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TUS

Scheda rischio

Radiazione UV solare (lavoro all’aperto)

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Chi lavora all’aperto — muratori, agricoltori, stradini, giardinieri, addetti alla nautica, personale di eventi — riceve dosi di radiazione ultravioletta solare molto superiori a quelle della popolazione generale, accumulate stagione dopo stagione. Gli effetti hanno due orizzonti temporali. Nel breve termine l’UV provoca eritema (la scottatura), fotocheratite e congiuntivite; nel lungo termine accelera l’invecchiamento cutaneo e, soprattutto, aumenta il rischio di tumori della pelle — melanoma e, ancor più correlati all’esposizione cronica, i carcinomi cutanei. La radiazione solare è classificata come cancerogeno certo per l’uomo (IARC, gruppo 1): è un rischio serio, non un fastidio estivo.

Cosa dice la norma

Qui serve una precisazione che elimina l’equivoco più diffuso. Il Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina le radiazioni ottiche artificiali e i relativi valori limite (Allegato XXXVII): riguarda archi di saldatura, lampade, forni, non il sole. La radiazione UV solare è una sorgente naturale e resta perciò fuori da quei valori limite specifici.

Questo non significa che sia un rischio “senza norma”. Rientra a pieno titolo nell’obbligo generale di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza previsto dall’art. 28, letto insieme alle misure generali di tutela dell’art. 15. Dove i lavoratori operano stabilmente all’aperto, l’esposizione solare va quindi individuata, valutata e gestita nel DVR come qualsiasi altro fattore di rischio, con misure proporzionate. La logica è la stessa degli agenti fisici, ma applicata attraverso il principio generale di valutazione, non attraverso una soglia numerica di legge.

Come si valuta

Mancando un valore limite di legge, la valutazione è qualitativa e stagionale, basata su parametri riconosciuti a livello internazionale:

  1. Individua le mansioni realmente esposte: non tutto il lavoro all’aperto è uguale. Conta il tempo trascorso al sole nelle ore centrali, la stagione, la quota e la presenza di superfici riflettenti (acqua, sabbia, cemento chiaro, lamiere), che aumentano la dose ricevuta.
  2. Usa l’indice UV come riferimento operativo: è il parametro standard (OMS/WMO) che descrive l’intensità della radiazione al suolo. Dai bollettini meteo e dai servizi ambientali puoi ricavare le fasce a rischio elevato e programmare di conseguenza.
  3. Considera i fattori individuali: il fototipo cutaneo, l’assunzione di farmaci fotosensibilizzanti e precedenti lesioni cutanee modificano la suscettibilità. È un elemento da coordinare con il medico competente.
  4. Concentra l’attenzione sulle ore critiche, tipicamente la fascia centrale della giornata nei mesi caldi, quando l’indice UV è più alto.

Un esempio concreto: in un cantiere stradale estivo la squadra che stende asfalto nelle ore centrali cumula in poche settimane una dose molto superiore a quella di un magazziniere che carica furgoni all’alba. Sono due profili di rischio diversi e vanno gestiti con misure diverse, non con una frase unica nel DVR.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Organizzative: sono le più efficaci e le prime da adottare. Riprogramma le lavorazioni più esposte fuori dalle ore di picco, ruota il personale, prevedi pause all’ombra, crea zone d’ombra fisse o mobili (tettoie, teli, gazebo) nelle postazioni fisse. Attenzione al legame con il caldo estremo: sole e stress termico si presentano insieme e vanno pianificati insieme.
  2. Protezione collettiva e tecnica: schermature, coperture delle postazioni statiche, vetri filtranti sulle cabine dei mezzi che restano al sole per ore.
  3. DPI e indumenti: abbigliamento a copertura ampia e a trama fitta, copricapo con visiera e protezione della nuca, occhiali con filtro UV, creme solare ad alto fattore per le parti scoperte, da riapplicare durante il turno. La fornitura va inserita nella normale gestione dei DPI e degli indumenti, con consegna e informazione documentate.
  4. Informazione e formazione: i lavoratori devono capire perché coprirsi conviene, riconoscere i segnali di scottatura e colpo di sole e sapere che il danno cutaneo si accumula in silenzio negli anni.

Sorveglianza sanitaria

Non esiste un obbligo automatico agganciato a un valore limite. La sorveglianza sanitaria si attiva sulla base della valutazione del rischio e del giudizio del medico competente, secondo i criteri generali dell’art. 41. Per le mansioni con esposizione intensa e cronica — pensa a chi lavora tutto l’anno in edilizia o in agricoltura — il protocollo può prevedere il controllo periodico della cute e l’attenzione alle lesioni sospette, con indicazioni personalizzate per i lavoratori a maggiore suscettibilità. È un ambito in cui la buona prassi va spesso oltre il minimo di legge, proprio per la natura cancerogena dell’esposizione.

Errori comuni

  1. Applicare i valori limite delle ROA al sole: è l’errore tecnico più frequente. L’Allegato XXXVII non riguarda la radiazione naturale; usarlo come alibi (“il sole non è nel Titolo VIII”) per non fare nulla è un autogol, perché l’obbligo di valutazione ex art. 28 resta pieno.
  2. Trattare solo il caldo e dimenticare l’UV: molti DVR gestiscono il colpo di calore ma ignorano il danno cutaneo da ultravioletto, che è un rischio distinto e a effetto ritardato.
  3. Affidarsi solo alla crema solare: è l’ultima barriera, non la prima. Senza misure organizzative e senza ombra, la protezione topica da sola non basta.
  4. Ridurre tutto all’estate: l’indice UV è rilevante anche in primavera inoltrata e in quota, e le superfici riflettenti alzano la dose anche fuori dalle giornate più calde.

Domande frequenti

La radiazione UV solare rientra nella disciplina delle radiazioni ottiche artificiali del Titolo VIII?

No. Il Capo V del Titolo VIII e i valori limite dell'Allegato XXXVII riguardano solo le sorgenti artificiali. Il sole è una sorgente naturale e resta fuori da quei valori limite, ma non fuori dagli obblighi: va valutato e gestito nell'ambito della valutazione generale dei rischi ex art. 28, come ogni altro pericolo presente sul lavoro.

Chi lavora al sole ha diritto alla sorveglianza sanitaria?

Non c'è un obbligo automatico legato a un valore limite, come per il rumore. La sorveglianza scatta se la valutazione del rischio e il protocollo del medico competente la ritengono necessaria: per esposizioni intense e prolungate, tipiche di edilizia e agricoltura, il controllo periodico della cute è una misura ragionevole e sempre più adottata.

I tumori della pelle da esposizione solare sono malattie professionali?

La radiazione solare è classificata come cancerogeno certo per l'uomo dalla IARC e i tumori cutanei (in particolare il carcinoma) possono essere riconosciuti come malattia professionale quando l'esposizione lavorativa è documentata. Per questo la tracciabilità delle mansioni all'aperto e delle misure adottate è importante anche in ottica assicurativa e di responsabilità.

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