Salta al contenuto
TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXXVII

Radiazioni ottiche artificiali: valori limite di esposizione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XXXVII

Il Capo V del Titolo VIII protegge i lavoratori dai rischi per occhi e cute derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali: ultravioletto, luce visibile e infrarosso emessi da sorgenti create dall’uomo. L’art. 215 stabilisce che l’esposizione non deve superare determinati valori limite di esposizione (VLE): l’Allegato XXXVII è il documento tecnico che li contiene, in due parti distinte:

  • Parte I — Radiazioni ottiche non coerenti: tutte le sorgenti “ordinarie” (lampade, archi di saldatura, corpi incandescenti, LED);
  • Parte II — Radiazioni laser: le sorgenti coerenti, con tabelle dedicate per l’esposizione di occhio e cute.

I limiti sono costruiti sugli effetti sanitari accertati: fotocheratite e fotocongiuntivite, danni alla retina da luce blu, cataratta da infrarosso, eritemi e ustioni cutanee, fino ai danni irreversibili da fascio laser diretto.

Chi lo richiama nel decreto

  • Art. 213: definisce il campo di applicazione del Capo V (solo sorgenti artificiali);
  • Art. 215: fissa i valori limite rinviando alle tabelle dell’Allegato XXXVII;
  • Art. 216: impone la valutazione dell’esposizione con misure o calcoli secondo le norme tecniche, confrontando i risultati con i VLE dell’allegato;
  • Art. 217: fa scattare il programma di misure tecniche e organizzative quando la valutazione indica possibili superamenti;
  • Art. 218: collega ai limiti la sorveglianza sanitaria e il controllo medico in caso di esposizione oltre soglia.

Parte I: le radiazioni non coerenti

La Parte I esprime i limiti attraverso grandezze radiometriche che il valutatore deve saper leggere:

GrandezzaSimboloCosa misuraEffetto protetto (esempi)
Esposizione radianteHEnergia per unità di superficie (J/m²)Danni UV a occhi e cute, ustione retinica
IrradianzaEPotenza per unità di superficie (W/m²)Cataratta da IR, danno termico cutaneo
RadianzaLPotenza emessa per superficie e angolo solidoDanno fotochimico retinico da luce blu

Le tabelle assegnano a ogni banda spettrale (UVC, UVB, UVA, visibile, IR-A, IR-B, IR-C) il limite pertinente, spesso ponderato con curve spettrali che pesano le lunghezze d’onda più pericolose e con tempi di esposizione differenziati. I valori numerici puntuali, banda per banda, vanno letti direttamente sul testo ufficiale dell’allegato: nella pratica il confronto è quasi sempre gestito da software e banche dati dedicate (come quelle del Portale Agenti Fisici), non a mano.

Esempi aziendali tipici: l’arco di saldatura in carpenteria (UV e luce blu intensi), i forni di fusione di vetro e metalli (IR), le lampade germicide UVC installate dopo l’emergenza sanitaria, le lampade per fototerapia e per polimerizzazione in ambito dentale ed estetico.

Parte II: le radiazioni laser

Per i laser la Parte II fornisce tabelle di VLE per esposizione dell’occhio (fascio diretto e riflessioni) e della cute, in funzione di lunghezza d’onda e durata dell’impulso. In azienda il percorso operativo è:

  1. partire dalla classificazione del laser dichiarata dal fabbricante secondo le norme tecniche di prodotto;
  2. per le classi più elevate (tipicamente 3B e 4: taglio e marcatura laser, applicazioni medicali ed estetiche), valutare le condizioni reali d’uso rispetto ai VLE;
  3. definire zona laser controllata, segnaletica, formazione e occhiali con protezione adeguata alla specifica lunghezza d’onda, gestiti come DPI a tutti gli effetti.

Come usare l’allegato nella valutazione

La sequenza corretta ricalca quella delle radiazioni ottiche artificiali in generale: censimento delle sorgenti, giustificazione per quelle banalmente sicure, valutazione approfondita (dati del fabbricante, calcolo o misura secondo le norme tecniche UNI e CEI richiamate dall’art. 216) per le altre, confronto con i VLE, misure di riduzione con priorità a schermature e delimitazioni, infine sorveglianza sanitaria per gli esposti oltre i valori di azione previsti dal Titolo VIII.

Errori comuni

  1. Valutare “a occhio”: la pericolosità delle radiazioni ottiche non è percepibile — il danno UV alla cornea si manifesta ore dopo l’esposizione. Serve il confronto documentato con i VLE, non l’impressione soggettiva.
  2. Ignorare le sorgenti accessorie: lampade UV di controllo qualità, essiccatori di inchiostri e vernici, dispositivi estetici acquistati senza documentazione tecnica finiscono spesso fuori dal DVR.
  3. Occhiali generici per il laser: un filtro efficace su una lunghezza d’onda può essere trasparente a un’altra; la protezione va scelta sulla scheda tecnica della specifica sorgente.
  4. Dimenticare i terzi: manutentori, visitatori e lavoratori di imprese appaltatrici possono trovarsi nel raggio della sorgente; delimitazioni e coordinamento vanno previsti anche per loro.
  5. Confondere artificiale e solare: escludere il sole dal Capo V non significa ignorarlo; per i lavori all’aperto la radiazione UV solare resta un rischio da valutare nel DVR.

Domande frequenti

L'Allegato XXXVII si applica anche alla luce solare?

No: l'Allegato XXXVII riguarda solo le radiazioni ottiche di origine artificiale (lampade, archi di saldatura, laser, corpi incandescenti). L'esposizione al sole dei lavoratori all'aperto non rientra nel Capo V del Titolo VIII, ma va comunque valutata nel DVR ai sensi dell'art. 28 come rischio particolare, con misure di protezione dedicate.

Devo sempre misurare per confrontarmi con i valori limite?

Non necessariamente. Per molte sorgenti di uso comune (illuminazione ordinaria, videoterminali, fotocopiatrici) la valutazione può concludersi con una giustificazione documentata di rischio trascurabile. La misura o il calcolo secondo le norme tecniche serve quando la sorgente è potenzialmente critica — saldatura, forni, UV germicidi, laser di classe elevata — e non bastano i dati del fabbricante.

Cosa succede se i valori limite dell'Allegato XXXVII vengono superati?

Il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l'esposizione sotto il limite, individuare le cause del superamento e adeguare le misure di prevenzione e protezione per evitare che si ripeta. Il lavoratore esposto va inoltre sottoposto a controllo medico secondo le regole della sorveglianza sanitaria del Titolo VIII.

Approfondisci