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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XIII

Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XIII

L’art. 96, co. 1, lett. a obbliga i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici ad adottare, nei cantieri temporanei o mobili, «misure conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato XIII». L’allegato è quindi il capitolato minimo della logistica di cantiere: dice come devono essere fatti i servizi igienico-assistenziali (spogliatoi, docce, gabinetti, refettori, dormitori) e quali requisiti devono avere i posti di lavoro allestiti in cantiere, dentro e fuori dai locali.

È la traduzione cantieristica dei requisiti generali dei luoghi di lavoro dell’Allegato IV: il cantiere è per definizione provvisorio, ma i lavoratori che ci passano otto ore al giorno hanno diritto alle stesse condizioni minime di igiene e benessere. Le scelte concrete (quanti moduli, dove, a carico di chi) si formalizzano nel PSC e nei POS delle imprese, secondo i contenuti minimi dell’Allegato XV. La violazione delle prescrizioni è sanzionata penalmente a carico di datore di lavoro e dirigente, con le contravvenzioni previste dal Capo I del Titolo IV.

I servizi igienico-assistenziali

Spogliatoi e armadi per il vestiario

Quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici — cioè quasi sempre, in edilizia — servono locali spogliatoio: di dimensioni sufficienti, aerati, illuminati, riscaldati nella stagione fredda, dotati di sedili e di armadi che consentano di custodire gli abiti personali. Se si lavora con sostanze insudicianti o pericolose, gli indumenti di lavoro vanno conservati separatamente da quelli civili.

Docce, gabinetti e lavabi

Le docce devono essere in numero sufficiente e appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo richiedono (lavorazioni polverose, bonifiche, demolizioni), con acqua calda e fredda e mezzi detergenti. Per i servizi igienici l’allegato fissa un dimensionamento minimo: un lavabo ogni 5 lavoratori e un gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. Dove l’allacciamento alla rete idrica e fognaria non è possibile, sono ammesse soluzioni alternative come i bagni chimici, purché in numero adeguato e mantenuti in condizioni igieniche decorose.

Locali di riposo, refezione e dormitori

LocaleQuando serveRequisiti essenziali
Locale di riposoQuando sicurezza o salute lo richiedono (tipo di attività, numero di presenze)Dimensioni sufficienti, tavoli e sedili con schienale
RefettorioQuando i lavoratori consumano i pasti in cantiereRiscaldato, con possibilità di conservare e riscaldare le vivande e acqua potabile
DormitorioCantieri lontani dagli abitati, senza rientro giornalieroLocali idonei, arredati e riscaldati; vietati alloggiamenti di fortuna

È possibile utilizzare locali esistenti nelle vicinanze del cantiere (ad esempio nell’edificio oggetto di ristrutturazione), purché offrano condizioni equivalenti a quelle dei moduli prefabbricati.

Le prescrizioni per i posti di lavoro nel cantiere

La seconda parte dell’allegato riguarda i posti di lavoro veri e propri. Per quelli all’interno dei locali: stabilità e solidità delle strutture, porte di emergenza apribili verso l’esodo e non chiuse a chiave, aerazione e temperatura adeguate, illuminazione naturale e artificiale sufficiente, pavimenti, pareti e finestre sicuri, vie di circolazione praticabili. Per quelli all’esterno: protezione contro le cadute di oggetti e le intemperie, difesa dai livelli sonori nocivi e dagli agenti esterni, possibilità di sgombero rapido in caso di pericolo. I valori puntuali (superfici, altezze, cubature) vanno verificati sul testo ufficiale dell’allegato pubblicato su Normattiva; qui contano le categorie di obbligo, che l’impresa deve dimostrare di aver presidiato nel POS.

Per viabilità interna, ponteggi e trasporto dei materiali le prescrizioni tecniche proseguono nell’Allegato XVIII.

Errori comuni

  1. Il bagno chimico come unico servizio: copre la funzione del gabinetto, non quella del lavabo con acqua e detergenti, né quella dello spogliatoio. Un cantiere di ristrutturazione con quattro operai e il solo WC chimico a noleggio non è a norma.
  2. Refettorio uguale baracca attrezzi: consumare i pasti tra bombole, taniche e utensili viola l’allegato; il locale refezione deve essere dedicato e riscaldato.
  3. Logistica non scritta nei piani: se PSC e POS non dicono chi installa e chi mantiene i servizi, nei cantieri in subappalto nessuno se ne occupa e la responsabilità ricade su ogni datore di lavoro esecutore.
  4. Apprestamenti fuori dai costi della sicurezza: baraccamenti e servizi vanno stimati nel PSC tra i costi della sicurezza non ribassabili; ometterli espone committente e coordinatore.
  5. Dormitori improvvisati: alloggiare i lavoratori nel fabbricato in costruzione o in container non attrezzati, prassi ancora diffusa nei cantieri lontani da casa, è una violazione grave oltre che un rischio concreto.

Domande frequenti

Chi deve garantire i servizi igienico-assistenziali in cantiere?

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, in forza dell'art. 96, co. 1, lett. a. Nella pratica è spesso l'impresa affidataria a installare i baraccamenti e a metterli a disposizione dei subappaltatori: la ripartizione va scritta nel PSC e nei POS, altrimenti ogni impresa risponde per i propri lavoratori.

Il bagno chimico è sufficiente per essere in regola?

L'Allegato XIII lo ammette quando non è possibile l'allacciamento alla rete idrica e fognaria, purché mantenuto in condizioni igieniche adeguate. Non sostituisce però gli altri obblighi: servono comunque lavabi con acqua, mezzi detergenti e, quando l'attività lo richiede, docce e spogliatoi.

Baracche e servizi di cantiere rientrano nei costi della sicurezza?

Sì: sono apprestamenti ai sensi dell'Allegato XV e vanno stimati analiticamente nel PSC tra i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il coordinatore li quantifica in base a durata dei lavori e numero massimo di presenze previste in cantiere.

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