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TUS

Scheda rischio

Radiazione UV solare (lavoro all’aperto)

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Chi lavora all’aperto — muratori, agricoltori, stradini, giardinieri, addetti alla nautica, personale di eventi — riceve dosi di radiazione ultravioletta solare molto superiori a quelle della popolazione generale, accumulate stagione dopo stagione. Gli effetti hanno due orizzonti temporali. Nel breve termine l’UV provoca eritema (la scottatura), fotocheratite e congiuntivite; nel lungo termine accelera l’invecchiamento cutaneo e, soprattutto, aumenta il rischio di tumori della pelle — melanoma e, ancor più correlati all’esposizione cronica, i carcinomi cutanei. La radiazione solare è classificata come cancerogeno certo per l’uomo (IARC, gruppo 1): è un rischio serio, non un fastidio estivo.

Cosa dice la norma

Qui serve una precisazione che elimina l’equivoco più diffuso. Il Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina le radiazioni ottiche artificiali e i relativi valori limite (Allegato XXXVII): riguarda archi di saldatura, lampade, forni, non il sole. La radiazione UV solare è una sorgente naturale e resta perciò fuori da quei valori limite specifici.

Questo non significa che sia un rischio “senza norma”. Rientra a pieno titolo nell’obbligo generale di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza previsto dall’art. 28, letto insieme alle misure generali di tutela dell’art. 15. Dove i lavoratori operano stabilmente all’aperto, l’esposizione solare va quindi individuata, valutata e gestita nel DVR come qualsiasi altro fattore di rischio, con misure proporzionate. La logica è la stessa degli agenti fisici, ma applicata attraverso il principio generale di valutazione, non attraverso una soglia numerica di legge.

Come si valuta

Mancando un valore limite di legge, la valutazione è qualitativa e stagionale, basata su parametri riconosciuti a livello internazionale:

  1. Individua le mansioni realmente esposte: non tutto il lavoro all’aperto è uguale. Conta il tempo trascorso al sole nelle ore centrali, la stagione, la quota e la presenza di superfici riflettenti (acqua, sabbia, cemento chiaro, lamiere), che aumentano la dose ricevuta.
  2. Usa l’indice UV come riferimento operativo: è il parametro standard (OMS/WMO) che descrive l’intensità della radiazione al suolo. Dai bollettini meteo e dai servizi ambientali puoi ricavare le fasce a rischio elevato e programmare di conseguenza.
  3. Considera i fattori individuali: il fototipo cutaneo, l’assunzione di farmaci fotosensibilizzanti e precedenti lesioni cutanee modificano la suscettibilità. È un elemento da coordinare con il medico competente.
  4. Concentra l’attenzione sulle ore critiche, tipicamente la fascia centrale della giornata nei mesi caldi, quando l’indice UV è più alto.

Un esempio concreto: in un cantiere stradale estivo la squadra che stende asfalto nelle ore centrali cumula in poche settimane una dose molto superiore a quella di un magazziniere che carica furgoni all’alba. Sono due profili di rischio diversi e vanno gestiti con misure diverse, non con una frase unica nel DVR.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Organizzative: sono le più efficaci e le prime da adottare. Riprogramma le lavorazioni più esposte fuori dalle ore di picco, ruota il personale, prevedi pause all’ombra, crea zone d’ombra fisse o mobili (tettoie, teli, gazebo) nelle postazioni fisse. Attenzione al legame con il caldo estremo: sole e stress termico si presentano insieme e vanno pianificati insieme.
  2. Protezione collettiva e tecnica: schermature, coperture delle postazioni statiche, vetri filtranti sulle cabine dei mezzi che restano al sole per ore.
  3. DPI e indumenti: abbigliamento a copertura ampia e a trama fitta, copricapo con visiera e protezione della nuca, occhiali con filtro UV, creme solare ad alto fattore per le parti scoperte, da riapplicare durante il turno. La fornitura va inserita nella normale gestione dei DPI e degli indumenti, con consegna e informazione documentate.
  4. Informazione e formazione: i lavoratori devono capire perché coprirsi conviene, riconoscere i segnali di scottatura e colpo di sole e sapere che il danno cutaneo si accumula in silenzio negli anni.

Sorveglianza sanitaria

Non esiste un obbligo automatico agganciato a un valore limite. La sorveglianza sanitaria si attiva sulla base della valutazione del rischio e del giudizio del medico competente, secondo i criteri generali dell’art. 41. Per le mansioni con esposizione intensa e cronica — pensa a chi lavora tutto l’anno in edilizia o in agricoltura — il protocollo può prevedere il controllo periodico della cute e l’attenzione alle lesioni sospette, con indicazioni personalizzate per i lavoratori a maggiore suscettibilità. È un ambito in cui la buona prassi va spesso oltre il minimo di legge, proprio per la natura cancerogena dell’esposizione.

Errori comuni

  1. Applicare i valori limite delle ROA al sole: è l’errore tecnico più frequente. L’Allegato XXXVII non riguarda la radiazione naturale; usarlo come alibi (“il sole non è nel Titolo VIII”) per non fare nulla è un autogol, perché l’obbligo di valutazione ex art. 28 resta pieno.
  2. Trattare solo il caldo e dimenticare l’UV: molti DVR gestiscono il colpo di calore ma ignorano il danno cutaneo da ultravioletto, che è un rischio distinto e a effetto ritardato.
  3. Affidarsi solo alla crema solare: è l’ultima barriera, non la prima. Senza misure organizzative e senza ombra, la protezione topica da sola non basta.
  4. Ridurre tutto all’estate: l’indice UV è rilevante anche in primavera inoltrata e in quota, e le superfici riflettenti alzano la dose anche fuori dalle giornate più calde.

Domande frequenti

  • La radiazione UV solare rientra nella disciplina delle radiazioni ottiche artificiali del Titolo VIII?

    No. Il Capo V del Titolo VIII e i valori limite dell'Allegato XXXVII riguardano solo le sorgenti artificiali. Il sole è una sorgente naturale e resta fuori da quei valori limite, ma non fuori dagli obblighi: va valutato e gestito nell'ambito della valutazione generale dei rischi ex art. 28, come ogni altro pericolo presente sul lavoro.

  • Chi lavora al sole ha diritto alla sorveglianza sanitaria?

    Non c'è un obbligo automatico legato a un valore limite, come per il rumore. La sorveglianza scatta se la valutazione del rischio e il protocollo del medico competente la ritengono necessaria: per esposizioni intense e prolungate, tipiche di edilizia e agricoltura, il controllo periodico della cute è una misura ragionevole e sempre più adottata.

  • I tumori della pelle da esposizione solare sono malattie professionali?

    La radiazione solare è classificata come cancerogeno certo per l'uomo dalla IARC e i tumori cutanei (in particolare il carcinoma) possono essere riconosciuti come malattia professionale quando l'esposizione lavorativa è documentata. Per questo la tracciabilità delle mansioni all'aperto e delle misure adottate è importante anche in ottica assicurativa e di responsabilità.