Titolo VIII · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 213 — Campo di applicazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 213 è la porta d’ingresso del Capo V del Titolo VIII: un solo comma, che definisce perimetro e finalità delle norme successive.
Co. 1 — Il Capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Tre elementi meritano attenzione:
- prescrizioni minime: è il livello di tutela sotto il quale non si può scendere, ma nulla vieta misure più protettive;
- radiazioni ottiche artificiali: conta l’origine della sorgente, non il tipo di radiazione. La radiazione solare, pur essendo otticamente identica, resta fuori dal Capo V;
- occhi e cute: sono gli organi bersaglio, perché le radiazioni ottiche non penetrano oltre i tessuti superficiali. L’intero impianto dei capi successivi — definizioni, valori limite, valutazione dei rischi — è costruito su questi effetti.
Cosa significa in pratica
Le “radiazioni ottiche” sono la porzione non ionizzante dello spettro elettromagnetico compresa tra ultravioletto, luce visibile e infrarosso: la definizione tecnica arriva con l’art. 214, ma l’art. 213 ti dice già a chi guardare in azienda. La domanda operativa è semplice: ho sorgenti artificiali che emettono UV, luce intensa o calore radiante?
Gli esempi concreti sono più diffusi di quanto si pensi:
- saldatura ad arco e ossitaglio: l’arco elettrico è tra le sorgenti UV più intense presenti nei luoghi di lavoro, e coinvolge sia il saldatore sia chi lavora nelle vicinanze (il classico “colpo d’arco” di chi passava accanto senza schermo);
- laser: marcatura, taglio, misura, applicazioni medicali ed estetiche — un rischio con logiche di classificazione proprie;
- lampade UV per polimerizzazione di inchiostri e resine, controlli non distruttivi, sterilizzazione e lampade germicide;
- corpi incandescenti: forni di fusione e trattamento termico, colate di metallo o vetro, che emettono forti quantità di infrarosso e luce visibile;
- illuminazione speciale: fari da palcoscenico e studi televisivi, proiettori ad alta intensità, lampade per fototerapia.
All’estremo opposto, moltissime sorgenti sono trascurabili: l’illuminazione ordinaria degli uffici, i monitor, le fotocopiatrici. La prassi tecnica consente in questi casi una valutazione semplificata (“giustificazione”), senza misurazioni strumentali: quello che conta è che la scelta sia motivata nel documento di valutazione, come richiede la disciplina generale degli agenti fisici dell’art. 181.
Due esclusioni vanno tenute ben distinte:
- Radiazione solare: non è “artificiale”, quindi il Capo V non si applica. Ma per cantieri, agricoltura e tutti i lavori all’aperto l’esposizione a UV solare resta un rischio da valutare ai sensi dell’art. 28, con ombreggiature, organizzazione degli orari, indumenti e protezioni adeguate.
- Radiazioni ionizzanti: raggi X, gamma e radon non sono radiazioni ottiche e seguono una disciplina autonoma, oggi il D.Lgs. 101/2020.
Una volta accertato che una sorgente rientra nel campo di applicazione, si innesca la sequenza del Capo V: valutazione e, se necessario, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione (art. 216) rispetto ai valori limite dell’Allegato XXXVII, misure di eliminazione o riduzione del rischio, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria per gli esposti. L’apparato sanzionatorio è quello del Titolo VIII, riferito agli obblighi sostanziali dei capi e articoli successivi.
Errori comuni
- Pensare solo ai laser. La sorgente statisticamente più critica nelle PMI è l’arco di saldatura, non il laser: escluderla dalla valutazione perché “si è sempre fatto così” è l’errore più frequente in sede ispettiva.
- Estendere il Capo V al sole (o ignorare il sole del tutto). La radiazione solare non rientra nell’art. 213, ma non per questo sparisce dagli obblighi: va gestita nella valutazione generale dei rischi. I due piani vengono spesso confusi in entrambe le direzioni.
- Dimenticare gli esposti “indiretti”. Il campo di applicazione riguarda i lavoratori esposti, non solo chi usa la sorgente: manutentori, addetti al transito vicino alle postazioni di saldatura, personale in prossimità di forni aperti.
- Nessuna traccia della giustificazione. Considerare trascurabili le sorgenti convenzionali è legittimo, ma la scelta va documentata: un DVR che non menziona affatto le radiazioni ottiche, in un’azienda con reparto saldatura, equivale a una valutazione mancante.
Domande frequenti sull’art. 213
La luce del sole rientra nel campo di applicazione dell'art. 213?
No. Il Capo V riguarda solo le radiazioni ottiche di origine artificiale: la radiazione solare ne è esclusa per definizione. Questo non significa che il lavoro all'aperto sia esente da obblighi: l'esposizione a UV solare va comunque valutata nell'ambito della valutazione generale di tutti i rischi prevista dall'art. 28, con misure di prevenzione adeguate.
Quali sorgenti aziendali tipiche fanno scattare il Capo V?
Le più comuni sono l'arco di saldatura, le sorgenti laser, le lampade UV per polimerizzazione ed essiccazione, le lampade germicide, i corpi incandescenti come forni e colate di metallo o vetro. Anche l'illuminazione speciale da palcoscenico o i fari ad alta intensità possono rilevare, mentre la normale illuminazione da ufficio è in genere una sorgente trascurabile.
Le radiazioni ionizzanti come i raggi X rientrano nell'art. 213?
No. Le radiazioni ottiche sono radiazioni non ionizzanti comprese tra ultravioletto, visibile e infrarosso. Le radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, radon) sono escluse dal Titolo VIII e disciplinate da una normativa autonoma, oggi il D.Lgs. 101/2020, che ha un proprio sistema di valutazione, esperti qualificati e sorveglianza dedicata.
Perché la norma cita espressamente occhi e cute?
Perché sono i due bersagli biologici delle radiazioni ottiche: la radiazione UV, visibile e IR non penetra in profondità nel corpo, ma può danneggiare cornea, cristallino e retina (fotocheratite, cataratta, lesioni retiniche) e la pelle (eritemi, ustioni, invecchiamento cutaneo e, per gli UV, tumori cutanei). Su questi effetti sono costruiti i valori limite dell'Allegato XXXVII.
Approfondisci
- ArticoloArt. 214 — Definizioni
- ArticoloArt. 215 — Valori limite di esposizione
- ArticoloArt. 216 — Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 181 — Valutazione dei rischi
- AllegatoAllegato XXXVII — Radiazioni ottiche artificiali: valori limite di esposizione
- GlossarioRadiazioni ottiche artificiali
- RischioSorgenti laser
- RischioRadiazione UV solare (lavoro all’aperto)