Scheda rischio
Caldo estremo e stress termico
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il rischio in breve
Il caldo estremo non è solo disagio: quando il corpo non riesce più a disperdere il calore prodotto e ricevuto dall’ambiente, la temperatura interna sale e compaiono crampi, esaurimento da calore e, nella forma più grave, il colpo di calore, un’emergenza medica potenzialmente letale. Il rischio cresce con la temperatura dell’aria, l’umidità, l’irraggiamento solare, lo sforzo fisico e l’uso di indumenti o DPI che ostacolano la sudorazione. Colpisce chi lavora all’aperto d’estate — edilizia, agricoltura, manutenzione stradale — ma anche chi opera vicino a forni e sorgenti termiche tutto l’anno.
Cosa dice la norma
Non esiste un capo del Testo Unico dedicato al “caldo” con valori limite come per il rumore. La tutela nasce dall’incrocio di più previsioni:
- Il microclima è espressamente incluso tra gli agenti fisici dall’art. 180, che impone di valutarne gli effetti anche quando non è associato a una soglia numerica di legge.
- La valutazione degli agenti fisici è disciplinata dall’art. 181: il datore di lavoro individua ed elimina alla fonte i rischi, tenendo conto delle conoscenze tecniche disponibili.
- L’obbligo generale di valutare tutti i rischi, compresi quelli che possono aggravarsi per condizioni ambientali, discende dall’art. 28 e dalle misure generali di tutela dell’art. 15.
- I requisiti dei luoghi di lavoro in materia di temperatura, umidità e condizioni microclimatiche sono fissati dall’Allegato IV, che richiede condizioni adeguate all’organismo umano tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi richiesti.
Per i lavori all’aperto, in diverse Regioni sono state emanate ordinanze stagionali che limitano l’attività nelle ore più calde durante le allerte: sono provvedimenti mutevoli, da consultare sulle fonti ufficiali e non da citare a memoria.
Come si valuta
Non basta guardare il termometro: conta la combinazione tra ambiente, sforzo e vestiario.
- Screening del contesto: individua le mansioni esposte (all’aperto sotto il sole, vicino a sorgenti termiche, con DPI impermeabili) e i periodi critici.
- Indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature): è l’indice di riferimento negli ambienti “severi caldi”, dove domina lo scambio termico con l’ambiente. Va confrontato con valori di riferimento che tengono conto del dispendio metabolico della mansione e dell’acclimatazione del lavoratore.
- Indice PMV/PPD negli ambienti “moderati” (uffici, terziario), dove l’obiettivo è il comfort e non la sopravvivenza.
- Le misure vanno eseguite secondo le norme tecniche di settore e ripetute quando cambiano il ciclo, gli impianti o la collocazione delle postazioni. La valutazione del microclima descrive gli strumenti e i casi in cui è necessaria.
Ricorda che l’irraggiamento solare aggiunge un secondo rischio, la radiazione UV solare, da valutare insieme al caldo per chi lavora all’aperto.
Le misure, in ordine di priorità
- Ambientali e tecniche: schermare le sorgenti di calore, ventilare e raffrescare gli ambienti indoor, allestire aree d’ombra e punti di ristoro all’aperto, ridurre lo sforzo con l’ausilio di attrezzature.
- Organizzative: sono spesso le più efficaci. Ripianifica le lavorazioni pesanti nelle ore fresche del mattino, introduci rotazioni e pause in zona fresca, garantisci acqua fresca facilmente accessibile e favorisci l’acclimatazione graduale dei neoassunti e di chi rientra da un’assenza. Un cantiere che sposta le colate di calcestruzzo all’alba applica una misura di prevenzione, non un favore.
- Informazione e formazione: i lavoratori devono riconoscere i sintomi precoci (sete intensa, mal di testa, vertigini, confusione) nei colleghi e sapere come reagire. Prevedi istruzioni chiare nel piano di emergenza per il primo soccorso in caso di malore da calore.
- DPI e indumenti: privilegia tessuti traspiranti e di colore chiaro; dove i DPI aumentano il carico termico, riduci i tempi di esposizione anziché limitarti a fornirli.
Sorveglianza sanitaria
Il caldo di per sé non attiva automaticamente la sorveglianza sanitaria, ma il medico competente ha un ruolo centrale: la sua collaborazione alla valutazione consente di individuare i lavoratori più suscettibili — persone con patologie cardiovascolari, che assumono determinati farmaci, in gravidanza o con età avanzata — per i quali servono misure aggiuntive o limitazioni. Il giudizio di idoneità alla mansione può recepire prescrizioni legate all’esposizione al calore. Gli esiti collettivi e i quasi infortuni da malore vanno riportati nella valutazione, chiudendo il cerchio.
Errori comuni
- Aspettare l’emergenza: aggiornare il DVR quando è già in corso l’ondata di calore è tardivo; la pianificazione va fatta prima della stagione.
- Confondere comfort e sicurezza: valutare un cantiere estivo con l’indice pensato per gli uffici sottostima gravemente il rischio.
- Ignorare l’umidità e lo sforzo: 30 °C con umidità elevata e lavoro pesante sono più pericolosi di una temperatura più alta ma secca e a riposo.
- Dimenticare l’acclimatazione: il neoassunto o chi torna dalle ferie è più vulnerabile nei primi giorni, proprio quando spesso viene messo subito a pieno regime.
- Fermarsi ai DPI: dare una bottiglia d’acqua senza rivedere orari, pause e organizzazione del lavoro non è una misura sufficiente.
Domande frequenti
Esiste una temperatura di legge oltre la quale si deve fermare il lavoro?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una soglia numerica unica: l'obbligo è valutare il rischio e adottare misure adeguate. Il fermo del lavoro nelle ore più calde discende dalla valutazione aziendale e, per alcuni settori e territori, da ordinanze regionali stagionali che vanno verificate sulle fonti ufficiali di volta in volta.
Il caldo va valutato anche se lavoriamo al chiuso?
Sì. Il caldo severo si presenta anche in ambienti indoor con sorgenti termiche (fonderie, vetrerie, cucine, stirerie, panetterie). In questi casi il microclima è un fattore di rischio da valutare con indici specifici come il WBGT, indipendentemente dalla stagione.
Il colpo di calore sul lavoro è un infortunio?
Sì. Un malore da calore avvenuto in occasione di lavoro è un infortunio a tutti gli effetti e va gestito come tale, con soccorso immediato e denuncia all'INAIL secondo i termini di legge. La prevenzione documentata nel DVR è ciò che distingue un evento gestito da una responsabilità del datore di lavoro.