agli obblighi sostanziali dei capi e articoli successivi.

Errori comuni

  1. Pensare solo ai laser. La sorgente statisticamente più critica nelle PMI è l’arco di saldatura, non il laser: escluderla dalla valutazione perché “si è sempre fatto così” è l’errore più frequente in sede ispettiva.
  2. Estendere il Capo V al sole (o ignorare il sole del tutto). La radiazione solare non rientra nell’art. 213, ma non per questo sparisce dagli obblighi: va gestita nella valutazione generale dei rischi. I due piani vengono spesso confusi in entrambe le direzioni.
  3. Dimenticare gli esposti “indiretti”. Il campo di applicazione riguarda i lavoratori esposti, non solo chi usa la sorgente: manutentori, addetti al transito vicino alle postazioni di saldatura, personale in prossimità di forni aperti.
  4. Nessuna traccia della giustificazione. Considerare trascurabili le sorgenti convenzionali è legittimo, ma la scelta va documentata: un DVR che non menziona affatto le radiazioni ottiche, in un’azienda con reparto saldatura, equivale a una valutazione mancante.

Domande frequenti sull’art. 213

  • La luce del sole rientra nel campo di applicazione dell'art. 213?

    No. Il Capo V riguarda solo le radiazioni ottiche di origine artificiale: la radiazione solare ne è esclusa per definizione. Questo non significa che il lavoro all'aperto sia esente da obblighi: l'esposizione a UV solare va comunque valutata nell'ambito della valutazione generale di tutti i rischi prevista dall'art. 28, con misure di prevenzione adeguate.

  • Quali sorgenti aziendali tipiche fanno scattare il Capo V?

    Le più comuni sono l'arco di saldatura, le sorgenti laser, le lampade UV per polimerizzazione ed essiccazione, le lampade germicide, i corpi incandescenti come forni e colate di metallo o vetro. Anche l'illuminazione speciale da palcoscenico o i fari ad alta intensità possono rilevare, mentre la normale illuminazione da ufficio è in genere una sorgente trascurabile.

  • Le radiazioni ionizzanti come i raggi X rientrano nell'art. 213?

    No. Le radiazioni ottiche sono radiazioni non ionizzanti comprese tra ultravioletto, visibile e infrarosso. Le radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, radon) sono escluse dal Titolo VIII e disciplinate da una normativa autonoma, oggi il D.Lgs. 101/2020, che ha un proprio sistema di valutazione, esperti qualificati e sorveglianza dedicata.

  • Perché la norma cita espressamente occhi e cute?

    Perché sono i due bersagli biologici delle radiazioni ottiche: la radiazione UV, visibile e IR non penetra in profondità nel corpo, ma può danneggiare cornea, cristallino e retina (fotocheratite, cataratta, lesioni retiniche) e la pelle (eritemi, ustioni, invecchiamento cutaneo e, per gli UV, tumori cutanei). Su questi effetti sono costruiti i valori limite dell'Allegato XXXVII.