Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 96 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 96 è la “lista di lavoro” dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici in cantiere. In sintesi:
Co. 1 — I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche quando in cantiere opera un’unica impresa (pure se familiare o con meno di dieci addetti): a) adottano le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato XIII (logistica di cantiere: servizi, dormitori, refettori, acqua, ecc.); b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione e l’accatastamento di materiali e attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) proteggono i lavoratori dalle influenze atmosferiche che possono comprometterne sicurezza e salute; e) curano la rimozione dei materiali pericolosi, previo coordinamento, se necessario, con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che stoccaggio ed evacuazione di detriti e macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h). Co. 1-bis — Il POS non è dovuto per le mere forniture di materiali o attrezzature; in quei casi si applica comunque l’art. 26. Co. 2 — L’accettazione del PSC (art. 100) e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere, adempimento agli obblighi di valutazione dei rischi dell’art. 17, co. 1, lett. a), agli obblighi di cooperazione e coordinamento dell’art. 26 e all’aggiornamento della valutazione ex art. 29, co. 3.
Cosa significa in pratica
L’art. 96 traduce in obblighi puntuali ciò che in cantiere fa la differenza tra un’area organizzata e un luogo di infortuni: recinzione, viabilità, cataste stabili, gestione delle macerie, protezione dal maltempo. Sono le condizioni “di contorno” che spesso nessuno presidia perché tutti guardano alla lavorazione principale — e proprio per questo il legislatore le ha messe nero su bianco.
Il punto qualificante è la lettera g): ogni impresa che esegue lavori deve redigere il proprio POS, il documento che descrive come quella impresa, con quei lavoratori e quelle attrezzature, lavorerà in quel cantiere. Attenzione all’inciso iniziale del comma 1: l’obbligo vale anche per l’impresa individuale con dipendenti, l’impresa familiare, la micro-impresa con due operai. L’unico soggetto escluso è il lavoratore autonomo senza dipendenti, che non è “datore di lavoro” e risponde invece degli obblighi dell’art. 94 e dell’art. 21.
Il comma 1-bis risolve un dubbio ricorrente: il fornitore che entra in cantiere solo per scaricare calcestruzzo, ferro o macchinari a noleggio non deve produrre un POS. Non significa però “nessuna regola”: restano gli obblighi di coordinamento dell’art. 26, quindi il datore di lavoro dell’impresa in cantiere e il fornitore devono scambiarsi informazioni sui rischi dell’area di scarico (mezzi in manovra, carichi sospesi, linee elettriche). Il confine è la mera fornitura: se il fornitore monta, installa o posa quanto consegnato, torna a essere impresa esecutrice con POS.
Il comma 2 è la norma di semplificazione più utile per le imprese edili: per il singolo cantiere, accettare il PSC e redigere il POS sostituisce la valutazione dei rischi ex art. 17 e il DUVRI ex art. 26. In pratica: niente DVR “di cantiere” né DUVRI da sovrapporre a PSC e POS. La semplificazione è però limitata a quel cantiere: l’impresa deve comunque avere il proprio DVR aziendale per l’attività ordinaria (officina, magazzino, rischi trasversali come rumore, vibrazioni, MMC).
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: destinatario principale; adotta le misure delle lettere a)-f) e redige il POS prima dell’inizio dei rispettivi lavori.
- Datore di lavoro dell’impresa affidataria: ha gli stessi obblighi e, in più, i compiti di verifica e coordinamento sulle esecutrici e i subappaltatori previsti dall’art. 97, compresa la verifica della congruenza dei POS altrui rispetto al proprio.
- Dirigenti e preposti: la rubrica li nomina espressamente; nell’organizzazione di cantiere (direttore tecnico, capocantiere, capisquadra) attuano e vigilano sulle misure secondo le rispettive attribuzioni, e l’apparato sanzionatorio dell’art. 159 li riguarda direttamente.
- Coordinatore per l’esecuzione: non è destinatario dell’art. 96, ma verifica l’idoneità dei POS e la coerenza con il PSC ai sensi dell’art. 92; il dialogo tra CSE e imprese passa in gran parte da qui — vedi il ruolo del coordinatore per la sicurezza.
- Lavoratori autonomi: esclusi dall’art. 96 (non hanno POS), rispondono degli obblighi degli artt. 94 e 21.
Errori comuni
- “Siamo una piccola impresa, il POS non ci serve.” Falso: il comma 1 lo richiede anche all’impresa unica, familiare o sotto i dieci addetti. In cantiere senza POS l’impresa è sanzionabile e il CSE deve segnalarla.
- POS fotocopia. Un piano generico riciclato da un altro cantiere non descrive le lavorazioni reali: per la vigilanza equivale a un POS carente e vanifica anche l’effetto sostitutivo del comma 2, che presuppone una valutazione effettiva.
- Trattare il posatore come fornitore. Chi consegna e installa (serramenti, prefabbricati, impianti) non rientra nel comma 1-bis: è impresa esecutrice e deve avere il POS.
- Dimenticare la logistica dell’Allegato XIII. Servizi igienici, spogliatoi, acqua e refettori sono obblighi dell’art. 96 lett. a): la loro assenza è una violazione autonoma, contestata di frequente nei cantieri di lunga durata.
- Credere che il POS sostituisca il DVR aziendale. L’effetto del comma 2 vale solo per il singolo cantiere: l’impresa senza DVR generale resta scoperta sugli obblighi dell’art. 17, con le relative sanzioni.
Domande frequenti sull’art. 96
Il POS serve anche se in cantiere lavora una sola impresa?
Sì. L'art. 96 impone gli obblighi, compresa la redazione del POS, anche quando nel cantiere opera un'unica impresa, perfino se familiare o con meno di dieci addetti. La presenza o meno del coordinatore e del PSC non incide sull'obbligo di redigere il piano operativo.
Chi si limita a consegnare materiali in cantiere deve fare il POS?
No. Il comma 1-bis esclude espressamente le mere forniture di materiali o attrezzature dall'obbligo di redazione del POS. In quei casi si applicano comunque le regole generali sui rischi interferenziali dell'art. 26, quindi scambio di informazioni e coordinamento con chi gestisce l'area di scarico.
Se ho il POS devo comunque avere un DVR per il cantiere?
Per il singolo cantiere no: il comma 2 stabilisce che l'accettazione del PSC e la redazione del POS valgono come adempimento agli obblighi di valutazione dei rischi dell'art. 17 e agli obblighi di coordinamento dell'art. 26, limitatamente a quel cantiere. Il DVR aziendale generale resta però obbligatorio per l'attività dell'impresa nel suo complesso.
L'impresa affidataria che subappalta tutto deve rispettare l'art. 96?
Sì. Gli obblighi dell'articolo gravano sui datori di lavoro delle imprese affidatarie oltre che delle esecutrici. L'affidataria deve inoltre adempiere ai compiti di verifica e coordinamento dell'art. 97 sulle imprese subappaltatrici, con personale dotato di formazione adeguata.
Approfondisci
- ArticoloArt. 89 — Definizioni
- ArticoloArt. 97 — Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
- ArticoloArt. 100 — Piano di sicurezza e di coordinamento
- ArticoloArt. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- AllegatoAllegato XIII — Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
- GuidaPOS: il Piano Operativo di Sicurezza in pratica
- GuidaPSC: quando serve e cosa deve contenere