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TUS

Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 191 — Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 191 disciplina un caso particolare della valutazione del rumore: le attività in cui l’esposizione è così variabile da rendere poco utile la misura media giornaliera.

Co. 1 — Nell’ambito della valutazione del rischio dell’art. 190, per le attività caratterizzate da una notevole fluttuazione dei livelli di esposizione personale — molto diversi da un giorno all’altro e all’interno della stessa giornata — il datore di lavoro può attribuire ai lavoratori interessati un’esposizione pari al valore limite di esposizione. In questo caso la valutazione si limita a determinare il rumore prodotto dalle singole attrezzature nei posti operatore, ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione. La semplificazione è ammessa a condizione di assicurare comunque la disponibilità dei DPI dell’udito, l’informazione e la formazione e la sorveglianza sanitaria. Co. 2 — Nel documento di valutazione dei rischi (art. 28), accanto ai nominativi dei lavoratori classificati con questo criterio, va riportato il riferimento al presente articolo.

Cosa significa in pratica

La valutazione del rumore normalmente si fonda sul livello di esposizione personale giornaliero (L_EX,8h): si misura, si media sulle otto ore e si confronta con i valori di azione e con il valore limite dell’art. 189. Ma esistono lavorazioni in cui questa media dice poco: un giorno l’operatore usa per ore un utensile rumorosissimo, il giorno dopo fa tutt’altro. Pensa a una carpenteria dove lo stesso addetto oggi smerigli per l’intero turno e domani monti a mano, o a un cantiere in cui l’uso della demolitrice dipende dalla fase dei lavori.

In questi casi inseguire una misura “personale” rappresentativa è complicato e spesso fuorviante. L’art. 191 offre una via pragmatica: invece di stimare quanto rumore prende in media quel lavoratore, il datore di lavoro lo considera direttamente esposto al valore limite — cioè al livello più alto previsto dalla norma — e concentra la misurazione su quanto rumore emette ciascuna attrezzatura al posto operatore. È una scelta prudenziale: si presume il caso peggiore.

Il punto da capire è che questa non è una scappatoia per fare meno. Attribuire l’esposizione al valore limite significa attivare il regime di tutela più severo: quei lavoratori vanno trattati come se fossero ai massimi livelli di rischio. Per questo la norma condiziona espressamente la semplificazione a tre garanzie non negoziabili:

  • disponibilità dei DPI dell’udito adeguati (otoprotettori);
  • informazione e formazione specifiche sul rischio rumore;
  • sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

La misura fonometrica delle attrezzature resta comunque necessaria: serve a capire dove e come ridurre il rumore alla fonte, a scegliere i DPI giusti e a giustificare tecnicamente la classificazione. L’art. 191 semplifica il modo di attribuire l’esposizione ai singoli, non elimina l’analisi tecnica.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: valuta se l’attività rientra davvero tra quelle a esposizione molto variabile, decide se applicare il criterio dell’art. 191 e garantisce comunque DPI, formazione e sorveglianza sanitaria. La scelta va motivata e documentata.
  • RSPP e tecnico competente in acustica: supportano la valutazione, eseguono le misure sulle attrezzature ai posti operatore e verificano che la fluttuazione sia tale da giustificare il ricorso a questo criterio.
  • Medico competente: attiva la sorveglianza sanitaria per i lavoratori classificati, coerentemente con l’art. 196.
  • RLS: consultato sulla valutazione dei rischi e informato del criterio adottato.

Sul piano documentale l’obbligo è preciso: il DVR deve indicare, accanto ai nomi dei lavoratori interessati, il richiamo all’art. 191. È un tassello di trasparenza che permette a un ispettore di ricostruire la logica della valutazione senza dover cercare misure di esposizione personale che, per scelta, non esistono.

Errori comuni

  1. Usare l’art. 191 per non misurare nulla. Il criterio non esonera dalla fonometria delle attrezzature né dall’analisi del rischio: chi lo interpreta come “non serve valutare il rumore” ha frainteso la norma.
  2. Applicarlo a lavorazioni stabili. La semplificazione è riservata alle attività con esposizione realmente fluttuante. Attribuire il valore limite a un reparto con esposizione costante non solo è ingiustificato, ma può sovrastimare artificialmente il rischio o mascherare una valutazione fatta male.
  3. Dimenticare le tre garanzie. Classificare i lavoratori al valore limite senza fornire DPI dell’udito, formazione e sorveglianza sanitaria svuota la condizione posta dal comma 1: la semplificazione, senza quelle tutele, non è legittima.
  4. Omettere il riferimento nel DVR. Il comma 2 chiede il richiamo esplicito all’art. 191 accanto ai nominativi. Senza, la scelta diventa opaca e difficilmente difendibile in sede di controllo.

Domande frequenti sull’art. 191

Quando posso usare la semplificazione dell'art. 191?

Solo per attività in cui l'esposizione personale al rumore varia moltissimo da una giornata all'altra e nell'arco della stessa giornata, rendendo poco significativa una misura media. In questi casi puoi attribuire ai lavoratori interessati un'esposizione pari al valore limite, evitando misurazioni personali continue, ma restando comunque tenuto a tutte le misure di tutela.

Usare l'art. 191 significa che devo fare di meno per proteggere i lavoratori?

No, esattamente il contrario. La semplificazione della misura è ammessa solo se garantisci comunque i dispositivi di protezione dell'udito, l'informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria, cioè le tutele previste ai livelli più alti di rischio. È una scorciatoia nella misurazione, non nelle protezioni.

Cosa devo scrivere nel DVR se applico l'art. 191?

Il comma 2 chiede che, accanto ai nominativi dei lavoratori classificati con questo criterio, sia riportato il riferimento all'art. 191. In pratica il DVR deve rendere tracciabile la scelta, così che in sede ispettiva sia chiaro perché per quei lavoratori non compaiono livelli di esposizione personale puntuali.

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