D.Lgs. 81/2008 · Allegato XVIII
Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XVIII
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 rinvia più volte a requisiti tecnici “di dettaglio” che il legislatore ha raccolto negli allegati. L’Allegato XVIII eredita le regole storiche della normativa cantieri (DPR 164/1956) su tre temi: come si circola in cantiere, come si costruiscono le opere provvisionali tradizionali (ponteggi in legname, andatoie, ponti su cavalletti) e come si movimentano i materiali in verticale. Il richiamo principale è nell’art. 108, che impone di approntare strade, rampe e viottoli di cantiere in conformità all’allegato; le sue prescrizioni integrano poi gli obblighi generali sulle opere provvisionali dell’art. 122 e seguenti per i lavori in quota.
In pratica è l’allegato da aprire quando si progetta il layout di un cantiere edile: percorsi pedonali separati dai mezzi, passaggi verso gli scavi, accessi ai piani, protezioni contro la caduta di materiali e l’investimento da mezzi.
I tre capitoli dell’allegato
1. Viabilità nei cantieri
- Strade e rampe percorse dai mezzi devono avere ampiezza e consistenza adeguate al transito, con franco sufficiente oltre la sagoma dei veicoli per il passaggio delle persone o, in alternativa, nicchie/piazzole di rifugio lungo il percorso.
- Andatoie e passerelle: larghezza minima di 60 cm se destinate al solo passaggio di persone e di 1,20 m se servono anche al trasporto di materiali; pendenza contenuta (per le andatoie lunghe, ripiani intermedi) e listelli trasversali sul tavolato quando la pendenza lo richiede.
- Difese verso il vuoto: i punti di passaggio esposti a caduta o a caduta di materiali dall’alto vanno protetti con parapetti e impalcati di sicurezza.
2. Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
È la parte più “artigianale” dell’allegato, ancora rilevante per restauri, opere agricole e integrazioni in legno di strutture metalliche:
| Elemento | Requisito richiesto |
|---|---|
| Parapetto normale | Altezza minima 1 m dal piano di calpestio, con corrente intermedio |
| Tavola fermapiede | Altezza minima 20 cm, aderente al piano di calpestio |
| Intavolati | Tavole di spessore e larghezza adeguati, accostate e ben fissate, senza parti a sbalzo pericolose |
| Ponti su cavalletti | Solo per lavori a modesta altezza dal piano stabile; impalcato di larghezza non inferiore a 90 cm, cavalletti a interasse limitato in funzione delle tavole |
I ponti su cavalletti non possono essere montati sugli impalcati dei ponteggi né usati in posizione sopraelevata. Per i ponteggi metallici fissi valgono invece le regole degli artt. 131-138, il Pi.M.U.S. e le verifiche dell’Allegato XIX: la guida ai ponteggi mette in fila i due binari.
3. Trasporto dei materiali
Requisiti per castelli e impalcati di ricevimento degli elevatori (protezione delle aperture di carico con parapetti e cancelletti, cartello con portata massima), per la stabilità degli apparecchi di sollevamento usati in cantiere e per funi, catene e imbracature, che devono essere idonee al carico e mantenute in efficienza.
I valori dimensionali puntuali (spessori delle tavole, interassi, sezioni degli elementi in legname) sono elencati voce per voce nel testo ufficiale dell’Allegato XVIII su Normattiva: in caso di dubbio è quello il riferimento da citare in POS e Pi.M.U.S.
Come usarlo in azienda
- In fase di PSC/POS: il layout di cantiere deve mostrare percorsi pedonali e carrabili coerenti con il punto 1 dell’allegato; è un contenuto che gli organi di vigilanza controllano davvero nei cantieri di edilizia.
- Prima dell’uso di opere provvisionali: il preposto verifica parapetti, fermapiede e intavolati; le difformità vanno eliminate prima dell’accesso, non “segnalate e tollerate”.
- Per gli apprestamenti minori: ponti su cavalletti, andatoie e passerelle spesso sfuggono al Pi.M.U.S. ma non alle regole dell’allegato; vanno comunque descritti nel POS.
Errori comuni
- Passerella improvvisata sullo scavo: due tavole affiancate senza parapetto verso il vuoto sono una violazione tipica; oltre il rischio di caduta dall’alto, è tra le prime cose fotografate in un sopralluogo ASL.
- Ponte su cavalletti sul ponteggio: pratica vietata espressamente, ma ancora frequente per “guadagnare” l’ultimo metro di altezza.
- Viabilità promiscua: mezzi e pedoni sugli stessi percorsi senza franco laterale né piazzole; la separazione dei flussi va disegnata prima dell’apertura del cantiere, non ricavata dopo.
- Legname di recupero: tavole fessurate o di sezione insufficiente negli intavolati; il materiale delle opere provvisionali deve essere idoneo e mantenuto in buono stato, come richiede il Titolo IV per tutte le opere provvisionali.
Domande frequenti
L'Allegato XVIII si applica anche ai ponteggi metallici?
Solo in parte: i ponteggi metallici fissi hanno una disciplina propria negli articoli del Titolo IV, Capo II (autorizzazione ministeriale, Pi.M.U.S., verifiche dell'Allegato XIX). L'Allegato XVIII resta il riferimento per viabilità, andatoie, opere provvisionali in legname, ponti su cavalletti e trasporto dei materiali, e integra i requisiti generali di parapetti e impalcati.
Un ponte su cavalletti può essere usato su un balcone o su un ponteggio?
No: l'Allegato XVIII vieta di montare i ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi e di usarli in posizioni sopraelevate rispetto al piano stabile di appoggio. Sono attrezzature pensate per lavori a modesta altezza dal piano di calpestio, con impalcato di larghezza adeguata e tavole ben accostate e fissate.
Chi risponde se la viabilità di cantiere non rispetta l'Allegato XVIII?
L'obbligo ricade in primo luogo sul datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con le sanzioni previste dal Titolo IV per la violazione dell'art. 108. In un cantiere con più imprese anche il coordinatore per l'esecuzione può risponderne, se il PSC non ha organizzato percorsi e aree di circolazione o se non ne ha verificato l'attuazione.